Art. 21.

  1.  L'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  degli istituti
educativi  si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione   della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  le
funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
istruzione  in  materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando  i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio  nonche'  gli  elementi  comuni  all'intero sistema scolastico
pubblico  in  materia  di  gestione  e  programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando  a  tal  fine  anche l'estensione ai circoli didattici, alle
scuole  medie,  alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli  istituti  di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia  di  contabilita'  dello  Stato. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  anche  agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificita' ordinamentali.
  2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7,
8,  9,  10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle Commissioni, i regolamenti
possono  essere  comunque  emanati.  Con  i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
  3.  I  requisiti  dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione della
personalita'  giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di  cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli  utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le   deroghe  dimensionali  in  relazione  a  particolari  situazioni
territoriali  o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e  alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di   istruzione  compresi  nell'istituzione  scolastica.  Le  deroghe
dimensionali  saranno  automaticamente concesse nelle province il cui
territorio  e'  per  almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
  4.  La  personalita'  giuridica  e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni  scolastiche  di  cui  al  comma  1  a  mano  a  mano che
raggiungono  i  requisiti  dimensionali  di cui al comma 3 attraverso
piani  di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il  31  dicembre  2000  contestualmente  alla  gestione  di  tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di  autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del  personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche  delle  singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di  gradualita'  che  valorizzino  le  capacita'  di iniziativa delle
istituzioni stesse.
  5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle  istituzioni
scolastiche  gia'  in  possesso di personalita' giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello  Stato  per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide  in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione   finanziaria   e'   attribuita   senza  altro  vincolo  di
destinazione   che   quello  dell'utilizzazione  prioritaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di
orientamento  proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
  6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono autorizzazioni
preventive  per  l'accettazione  di  donazioni,  eredita' e legati da
parte  delle  istituzioni  scolastiche,  ivi  compresi  gli  istituti
superiori   di   istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre
istituzioni   aventi   finalita'   di   educazione  o  di  assistenza
scolastica.  Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui  cespiti
ereditari  e  su  quelli  ricevuti  per  donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
  7.  Le  istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma  1  e  le  istituzioni
scolastiche   gia'   dotate   di  personalita'  e  autonomia,  previa
realizzazione   anche   per   queste   ultime   delle  operazioni  di
dimensionamento  di  cui  al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica,  nel  rispetto  degli  obiettivi  del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
  8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla realizzazione
della   flessibilita',   della  diversificazione,  dell'efficienza  e
dell'efficacia  del  servizio  scolastico,  alla  integrazione  e  al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie   innovative   e   al   coordinamento   con   il  contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei   vincoli   in   materia   di   unita'   oraria   della  lezione,
dell'unitarieta'   del   gruppo   classe   e   delle   modalita'   di
organizzazione   e   impiego   dei   docenti,  secondo  finalita'  di
ottimizzazione   delle   risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica  in  non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi  obblighi  annuali  di  servizio dei docenti previsti dai
contratti  collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni  settimanali  anche  sulla  base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
  9.  L'autonomia  didattica  e'  finalizzata  al perseguimento degli
obiettivi  generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte  delle  famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella   scelta   libera  e  programmata  di  metodologie,  strumenti,
organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da adottare nel rispetto
della  possibile  pluralita'  di  opzioni  metodologiche,  e  in ogni
iniziativa  che  sia  espressione  di  liberta' progettuale, compresa
l'eventuale   offerta   di   insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o
aggiuntivi  e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal  fine,  sulla  base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,
della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione  degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello  previsto  per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare  procedure  e  strumenti  di  verifica  e  valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
  10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica le
istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente che in forme
consorziate,  ampliamenti  dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi   formativi   per  gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
dell'abbandono   e   della   dispersione  scolastica,  iniziative  di
utilizzazione  delle  strutture  e  delle  tecnologie  anche in orari
extrascolastici  e  a  fini  di  raccordo  con  il  mondo del lavoro,
iniziative  di  partecipazione  a  programmi  nazionali,  regionali o
comunitari   e,   nell'ambito   di   accordi   tra   le   regioni   e
l'amministrazione  scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi.  Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  nei  limiti  del proficuo
esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli istituti
regionali  di  ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro  europeo  dell'educazione,  la  Biblioteca  di  documentazione
pedagogica  e  le  scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte  I,  titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti
finalizzati  al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
  11.  Con  regolamento  adottato  ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite  la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle  arti,  agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di  danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti   resi  necessari  dalle  specificita'  proprie  di  tali
istituzioni.
  12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni  allo  scopo  di  favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
  13.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore delle norme
regolamentari  di  cui  ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti  con  esse  incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti   stessi.   Il   Governo  e'  delegato  ad  aggiornare  e
coordinare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore delle
predette  disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
  14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma  allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per   la  gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta
dell'affidamento  dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche  in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al
comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9  dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
  15.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma  degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico,  valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni  dei  nuovi  organi  con  le competenze dell'amministrazione
centrale  e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
    b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
    c)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
    d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le comunita' locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
    e)  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio della liberta' di
insegnamento.
  16.  Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione  con  l'individuazione  di nuove figure professionali del
personale  docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto  e'  conferita  la  qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto  della  personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle  singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita'
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
    a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze degli organi
collegiali   scolastici,   di   autonomi  compiti  di  direzione,  di
coordinamento  e  valorizzazione  delle risorse umane, di gestione di
risorse  finanziarie  e  strumentali, con connesse responsabilita' in
ordine ai risultati;
    b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla  lettera  a) e
l'organizzazione  e  le  attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
    c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,  riservato  al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con
le  modalita'  previste  dall'articolo  28  del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
    d)  l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in  servizio,  assegnati  ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
  17.   Il   rapporto   di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici  sara'
disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del  comparto
scuola, articolato in autonome aree.
  18.  Nell'emanazione  del  regolamento  di  cui  all'articolo 13 la
riforma   degli   uffici  periferici  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  e'  realizzata  armonizzando e coordinando i compiti e le
funzioni  amministrative  attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche  in  materia  di  programmazione  e riorganizzazione della rete
scolastica.
  19.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni   al   Parlamento,   a   decorrere  dall'inizio  dell'attuazione
dell'autonomia  prevista  nel  presente  articolo,  una relazione sui
risultati  conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
  20.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  disciplinano  con  propria legge la materia di cui al
presente  articolo  nel  rispetto  e  nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.