Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.