Art. 24
                      (Modalita' di versamento)
    1.  Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,   n.   43,   riguardanti,   rispettivamente,  la  durata  della
concessione  e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti
di  idoneita',  i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita
IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante
delega ad una banca convenzionata.
    2.  Le  somme  relative  ai contributi previdenziali sono versate
dalle  banche  direttamente  alla  tesoreria  dello Stato, secondo le
modalita'  previste  dal  regolamento di cui al comma 10, le somme di
cui  all'imposta  prevista  dall'articolo  3,  comma 143, lettera a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, sono versate dalle banche
direttamente alla tesoreria dello Stato.
    3.  I  concessionari,  per  le  somme di cui al comma 2, ricevute
direttamente  dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre
con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
    4.  Le  distinte  di  versamento  con  le quali sono effettuati i
pagamenti  di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero
delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
    5.  Per  la  riscossione  dei  versamenti  diretti  previsti  dal
presente  articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai
concessionari  la  commissione  prevista  dall'articolo  61, comma 3,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento
presentato   dal   contribuente,   dell'ammontare   complessivo   dei
versamenti  gestiti  dal  sistema, della tipologia delle operazioni e
del   costo   del   servizio,  sentita  l'associazione  di  categoria
interessata.
    6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
articolo,  e'  abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
    7.  Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche
ai  concessionari  della  riscossione.  Con  uno  o  piu' decreti del
Ministro  delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei
pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
    8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo
19,  comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto
dai  commi  1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu'
di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente.
    9.   All'attivazione   della  riscossione  mediante  conferimento
all'Ente  poste  italiane  di  delega di versamento al concessionario
della  riscossione, si provvedera' successivamente all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.
    10.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente: decreto, sono disciplinati, sulla
base  delle  previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e
dell'articolo  11  del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567,
le  modalita'  di  versamento  in  Tesoreria delle somme riscosse dai
soggetti   indicati   nel   presente   articolo  durante  il  periodo
transitorio  di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati
alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.
 
          Note all'art. 24:
            -  Si riporta il  testo vigente degli articoli 8, 9  e 61
          del D.P.R.   28 gennaio  1988,    n.  43  (Istituzione  del
          Servizio    di  riscossione dei tributi e di  altre entrate
          dello Stato e di  altri enti pubblici, ai  sensi  dell'art.
          1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
            "Art.    8   (Durata    della   concessione).  -  1.   La
          durata  della concessione e' decennale    e  decorre  dalla
          datta    prevista dal decreto ministeriale di  cui all'art.
          9,  comma 7, per l'inizio  del servizio della riscossione.
            2.  Qualora nel  corso  del decennio  venga  conferita al
          medesimo concessionario altra  concessione, la   durata  di
          quest'ultima    non si protrae oltre il termine di scadenza
          della concessione di cui e' gia' titolare il subentrante".
            "Art.  9 (Modalita'  di   affidamento del   servizio    e
          requisiti    di  idoneita'). -   1. Decorso il   periodo di
          prima    applicazione  previsto  dall'art.     115,     per
          l'affidamento     in     concessione    del  servizio    di
          riscossione,    il    servizio    centrale      cura     la
          pubblicazione    nella  Gazzetta    Ufficiale entro   il 31
          maggio dell'ultimo   anno di    durata  della  concessione,
          dell'elenco  degli    ambiti  territoriali  da  affidare in
          concessione.  Il servizio  centrale predispone inoltre    i
          relativi  disciplinari speciali sulla base delle istruzioni
          emanale con decreto del Ministro delle  finanze.  indicando
          i   compensi  ed  i  rimborsi  spese  determinati  a  norma
          dell'art. 61 e la cauzione di cui all'art. 46.
            2. Nel caso  di recesso, di revoca o di   decadenza,  gli
          adempimenti  di cui  al comma  1 sono  curati dal  servizio
          centrale  entro trenta giorni dalla data  di  notificazione
          del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.
            3.  Le  domande  di  concessione    vanno  presentate  al
          servizio centrale  entro  trenta  giorni  dalla  data    di
          pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.
            4.  Possono  presentare domanda per il conferimento delle
          concessioni le aziende e  gli istituti di credito, le  loro
          sezioni  speciali e le societa' di cui  all'art. 31 che non
          siano     stati  dichiarati   decaduti   da      precedenti
          concessioni   sempre   che   i   loro   amministratori   o,
          limitatamente alle  societa  diverse  dagli    istituti  di
          credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui
          all'art. 31.
            5.    Al fine   dell'aggiudicazione della  concessione al
          concorrente piu' idoneo all'espletamento del servizio, deve
          tenersi conto in ogni caso,   nella    valutazione    delle
          domande  pervenute,  dei  seguenti elementi:
            a)  capacita'  finanziaria,  da  valutare   anche ai fini
          della garanzia patrimoniale generale;
            b)    organizzazione  tecnica,    in   relazione     alle
          esigenze     di economicita'   ed efficienza  del  servizio
          di riscossione  richieste dall'estensore della concessione;
            c)  disponibilita'   di  adeguato   sistema   informativo
          idoneo      a  soddisfare       anche     le       esigenze
          dell'amministrazione   finanziaria connesse,  tra  l'altro,
          all'esigenza    di  acquisizione    da  parte    dei centri
          informativi  dei dati  relativi ai  versamenti diretti   di
          cui all'art. 66;
            d)    ubicazione,  stato   e consistenza   dei locali  da
          destinarsi  al servizio;
            e)   impegno,  professionalita'    ed  efficienza,     di
          particolare  rilevanza,   dimostrati   nella   gestione  di
          altre  concessioni,  con preferenza per quelle che  possono
          costituire  integrazione  dell'unita'  organizzativa di cui
          all'art. 7, comma 2.
            6.  Negli   ambiti  territoriali    modificati   rispetto
          a   quelli precedentemente    determinati,    l'affidamento
          del    servizio    di riscossione avverra'   in favore  del
          richiedente    ritenuto  piu' idoneo allo svolgimento   del
          servizio,  sulla base  dei criteri  indicati al comma    5,
          con   decreto  del   Ministro  delle  finanze,  sentita  la
          commissione di cui all'art. 3.
            7. L'affidamento   del servizio    di  riscossione  viene
          concesso,  per  singoli  ambiti    territoriali, sentita la
          commissione  di cui all'art.  3, con decreto  del  Ministro
          delle  finanze. Lo  stesso fissa altresi' il termine  entro
          il  quale, a pena  di decadenza,   il  concessionario  deve
          stipulare  apposita convenzione  con  il  servizio centrale
          di riscossione sulla base del disciplinare di  cui al comma
          1 e prestare la cauzione di cui all'art. 46".
            "Art.  61  (Compensi  e  rimborsi  spese).  -  Commi  1-2
          (Omissis).
            3. La  remunerazione del servizio di   riscossione  viene
          determinata  in  modo  da  assicurare una   percentuale non
          differenziata di utile per ogni concessionario sulla   base
          dei  dati  di  redditivita'   media e dei costi   medi   di
          gestione   a livello   nazionale   rapportati    ad    ogni
          concessionario   o  a  gruppi  di  concessionari  similari,
          tenendo comunque conto del numero  degli  sportelli  e  del
          costo    aggiuntivo    del    personale   obbligatoriamente
          mantenuto   in     servizio     presso    ogni      singola
          concessione ai  sensi degli  articoli 122 e  123, ove  tale
          personale  ecceda   le necessita'   operative  riconosciute
          alla concessione;   si tiene    conto     altresi',     con
          riferimento    all'ultimo   biennio, dell'ammontare globale
          delle somme riscosse  e dei tempi  di valuta, del numero  e
          tipo  di  operazioni,  dell'indice di morosita' e quello di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
            a)  una  commissione per  la  riscossione  dei versamenti
          diretti, uguale  per   tutti   gli   ambiti   territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la  determinazione  di  un  importo  minimo e di un importo
          massimo;
            b) un  compenso per  la riscossione delle  somme iscritte
          a  ruolo, uguale   per   tutti   gli  ambiti  territoriali,
          stabilito  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo minimo e  di    un  importo
          massimo,   tenendo   conto  dei    costi  specifici  e  del
          prevedibile ammontare globale di tali somme;
            c) un compenso, aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto
          dalla  lettera b), per la riscossione delle somme  iscritte
          a ruolo riscosse dopo la notifica   dell'avviso  di   mora,
          uguale   per  tutti   gli   ambiti territoriali,  stabilito
          in misura percentuale delle  somme riscosse, tenendo  conto
          dell'ammontare    medio    nazionale     delle   esecuzioni
          fruttuose  e     dell'incidenza  di   esso   sull'ammontare
          complessivo delle altre forme di riscossione;
            d)  un  compenso  in  cifra fissa  per  ciascun  abitante
          servito,  differenziato  per  ogni  ambito  territoriale  e
          determinato in relazione al  prevedibile  ammontare   delle
          commissioni,   dei   compensi,  dei rimborsi spese e  degli
          interessi di mora  spettanti ai concessionari ai sensi  del
          presente  articolo  al  fine di assicurare la remunerazione
          calcolata  con i  criteri  previsti dal  primo  periodo del
          presente comma; il numero degli abitanti  serviti  da  ogni
          concessione  e'  quello risultante dagli  ultimi dati sulla
          popolazione  residente pubblicati dall'ISTAT".
            Commi 4-8 bis (Omissis).
            - Per  il testo  del comma  143 dell'art. 3  della citata
          legge n.  662/1996, si veda la nota all'art. 17.
            - Si riporta il testo dell'art. 5 del  citato  D.P.R.  n.
          602/1973:
            "Art.  5  (Esattoria competente a  ricevere il versamento
          diretto). - Il versamento  diretto di cui  al primo   comma
          dell'art.  3    si  esegue  all'esattoria    nella      cui
          circoscrizione   il   contribuente      ha    il  domicilio
          fiscale.
            Il  versamento   eventualmente effettuato   all'esattoria
          incompetente  e'  valido    salva  l'applicazione     della
          sanzione    di  cui    all'art.  93.   L'esattoria che   ha
          ricevuto   il versamento deve   informare  l'ufficio  delle
          imposte     nella    cui    circoscrizione  ha    sede    e
          darne contemporaneamente notizia al contribuente".
            - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato  D.P.R.  n.
          567/1993:
            "Art.   11  (Termini  e   modalita'  di  versamento  alle
          tesorerie provinciali   dello Stato).   -   1.  Entro    il
          terzo  giorno  lavorativo successivo  a  quello di  cui  al
          precedente  art.  8, comma  1,  il concessionario    versa,
          distintamente    per imposta,   alla  competente sezione di
          tesoreria provinciale dello  Stato o alle casse degli  enti
          destinatari   l'ammontare   delle   somme      allo  stesso
          accreditate al netto del  settantacinque  per  cento  della
          commissione   di  sua  spettanza,  dei  rimborsi  d'imposta
          effettuati secondo le disposizioni  contenute nel  presente
          regolamento,  nonche'    dei  relativi compensi e,   per la
          parte residua, delle  somme oggetto   di dilazione    e  di
          sgravio  di    cui  al  decreto    del  Presidente    della
          Repubblica 28   gennaio   1988, n.    43,  usufruibili  sui
          versamenti diretti.
            2.    L'ammontare  dei    versamenti  diretti    riscossi
          direttamente  dal concessionario anche da contribuenti  non
          intestatari  di  conto  fiscale va   versato, distintamente
          per  imposta,    alla  competente    sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari
          entro   il   terzo   giorno   lavorativo   successivo  alla
          riscossione al netto della  commissione  di  sua  spettanza
          calcolata  secondo  i  criteri di cui al   successivo  art.
          12,  nonche'  delle  altre  somme  indicate  al  precedente
          comma    1. Nello  stesso  termine  vanno versate,  tramite
          postagiro,  le somme   per   le quali   sia   pervenuta  la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali.
            3.   Le   somme   accreditate,  al concessionario,  dalle
          aziende  di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli
          e articoli di entrata sono   comunque     riversate,    nei
          termini    stabiliti      nel    presente regolamento, alle
          competenti sezioni di tesoreria   provinciale  dello  Stato
          con  imputazione    al  capitolo  relativo  alle    entrate
          eventuali e  diverse  concernenti    il  Ministero    delle
          finanze    e  alle   casse degli enti destinatari   secondo
          modalita' stabilite  dal    Dipartimento  delle  entrate  -
          Direzione centrale per la riscossione.
            4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo
          sportello  o  attraverso  delega ad aziende di credito, nel
          periodo  in  cui  restano  nella    disponibilita'      del
          concessionario   costituiscono    i  fondi specifici da cui
          sono prelevate le    somme  da  rimborsare  a  norma  delle
          disposizioni contenute nel titolo secondo.
            5.  Le    disposizioni di cui  all'art. 73,  comma 2, del
          decreto del Presidente  della Repubblica  28 gennaio  1988,
          n.   43, si   applicano anche ai    concessionari  indicati
          all'art.    31,  comma  1,  lettere    c)  e d), del citato
          decreto".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo e  ordinamento della Presidenza  del Consiglio  dei
          Ministri):      "2.  Con    decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il   Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti per la disciplina  delle materie,  non  coperte
          da      riserva   assoluta  di  legge     prevista    dalla
          Costituzione,  per  le  quali le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando  l'esercizio  della potesta' regolamentare del
          Governo, determinano  le norme  generali regolatrici  della
          materia  e  dispongono     l'abrogazione     delle    norme
          vigenti,   con   effetto dall'entrata in vigore delle norme
          regolamentari".