ART. 28
          (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
                       smaltimento e recupero)
  1.  L'esercizio  delle  operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti  e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta  giorni  dalla  presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
prescrizioni  necessarie  per  garantire l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, ed in particolare:
    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  da  smaltire  o da
recuperare;
    b)   i   requisiti   tecnici  con  particolare  riferimento  alla
compatibilita'  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi  massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
    c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
    d) il luogo di smaltimento;
    e) il metodo di trattamento e di recupero;
    f)  i  limiti  di  emissione  in atmosfera, che per i processi di
trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per
gli  impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del  Consiglio  del  8  giugno  1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno  1989,  94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
    g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
    h) le garanzie finanziarie;
    i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
  2.  I  rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo
se  preventivamente  catalogati  ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita',  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque  anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla  scadenza  dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda    alla    regione    che   decide   prima   della   scadenza
dell'autorizzazione stessa.
  4.  Quando  a  seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti  questi  non  risultino  conformi  all'autorizzazione di cui
all'articolo  27,  ovvero  non  siano  soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni  contenute  nell'atto  di  autorizzazione  all'esercizio
delle  operazioni  di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida,  per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza  che  il  titolare  abbia  provveduto  a  rendere  quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano al
deposito  temporaneo  effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo  6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli
adempimenti  dettati  con riferimento al registro di carico e scarico
di  cui  all'articolo  12  ed  al  divieto  di  miscelazione  di  cui
all'articolo   9.   Per   il   deposito  temporaneo  in  stabilimenti
localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della
lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
  6.  Il  controllo  e  l'autorizzazione  delle operazioni di carico,
scarico,  trasbordo,  deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono  disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio  1994,  n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di  sbarco  non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di  avere  ottemperato  agli  adempimenti  di cui all'articolo 16 sul
trasporto transfrontaliero di rifiuti.
  7.  Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva
dalla  regione  ove  l'interessato  ha  la  sede legale o la societa'
straniera  proprietaria  dell'impianto  ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio
nazionale     l'interessato,    almeno    sessanta    giorni    prima
dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare alla regione nel
cui  territorio  si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative  alla  campagna  di attivita', allegando l'autorizzazione di
cui  al  comma  1  e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione  dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita'  con  provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa  nello  specifico  sito  non  sia  compatibile  con  la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
 
          Note all'art. 28:
             -   La   direttiva  89/369/CEE  dell'8  giugno  1989  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 14 giugno 1989, n.  L 163/32.
             -  La  direttiva  89/429/CEE  del  21  giugno  1989   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 15 luglio 1989, n.  L 203/50.
             -  La  direttiva  94/67/CEE  del  16  dicembre  1994  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 31 dicembre 1990, n. L 365/34.