ART. 26
      TUTELA DEI DIPENDENTI CHE NECESSITANO DI RECUPERO SOCIALE
1. Allo scopo  di  favorire  la  riabilitazione  ed  il  recupero  di
dipendenti  nei  confronti  dei  quali  sia  stata  attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti,  la  condizione  di  soggetto
affetto da tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a
sottoporsi  ad  un  progetto  terapeutico  di  recupero predisposto e
controllato dalle strutture  medesime,  sono  stabilite  le  medesime
misure  di  sostegno di cui al 1 comma punti a), b), c), d) e 2 comma
dell'articolo 25.
2.  Per  tutto  quanto   non   espressamente   disciplinato   trovano
applicazione   per  i  dipendenti  affetti  da  tossicodipendenza  le
disposizioni di legge vigenti in materia.