Art. 32 Valutazione del rischio relativo alla salute umana 1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unita' di notifica procede ad una valutazione del rischio relativo alla salute umana, la cui prima fase consiste nell'identificazione del pericolo e comprende almeno l'individuazione delle proprieta' e degli effetti dannosi potenziali specificati nelle tabelle B, parte A, e C, parte A. Dopo aver identificato il pericolo, l'unita' di notifica procede secondo i principi stabiliti nelle tabelle B, parte B, e C, parte B: a) alla eventuale valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto; b) alla valutazione dell'esposizione per tutte le categorie di popolazioni potenzialmente esposte alla sostanza in questione, quali i lavoratori, i consumatori e l'uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente, c) alla caratterizzazione del rischio.