Art. 32
         Valutazione del rischio relativo alla salute umana

  1.  Per  ciascuna sostanza notificata, l'unita' di notifica procede
ad  una  valutazione  del  rischio relativo alla salute umana, la cui
prima  fase  consiste  nell'identificazione  del pericolo e comprende
almeno  l'individuazione  delle  proprieta'  e  degli effetti dannosi
potenziali  specificati  nelle tabelle B, parte A, e C, parte A. Dopo
aver identificato il pericolo, l'unita' di notifica procede secondo i
principi stabiliti nelle tabelle B, parte B, e C, parte B:
a) alla  eventuale valutazione del rapporto tra dose o concentrazione
   e risposta o effetto;
b) alla  valutazione  dell'esposizione  per  tutte  le  categorie  di
   popolazioni  potenzialmente  esposte  alla  sostanza in questione,
   quali  i lavoratori, i consumatori e l'uomo esposto indirettamente
   attraverso l'ambiente,
c) alla caratterizzazione del rischio.