Art. 35
            Relazione da inviare alla Commissione europea

  1.  Svolti  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  32, 33 e 34,
l'unita'  di  notifica  invia  alla Commissione europea una relazione
contenente le informazioni previste nella tabella F nonche' tutti gli
aggiornamenti  della relazione conseguenti ad eventuali riesami della
valutazione.
  2.  L'unita di notifica trasmette al notificante, su sua richiesta,
l'eventuale     nuova    valutazione    del    rischio    conseguente
all'espletamento della procedura comunitaria connessa alla notifica.