Art. 14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Note all'art. 14:
Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1991, n. 197, reca:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso nel contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio".
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca:
"Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive".
Si trascrive l'art. 82 della Costituzione: "Art. 82. -
Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da ridare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria".