Art. 34
              Conclusioni della valutazione del rischio

  1.  Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo il disposto
degli  articoli  32  e  33  e  conformemente  alle disposizioni delle
tabelle  B,  C  e  D,  l'unita' di notifica determina, secondo quanto
stabilito alla tabella E, se:
a) la  sostanza  non presenta allo stato un rischio e non deve essere
   riesaminata finche' non siano disponibili nuove informazioni;
b) la  sostanza presenta un rischio; in tal caso l'unita' di notifica
   decide  quali sono le informazioni supplementari necessarie per il
   riesame   della   valutazione   e  rinvia  la  richiesta  di  tali
   informazioni   fino  a  quando  le  quantita'  della  sostanza  in
   questione  immesse  sul  mercato non raggiungano i limiti indicati
   negli articoli 7, comma 3, e 8, commi 3 e 4;
c) la   sostanza  presenta  un  rischio  ed  e'  necessario  chiedere
   immediatamente informazioni supplementari;
d) la  sostanza  presenta un rischio e l'unita' di notifica for- mula
   immediatamente le necessarie raccomandazioni per una riduzione del
   rischio.
  2.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'unita' di
notifica  informa  delle conclusioni il notificante, assegnandogli un
termine  per presentare eventuali osservazioni e fornire informazioni
supplementari;  le  informazioni  ricevute entro il termine assegnato
sono  valutate prima della trasmissione della valutazione del rischio
alla Commissione europea.
  3.  Si procede ad una nuova valutazione del rischio quando l'unita'
di   notifica   riceve   ulteriori   informazioni  complementari  dal
notificante o da altra fonte.