Art. 30
          Definizioni ai fini della valutazione del rischio

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) identificazione  del  pericolo:  l'identificazione  degli  effetti
   dannosi  che  una  determinata  sostanza  puo'  causare per la sua
   natura intrinseca;
b) valutazione  del  rapporto  tra dose o concentrazione e risposta o
   effetto:  la  valutazione del rapporto tra la dose o il livello di
   esposizione  ad  una data sostanza e l'incidenza e la gravita' del
   suo effetto;
c) valutazione  dell'esposizione:  la determinazione delle emissioni,
   vie  e  velocita'  di spostamento di una data sostanza e della sua
   trasformazione o degradazione al fine di stimare la concentrazione
   o la dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono o
   possono essere esposti;
d) caratterizzazione  del  rischio:  la  stima dell'incidenza e della
   gravita'  degli  effetti  dannosi  che possono manifestarsi in una
   popolazione  o in un comparto ambientale dovuti ad una esposizione
   effettiva  o  prevista  ad  una  determinata  sostanza;  essa puo'
   comprendere  la  stima del rischio, vale a dire la quantificazione
   di questa probabilita';
e) raccomandazione  per  la riduzione del rischio: la raccomandazione
   delle  misure  che  possono  ridurre  i  rischi  per  l'uomo e per
   l'ambiente  in rapporto alla commercializzazione della sostanza in
   questione; dette raccomandazioni possono includere:
   1)    modifiche    della   classificazione,   dell'imballaggio   o
   dell'etichettatura della sostanza proposta nella notifica;
   2)  modifiche  della  scheda  di  dati di sicurezza proposta nella
   notifica;
   3)  modifiche  proposte  dal  notificante  nel  fascicolo  tecnico
   allegato   alla   notifica,   dei   metodi  raccomandati  e  delle
   precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti 2.3, 2.4
   e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte B, o VII, parte C;
   4)  una  raccomandazione alle autorita' di controllo competenti di
   considerare   misure  opportune  per  la  protezione  dell'uomo  e
   dell'ambiente contro i rischi individuati.