Art. 6 Informazione successiva 1. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 e con le modalita' indicate nell'art. 4, comma 1, le Amministrazioni forniscono adeguate informazioni sui provvedimenti e gli altri atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, ferma restando la tutela della riservatezza dei singoli. 2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell' esigenza di continuita' dell'azione amministrativa.