Art. 22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2. 2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano. 3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi' prevedere forme di gestione attraverso societa' a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati. 4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 15 marzo 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK