ART. 29
    (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
  1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta'
per  l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti
di  ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
      a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
  economico;
      b)  gli  impianti  abbiano  una potenzialita' non superiore a 5
  tonnellate  al  giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
  effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati da innovazioni, che
  devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
      2.  La  durata  dell'autorizzazione  di cui al comma 1 e' di un
  anno,  salvo  proroga  che  puo'  essere  concessa  previa verifica
  annuale  dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due
  anni.
      3.  Qualora  il  progetto  o la realizzazione dell'impianto non
  siano  stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al
  comma   1,   l'interessato  puo'  presentare  istanza  al  Ministro
  dell'ambiente,  che  si  esprime nei successivi sessanta giorni, di
  concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del  commercio  e
  dell'artigianato   e   della   ricerca   scientifica.  La  garanzia
  finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
      4.  In  caso  di  rischio  di  agenti  patogeni  o  di sostanze
  sconosciute   e   pericolose   dal   punto   di   vista   sanitario
  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e' rilasciata dal Ministro
  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria  del
  commercio   e  dell'artigianato,  della  sanita'  e  della  ricerca
  scientifica.