ART. 28
                   TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
1. Al personale si applicano le disposizioni di legge per  la  tutela
delle   lavoratrici   madri   (legge  30.12.1971  n.1204  e  relativo
regolamento  di  esecuzione  -  D.P.R.  25.11.1976  n.1026),  con  le
successive  modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 9.12.1977
n. 903.
2. Durante la gestazione ed il periodo successivo alle lavoratrici si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.  69  del  D.lgs.
230/1995.
3.  Per  il primo mese di astensione facoltativa dal lavoro, prevista
per le lavoratrici madri, o in alternativa per  i  lavoratori  padri,
dall'art.  7,  comma 1 della legge n.1204/1971, integrata dalla legge
n. 903/1977, spetta la retribuzione fondamentale mensile ridotta  del
20%.