Art. 6
                       Informazione successiva
1. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9  e
11   e   con   le   modalita'  indicate  nell'art.  4,  comma  1,  le
Amministrazioni forniscono  adeguate informazioni sui provvedimenti e
gli altri atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli
uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed  estinzione  dei
rapporti  di  lavoro  della dirigenza, ferma restando la tutela della
riservatezza dei singoli.
2. Le informazioni vanno fornite  in  tempi  congrui  e  nelle  forme
opportune,  tenendo  conto  in  via  prioritaria  dell'  esigenza  di
continuita' dell'azione amministrativa.