Art. 31
               Principi della valutazione del rischio

  1.  La  valutazione  del  rischio  comporta  l'identificazione  del
pericolo  e,  se  del  caso,  la  valutazione del rapporto tra dose o
concentrazione  e risposta o effetto, la valutazione dell'esposizione
e   la   caratterizzazione   del  rischio.  In  linea  generale  tale
valutazione  si  svolge secondo le procedure stabilite negli articoli
32 e 33.
  2. Fatto salvo il comma 1, in caso di effetti particolari, quali la
riduzione  della  fascia di ozono, ai quali non possono applicarsi le
procedure  previste  negli  articoli 32 e 33, la connessa valutazione
dei  rischi si effettua caso per caso e l'unita' di notifica descrive
e  motiva  in maniera circostanziata tale valutazione nella relazione
scritta  che  essa  presenta  alla  Commissione  secondo  il disposto
dell'articolo 35.
  3.  Nella  valutazione dell'esposizione, l'unita' di notifica tiene
conto  delle popolazioni e dei comparti ambientali la cui esposizione
alla   sostanza   e'  ragionevolmente  prevedibile  alla  luce  delle
informazioni  disponibili sulla sostanza in questione, in particolare
prendendo  in  considerazione  elementi  quali  la  conservazione, la
formulazione   in   un   preparato  e  altre  forme  di  lavorazione,
l'inutilizzazione  e  l'eliminazione  o il riciclaggio della sostanza
stessa.
  4.  Nella  formulazione  delle raccomandazioni per la riduzione del
rischio  di  una  data  sostanza,  l'unita'  di  notifica tiene conto
dell'eventualita'  che  la  riduzione  dell'esposizione  di  una data
categoria  della  popolazione o di un determinato comparto ambientale
possa  comportare l'aumento dell'esposizione di un'altra categoria di
popolazione e di altri comparti ambientali.