Art. 4 Informazione preventiva 1. Ciascuna Amministrazione informa in via preventiva, con documentazione da fornire in tempo utile all'attivazione delle proce- dure previste dagli artt. 5 e 8, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 ed 11 sui criteri generali che l' Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti; c) individuazione ed articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione; d) modalita' di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed istituti equiparati; e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; f) misure di pari opportunita'; g) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti h) applicazione dei parametri concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi e rapporti con l'utenza; i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore dei dirigenti; l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; m) strategie e programmi di attivita'. 2. Le Amministrazioni del comparto possono individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma precedente.