Art. 33
            Valutazione del rischio relativo all'ambiente

  1.  Per  ciascuna sostanza notificata, l'unita' di notifica procede
ad  una  valutazione  del  rischio  sugli  effetti della sostanza per
l'ambiente,  la  cui  prima  fase  consiste  nell'identificazione del
pericolo.  Dopo  aver  identificato il pericolo, l'unita' di notifica
procede in accordo con le linee guida specificate nella tabella D:
a) alla  valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposa
   o effetto;
b) alla   valutazione  dell'esposizione  per  i  comparti  ambientali
   potenzialmente  esposti  alla sostanza quali l'ambiente acquatico,
   il suolo e l'aria;
c) alla caratterizzazione del rischio.