Art. 35 Relazione da inviare alla Commissione europea 1. Svolti gli adempimenti di cui agli articoli 32, 33 e 34, l'unita' di notifica invia alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni previste nella tabella F nonche' tutti gli aggiornamenti della relazione conseguenti ad eventuali riesami della valutazione. 2. L'unita di notifica trasmette al notificante, su sua richiesta, l'eventuale nuova valutazione del rischio conseguente all'espletamento della procedura comunitaria connessa alla notifica.