Art. 4
                       Informazione preventiva
1.  Ciascuna  Amministrazione  informa   in   via   preventiva,   con
documentazione da fornire in tempo utile all'attivazione delle proce-
dure   previste dagli artt. 5 e 8, le rappresentanze sindacali di cui
agli artt. 9 ed  11  sui  criteri  generali  che  l'  Amministrazione
medesima intende seguire nelle seguenti materie:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
c)  individuazione  ed   articolazione delle posizioni organizzative,
delle  funzioni  e  delle  connesse  responsabilita'  ai  fini  della
retribuzione di posizione;
d)   modalita'   di  attribuzione  della  retribuzione  collegata  ai
risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati  ed  istituti
equiparati;
      e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
      f) misure di pari opportunita';
      g)  implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualita' del lavoro e sulla    professionalita' dei dirigenti
      h) applicazione dei parametri  concernenti  la  qualita'  e  la
produttivita' dei servizi e rapporti con    l'utenza;
   i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore
dei dirigenti;
   l) tutela in materia di  igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro;
      m) strategie e programmi di attivita'.
2.  Le  Amministrazioni del comparto possono individuare modalita' di
informazione  preventiva  piu'  articolate,  anche  in  materie   non
comprese nel comma precedente.