Art. 34 Conclusioni della valutazione del rischio 1. Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo il disposto degli articoli 32 e 33 e conformemente alle disposizioni delle tabelle B, C e D, l'unita' di notifica determina, secondo quanto stabilito alla tabella E, se: a) la sostanza non presenta allo stato un rischio e non deve essere riesaminata finche' non siano disponibili nuove informazioni; b) la sostanza presenta un rischio; in tal caso l'unita' di notifica decide quali sono le informazioni supplementari necessarie per il riesame della valutazione e rinvia la richiesta di tali informazioni fino a quando le quantita' della sostanza in questione immesse sul mercato non raggiungano i limiti indicati negli articoli 7, comma 3, e 8, commi 3 e 4; c) la sostanza presenta un rischio ed e' necessario chiedere immediatamente informazioni supplementari; d) la sostanza presenta un rischio e l'unita' di notifica for- mula immediatamente le necessarie raccomandazioni per una riduzione del rischio. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'unita' di notifica informa delle conclusioni il notificante, assegnandogli un termine per presentare eventuali osservazioni e fornire informazioni supplementari; le informazioni ricevute entro il termine assegnato sono valutate prima della trasmissione della valutazione del rischio alla Commissione europea. 3. Si procede ad una nuova valutazione del rischio quando l'unita' di notifica riceve ulteriori informazioni complementari dal notificante o da altra fonte.