Art. 24 (Modalita' di versamento) 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti di idoneita', i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. 2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato. 3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10. 4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. 5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602. 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. 8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente. 9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvedera' successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5. 10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente: decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo vigente degli articoli 8, 9 e 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657): "Art. 8 (Durata della concessione). - 1. La durata della concessione e' decennale e decorre dalla datta prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione. 2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui e' gia' titolare il subentrante". "Art. 9 (Modalita' di affidamento del servizio e requisiti di idoneita'). - 1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'art. 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanale con decreto del Ministro delle finanze. indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61 e la cauzione di cui all'art. 46. 2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza. 3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2. 4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le societa' di cui all'art. 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle societa diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31. 5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente piu' idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi: a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale; b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensore della concessione; c) disponibilita' di adeguato sistema informativo idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'art. 66; d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio; e) impegno, professionalita' ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unita' organizzativa di cui all'art. 7, comma 2. 6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverra' in favore del richiedente ritenuto piu' idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 3. 7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresi' il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'art. 46". "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - Commi 1-2 (Omissis). 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme; c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione; d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT". Commi 4-8 bis (Omissis). - Per il testo del comma 143 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, si veda la nota all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 602/1973: "Art. 5 (Esattoria competente a ricevere il versamento diretto). - Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente". - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 567/1993: "Art. 11 (Termini e modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonche' delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. 4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".