Art. 30 Definizioni ai fini della valutazione del rischio 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) identificazione del pericolo: l'identificazione degli effetti dannosi che una determinata sostanza puo' causare per la sua natura intrinseca; b) valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto: la valutazione del rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e l'incidenza e la gravita' del suo effetto; c) valutazione dell'esposizione: la determinazione delle emissioni, vie e velocita' di spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione al fine di stimare la concentrazione o la dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono o possono essere esposti; d) caratterizzazione del rischio: la stima dell'incidenza e della gravita' degli effetti dannosi che possono manifestarsi in una popolazione o in un comparto ambientale dovuti ad una esposizione effettiva o prevista ad una determinata sostanza; essa puo' comprendere la stima del rischio, vale a dire la quantificazione di questa probabilita'; e) raccomandazione per la riduzione del rischio: la raccomandazione delle misure che possono ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente in rapporto alla commercializzazione della sostanza in questione; dette raccomandazioni possono includere: 1) modifiche della classificazione, dell'imballaggio o dell'etichettatura della sostanza proposta nella notifica; 2) modifiche della scheda di dati di sicurezza proposta nella notifica; 3) modifiche proposte dal notificante nel fascicolo tecnico allegato alla notifica, dei metodi raccomandati e delle precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte B, o VII, parte C; 4) una raccomandazione alle autorita' di controllo competenti di considerare misure opportune per la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi individuati.