Art. 33 Valutazione del rischio relativo all'ambiente 1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unita' di notifica procede ad una valutazione del rischio sugli effetti della sostanza per l'ambiente, la cui prima fase consiste nell'identificazione del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, l'unita' di notifica procede in accordo con le linee guida specificate nella tabella D: a) alla valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposa o effetto; b) alla valutazione dell'esposizione per i comparti ambientali potenzialmente esposti alla sostanza quali l'ambiente acquatico, il suolo e l'aria; c) alla caratterizzazione del rischio.