Art. 35.
           Sospensione del servizio per ritardato pagamento
  1.  Fermi gli  altri  casi  di sospensione  del  servizio e  quanto
disposto in materia di indennita' per ritardato pagamento, il gestore
puo' sospendere l'abbonato  dal servizio telefonico in  uscita se non
paga la  bolletta entro  quarantacinque giorni  solari dalla  data di
scadenza  o  comunque trascorsi  inutilmente  quindici  giorni da  un
apposito  sollecito  scritto successivo  alla  data  di scadenza.  La
sospensione  del  servizio,  per quanto  tecnicamente  possibile,  e'
limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.
  2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle
sei ultime bollette, cioe' entro  le rispettive date di scadenza, non
paghi  entro  la  data  indicata   in  bolletta,  il  gestore  potra'
sospenderlo  dal  servizio  telefonico  in  uscita,  persistendo  per
quarantacinque giorni lo stato  di morosita', e trascorsi inutilmente
quindici giorni dopo un avviso  scritto da inviarsi alla scadenza del
predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato
nelle  sei  precedenti fatturazioni  abbia  gia',  almeno una  volta,
pagato la  bolletta con piu'  di trenta giorni  di ritardo e  per una
successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il
30  giorno dalla  scadenza, il  gestore ha  facolta' di  sospendergli
immediatamente,  comunque previa  comunicazione scritta,  il servizio
telefonico  in   uscita.  All'abbonato  in  questione,   che  risulti
nuovamente  moroso per  successive  fatturazioni,  il gestore  potra'
procedere  alla  sospensione del  servizio  non  appena trascorso  il
giorno  della   scadenza  indicata   in  bolletta,   comunque  previa
comunicazione scritta.  Si applica nuovamente la  disciplina prevista
al  comma 1  del  presente articolo  all'abbonato  che, trovatosi  in
precedenza nelle  predette situazioni, paghi nei  termini di scadenza
le tre successive  bollette e quella prevista al comma  2 se effettua
nei termini di scadenza i pagamenti delle ulteriori tre bollette.
  3.  La sospensione  del servizio,  nel caso  in cui  l'abbonato sia
intestatario  di piu'  contratti come  previsto all'ultimo  comma del
precedente articolo,  si applica a  tutti i servizi  disciplinati dal
presente regolamento fatturati congiuntamente.
  4. Qualora il  servizio sia stato sospeso in  difetto dei requisiti
previsti, l'abbonato ha  diritto all'indennizzo previsto all'articolo
40.
  5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il
ripristino  prima  che  il  relativo  contratto  di  abbonamento  sia
dichiarato risolto, e'  tenuto a corrispondere quanto  dovuto ad ogni
titolo  al gestore.  Il servizio  viene  riattivato entro  le 48  ore
lavorative  successive   all'accertamento,  da  parte   del  gestore,
dell'avvenuto versamento della somma dovuta.
  6.  Le comunicazioni  di cui  al presente  articolo possono  essere
effettuate anche mediante lettera raccomandata.