ART. 24
                        MALATTIA E INFORTUNIO
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto  alla
conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Ai  fini  della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei  tre  anni  precedenti  l'ultimo
episodio morboso in corso.
2.  Al  lavoratore  che ne faccia richiesta prima del superamento del
periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di assentarsi  per
un  ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero
di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute,
per  il  tramite  dell'azienda  sanitaria   locale   territorialmente
competente  ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire
la  sussistenza  di  eventuali  cause  di   assoluta   e   permanente
inidoneita' a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.  Superati  i periodi di conservazione del posto previsti dai commi
precedenti, l'Ente  puo'  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto
corrispondendo l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art.
62 comma 1 del presente contratto.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2   del   presente   articolo,   non   interrompono   la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
5. Il trattamento economico spettante al dipendente  che  si  assenti
per malattia e' il seguente:
a)  intera  retribuzione fondamentale mensile, comprese le indennita'
pensionabili ove spettanti, con esclusione  di  ogni  altro  compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
 Nell'ambito  di  tale  periodo per le malattie superiori a 15 giorni
lavorativi o in caso di ricovero  ospedaliero  e  per  il  successivo
periodo  di  convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche
il trattamento economico accessorio di cui all'art. 30.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i  successivi  3
mesi di assenza;
c)  50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
6.  L'assenza  per   malattia   deve   essere   comunicata   all'Ente
tempestivamente  e  comunque  all'inizio  dell'orario  di  lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di  eventuale  prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
7.  Qualora  l'assenza  e'  conseguente  ad infortunio sul lavoro o a
malattia  contratta  a  causa  di  servizio   che   determinino   una
inidoneita'  anche temporanea spetta al dipendente la retribuzione di
cui al  comma  5  lett.  a)  sino  alla  guarigione  clinica  o  alla
dichiarazione della sua inabilita' totale al lavoro.
8.   Il   dipendente  e'  tenuto  a  recapitare  o  spedire  a  mezzo
raccomandata con avviso  di  ricevimento  il  certificato  medico  di
giustificazione dell'assenza entro i tre giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora  tale  termine  scada  in giorno festivo esso e' prorogato al
primo giorno lavorativo successivo. Le certificazioni  devono  essere
prodotte per assenze di durata superiore a tre giorni.
9.  L'Ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge di norma  fin  dal  primo  giorno  di  assenza,
attraverso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
10.  Il  dipendente  che,  durante  l'assenza, per particolari motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza  di  espressa
autorizzazione  del  medico  curante  ad  uscire,  e'  tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all'Ente, in ciascun  giorno,  anche
se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
12.  Qualora  il  dipendente  debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'Ente.
13. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il
dipendente  e'  tenuto a darne comunicazione all'Ente. In tal caso il
risarcimento del danno da mancato guadagno  effettivamente  liquidato
da  parte  del  terzo  responsabile - qualora comprensivo anche della
normale retribuzione - e' versato  dal  dipendente  all'Ente  fino  a
concorrenza  di  quanto  dallo  stesso  erogato durante il periodo di
assenza, ai sensi del comma 5, lettere a),  b)  e  c),  compresi  gli
oneri  riflessi  inerenti.  La  presente  disposizione non pregiudica
l'esercizio, da parte dell'Ente,  di  eventuali  azioni  dirette  nei
confronti del terzo responsabile.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze   per   malattia   iniziate   successivamente  alla  data  di
stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio  previsto
dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica   la  normativa  vigente  al  momento  dell'insorgenza  della
malattia, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se piu'
favorevole.