ART. 27
   (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
      degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
    1.   I  soggetti  che  intendono  realizzare  nuovi  impianti  di
smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi, devono
presentare  apposita  domanda alla regione competente per territorio,
allegando  il  progetto  definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica  prevista  per  la  realizzazione  del  progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute  e  di  sicurezza  sul  lavoro,  e  di  igiene  pubblica.  Ove
l'impianto  debba  essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto  ambientale  statale  ai  sensi della normativa vigente, alla
domanda   e'   altresi'   allegata   la  comunicazione  del  progetto
all'autorita'  competente  ai  predetti  fini ed il termine di cui al
comma  3  resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
    2.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca
una  apposita  conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali   competenti,   e   i   rappresentanti  degli  enti  locali
interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a  partecipare anche il
richiedente  l'autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
   3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
    a) procede alla valutazione dei progetti;
    b)   acquisisce   e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla
compatibilita'   del   progetto   con   le   esigenze   ambientali  e
territoriali;
    c)   acquisisce,   ove   previsto  dalla  normativa  vigente,  la
valutazione di compatibilita' ambientale;
    d)  trasmette  le  proprie  conclusioni  con i relativi atti alla
giunta regionale.
    4.  Per  l'istruttoria  tecnica  della  domanda  la  regione puo'
avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre  1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
    5.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza,  e  sulla  base  delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale   approva   il   progetto   e  autorizza  la  realizzazione
dell'impianto.  L'approvazione  sostituisce  ad  ogni  effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e  comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo  strumento  urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
    6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate
ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1985,  n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  come  modificato dal decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
    7.  Le  regioni  emanano  le  norme  necessarie  per disciplinare
l'intervento  sostitutivo  in  caso  di  mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
    8.  Le  procedure  di cui al presente articolo si applicano anche
per  la  realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che  comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
    9.  Contestualmente  alla  domanda  di cui al comma 1 puo' essere
presentata  domanda  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di  smaltimento  e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la
regione   autorizza  le  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero
contestualmente  all'adozione  del  provvedimento  che  autorizza  la
realizzazione dell'impianto.
 
          Note all'art. 27:
             - Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 349/1986
          e' il seguente: "4. Il Ministro dell'ambiente,  sentita  la
          regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  e
          paesaggistica,  il  Ministro  dell'ambiente   provvede   di
          concerto   con   il   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali".
            - La legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  reca:  "Protezione
          delle bellezze naturali".
            -  Il  D.L.  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con
          modificazioni, nella legge 8 agosto  1985,  n.  431,  reca:
          "Disposizioni   urgenti   per   la  tutela  delle  zone  di
          particolare interesse ambientale".
            - Il testo dell'art. 82, comma 9, del  D.P.R.  24  luglio
          1977,  n.    616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
          della legge 22  luglio  1975,  n.  382),  e'  il  seguente:
          "L'autorizzazione di cui all'art.  7 della legge  29 giugno
          1939,  n.  1497,  deve  essere rilasciata o negata entro il
          termine perentorio di sessanta  giorni.  Le  regioni  danno
          immediata  comunicazione al Ministro per i beni culturali e
          ambientali delle autorizzazioni  rilasciate  e  trasmettono
          contestualmente   la   relativa   documentazione.   Decorso
          inutilmente il predetto  termine,  gli  interessati,  entro
          trenta   giorni,  possono  richiedere  l'autorizzazione  al
          Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  che   si
          pronuncia  entro  sessanta giorni dalla data di ricevimento
          della  richiesta.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  puo'  in ogni caso annullare, con provvedimento
          motivato,  l'autorizzazione  regionale  entro  i   sessanta
          giorni successivi alla relativa comunicazione".