Art. 14. Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale 1. L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Conciliazione giudiziale) . - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione. 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita' di cui all'articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5. 5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.". 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente l'attivita' di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4 -bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.".
Note all'art. 14: - Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). "Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'uffcio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.". "Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2. 2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario". - Per il testo vigente dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) si veda la nota all'art. 8. - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592 (Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del D.L. 17 settembre 1994, n. 538): "Art. 5 (Modalita' di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio). - 1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11. 2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo: a) 4452 Irpef e relativi interessi - conciliazione; b) 2452 Irpeg e relarivi interessi - conciliazione; c) 3452 Ilor e relativi interessi - conciliazione; d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione; e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione. 3. Le persone fisiche e le societa' di persone possono effettuare il versamento di cui al com ma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici: a) 44 Irpef e relativi interessi - conciliazione; b) 45 Ilor e relativi interessi - conciliazione; c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione; d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione. 4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento e' effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalita' si riferiscono. 5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e l'anno per il quale e' sorta la contestazione. 6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli: Versamento al concessionario - Versamento in banca Codici tributo Codici Art. -- -- -- 4452 44 01 2452 -- 02 3452 45 03 1114 46 04 1652 47 05 7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive nonche' delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, e' eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalita': a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonche' della quota del 12,60 per cento dell'Ilor - codice 45; b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'Ilor - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124T. 8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposioni previste da ciascuna legge di imposta. 9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione". - Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal presente articolo: "Art. 37 (Attivita' di indirizzo agli uffici periferici). - 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse. 2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali noti vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge. 3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione. 4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa. 4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992".