Art. 14.
         Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

  1.  L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
come  sostituito  dall'articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996,
n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  48  (Conciliazione giudiziale) . - 1. Ciascuna delle parti
con  l'istanza  prevista  dall'articolo  33,  puo' proporre all'altra
parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
  2.  La  conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione
provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di
conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
  3.  Se  la  conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo
verbale  nel  quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta,
di  sanzioni  e  di interessi. Il processo verbale costituisce titolo
per  la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in
un'unica  soluzione  ovvero  in  forma rateale, in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate
trimestrali  se  le  somme  dovute  superano i cento milioni di lire,
previa  prestazione  di  idonea  garanzia secondo le modalita' di cui
all'articolo  38  -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre   1972,  n.  633.  La  conciliazione  si  perfeziona  con  il
versamento,  entro il termine di venti giorni dalla data di redazione
del  processo  verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima
rata  e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle
rate   successive,  comprensivo  degli  interessi  al  saggio  legale
calcolati  con  riferimento  alla  stessa  data,  e per il periodo di
rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di
versamento  si  applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono
essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro.
  4.  Qualora  una  delle  parti abbia proposto la conciliazione e la
stessa  non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione
puo'  assegnare  un  termine  non superiore a sessanta giorni, per la
formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
  5.  L'ufficio  puo',  sino  alla  data  di trattazione in camera di
consiglio,   ovvero   fino  alla  discussione  in  pubblica  udienza,
depositare  una  proposta  di  conciliazione alla quale l'altra parte
abbia  previamente  aderito.  Se  l'istanza e' presentata prima della
fissazione   della   data   di   trattazione,   il  presidente  della
commissione,  se  ravvisa  la  sussistenza  dei  presupposti  e delle
condizioni  di  ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio.  La  proposta  di conciliazione ed il decreto tengono luogo
del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle
parti  ed  il  versamento dell'intero importo o della prima rata deve
essere  effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.
Nell'ipotesi  in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il
presidente della commissione fissa la trattazione della controversia.
Il  provvedimento  del  presidente  e' depositato in segreteria entro
dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
  6.  In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si
applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.".
  2.  All'articolo  37  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545,  concernente  l'attivita'  di  indirizzo agli uffici periferici,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "4 -bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di
cui  all'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n.  546,  riguardante  la  capacita'  di  stare  in  giudizio,
stabilisce   le   condizioni   necessarie   per   la  formulazione  o
l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48
del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.".
 
Note all'art. 14:
           -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 11 e 33 del
          D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul  processo
          tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
          nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
          "Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1.  Le  parti
          diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in
          giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
          procura  speciale,  se  conferita al coniuge e ai parenti o
          affini  entro  il  quarto  grado   ai   soli   fini   della
          partecipazione  all'udienza  pubblica, puo' risultare anche
          da scrittura privata non autenticata.
          2. L'uffcio del Ministero delle finanze nei cui  confronti
          e'  proposto  il  ricorso  sta  in  giudizio direttamente o
          mediante  l'ufficio   del   contenzioso   della   direzione
          regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
          3.  L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso
          sta  in  giudizio  mediante  l'organo   di   rappresentanza
          previsto dal proprio ordinamento.".
          "Art.  33  (Trattazione  in  camera di consiglio). - 1. La
          controversia e' trattata in camera di consiglio  salvo  che
          almeno  una delle parti non abbia chiesto la discussione in
          pubblica udienza, con apposita istanza da depositare  nella
          segreteria  e  notificare alle altre parti costituite entro
          il termine di cui all'art. 32, comma 2.
          2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle
          parti, i fatti e le questioni della controversia.
          3. Della trattazione in camera  di  consiglio  e'  redatto
          processo verbale dal segretario".
          -  Per il testo vigente dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633
          del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
          aggiunto) si veda la nota all'art. 8.
          -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. 28
          settembre 1994, n. 592 (Regolamento concernente norme sulla
          conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del  D.L.  17
          settembre 1994, n. 538):
          "Art.  5  (Modalita'  di riscossione delle somme liquidate
          dall'ufficio). - 1. Il versamento delle somme dovute per la
          conciliazione delle controversie tributarie in  materia  di
          imposte  sui  redditi e' effettuato al concessionario della
          riscossione competente secondo  il  domicilio  fiscale  del
          contribuente  al  momento  del  versamento,  utilizzando la
          distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n.
          8 o il bollettino di  conto  corrente  postale  mod.    11,
          modulario F., riscossione n. 11.
          2.  Per  il versamento al concessionario della riscossione
          delle somme di cui al comma 1  sono  istituiti  i  seguenti
          codici tributo:
          a) 4452 Irpef e relativi interessi - conciliazione;
          b) 2452 Irpeg e relarivi interessi - conciliazione;
          c) 3452 Ilor e relativi interessi - conciliazione;
          d)  1114  altre  imposte  dirette e sostitutive e relativi
          interessi - conciliazione;
          e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
          3. Le persone fisiche e le  societa'  di  persone  possono
          effettuare  il versamento di cui al com ma 1 anche mediante
          delega alle aziende di credito, utilizzando  la  delega  di
          pagamento  di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 9
          maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del
          13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca  e  grafica
          color nero. Sono istituiti i seguenti codici:
          a) 44 Irpef e relativi interessi - conciliazione;
          b) 45 Ilor e relativi interessi - conciliazione;
          c)  46  altre  imposte  dirette  e  sostitutive e relativi
          interessi - conciliazione;
          d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
          4. Al  fine  di  consentire  l'esplicita  indicazione  sul
          modello   di   delega   del   codice  di  versamento  delle
          soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento  e'
          effettuato  separatamente  da  quello  del  tributo  cui le
          penalita' si riferiscono.
          5. Gli interessi sono versati cumulativamente  ai  tributi
          cui  si  riferiscono.  Le  avvertenze  riportate sui citati
          modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i
          codici di cui ai commi 2 e 3.  Il periodo di riferimento da
          riportare sui modelli di  versamento  al  concessionario  o
          l'anno  di  imposta  da  indicare  sui  modelli  di  delega
          bancaria e l'anno per il quale e' sorta la contestazione.
          6. Le somme di cui ai commi  precedenti,  al  netto  delle
          commissioni  spettanti,  sono  versate al capo VI, capitolo
          1171, ai seguenti articoli:
            Versamento al concessionario - Versamento in banca
                Codici tributo      Codici       Art.
                      --              --          --
                     4452             44          01
                     2452             --          02
                     3452             45          03
                     1114             46          04
                     1652             47          05
           7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il  versamento
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  delle  altre   imposte
          dirette  e sostitutive nonche' delle relative soprattasse e
          pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  3,  al  netto   delle
          commissioni  spettanti, e' eseguito dall'azienda di credito
          al  competente  capitolo  ed  articolo  di bilancio, con le
          seguenti modalita':
          a)  direttamente  all'ufficio  provinciale   della   cassa
          regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per
          il  versamento  dei codici 44, 46 e 47, nonche' della quota
          del 12,60 per cento dell'Ilor - codice 45;
          b)  direttamente  alla  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato per la quota dell'87,40 per cento
          dell'Ilor - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta  di
          versamento  prevista  dalle vigenti istruzioni generali sui
          servizi del Tesoro, mod. 124T.
          8. Per i tributi  diversi  dalle  imposte  sui  redditi  i
          versamenti  delle  somme  dovute in base alla conciliazione
          sono effettuati secondo le disposioni previste da  ciascuna
          legge di imposta.
          9.   I   versamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          effettuati entro sette giorni dalla data di  sottoscrizione
          del processo verbale di conciliazione".
          -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 37 del D.Lgs. 31
          dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
          giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici  di
          collaborazione   in  attuazione  della  delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dal presente articolo:
          "Art.  37 (Attivita' di indirizzo agli uffici periferici).
          - 1. La direzione centrale per gli affari giuridici  e  per
          il  contenzioso  tributario  presso  il  dipartimento delle
          entrate del Ministero delle finanze cura la  rilevazione  e
          l'esame   delle  questioni  di  rilevante  interesse  o  di
          ricorrente frequenza nelle  controversie  pendenti  dinanzi
          alle  commissioni  tributarie  sulla  base  di segnalazioni
          periodiche dei presidenti delle stesse.
          2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando
          occorre l'Avvocatura generale dello Stato,  in  particolare
          quando  si  tratti  di questioni sulle quali noti vi sia un
          univoco orientamento giurisprudenziale, formula  e  propone
          al  Ministro  indirizzi  per  gli uffici periferici ai fini
          della difesa dell'amministrazione  finanziaria,  in  ordine
          alle  questioni  rilevate  ed esaminate, secondo criteri di
          uniforme e corretta interpretazione della legge.
          3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base  di
          relazioni    periodiche   delle   direzioni   regionali   o
          compartimentali, esamina l'attivita'  di  rappresentanza  e
          difesa  degli  uffici  periferici  dinanzi alle commissioni
          tributarie e, se necessario, impartisce  le  direttive  del
          caso per la loro organizzazione.
          4.  Gli  uffici  periferici,  sulla base degli indirizzi e
          delle  direttive  di  cui  ai  commi  2  e  3,   esercitano
          l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione
          nelle  controversie  dinanzi  alle commissioni tributarie e
          coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura  dello
          Stato  le  iniziative  dirette  a  facilitare  l'assistenza
          consultiva e il  patrocinio  in  giudizio  da  parte  della
          stessa.
          4-bis.  Il  dirigente  dell'ufficio  del  Ministero  delle
          finanze  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.    546, riguardante la
          capacita' di stare in giudizio,  stabilisce  le  condizioni
          necessarie  per  la  formulazione  o  l'accettazione  della
          proposta di conciliazione di cui  all'art.  48  del  citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992".