Art. 5 Esame a seguito di informazione preventiva. 1. Nelle materie previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 puo' richiedere all'amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie medesime. 2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre rappresentanze sindacali. 3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Ciascuna della due parti si adegua nei suoi comportamenti ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993, ovvero entro un termine piu' breve ove sussistano obiettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' degli organi competenti nelle stesse materie .