Art. 5
             Esame a seguito di informazione preventiva.
1. Nelle materie  previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a),  b),
c),  f)    e  g), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli
artt. 9  e 11 puo' richiedere all'amministrazione, in forma  scritta,
un incontro per l'esame delle materie medesime.
2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre rappresentanze
sindacali.
3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore
dalla   ricezione  della  richiesta  da  parte  dell'Amministrazione.
Durante il periodo in cui si  svolge  l'esame  l'Amministrazione  non
adotta  provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e
le OO.SS. che  vi  partecipano  non  assumono  sulle  stesse  materie
iniziative  conflittuali. Ciascuna della due parti si adegua nei suoi
comportamenti  ai  principi   di   responsabilita',   correttezza   e
trasparenza.
4.  L'esame  si  conclude  nel  termine  di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 29  del  1993,
ovvero entro un termine piu' breve ove sussistano obiettivi motivi di
urgenza.
5.  Dell'esito  dell'esame  e' redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.  Resta  ferma
l'autonoma  determinazione  definitiva  e  la  responsabilita'  degli
organi competenti nelle stesse materie .