Art. 25
                       (Decorrenza e garanzie)
    1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i
contribuenti   a   partire   dall'anno   1998.   Sono   ammessi  alla
compensazione:
    a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
    b)  dall'anno  1999  le societa' di persone ed equiparate ai fini
fiscali;
    c)  dall'anno  2000  i  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche.
    2.  Il  limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che
possono  essere  compensati,  e', fino all'anno 2000, fissato in lire
500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
    3.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  possono  essere  modificati  i  termini  di  cui al comma 1,
lettere  a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di
bilancio.
    4.  I  contribuenti  titolari  di  partita  IVA  non ammessi alla
compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza
nella  compensazione,  pur nel rispetto del limite di cui al comma 2,
possono  ricorrere  alla procedura di rimborso prevista dal titolo II
del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato
con  decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La
prestazione  della  garanzia  prevista  dall'articolo 22 del predetto
regolamento  riguarda  la  solvibilita' del contribuente per tutta la
durata  per  la  quale  e' prestata e fino a concorrenza dell'importo
garantito.  La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario
competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio
stesso,  indipendentemente  dall'atto in base al quale la garanzia e'
stata  prestata.  La  garanzia deve avere la durata di un quinquennio
decorrente  dall'anno successivo a quello in cui il rimborso e' stato
eseguito.
 
          Note all'art. 25:
            -  Il  titolo  II del citato D.P.R. n. 567/1993 comprende
          gli articoli da   18 a   24. Si   riporta di    seguito  il
          testo vigente  dei suddetti articoli:
            "Art.  18  (Rimborsi  erogati  dai concessionari). - 1. I
          concessionari  del  servizio  della    riscossione,   nella
          qualita' di  gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad
          erogare  nei  confronti degli intestatari di  conto fiscale
          i rimborsi    loro  spettanti    a  norma    delle  vigenti
          disposizioni    delle  singole    leggi   d'imposta e   nei
          limiti  ed    alle  condizioni  stabiliti    dal   presente
          regolamento,   prelevando      le  somme  occorrenti  dagli
          specifici fondi di  cui al precedente art. 11, comma 4.
            2.  Alla    erogazione  dei    rimborsi  i  concessionari
          provvedono  sulla  base    di       apposita     richiesta,
          sottoscritta      dall'intestatario    ed  attestante    il
          diritto   al   rimborso, o   di   apposita    comunicazione
          dell'ufficio    competente,  mediante    accreditamento  in
          conto corrente bancario intestato allo stesso.
            3. L'erogazione dei rimborsi afferenti  alle  imposte  di
          cui  all'art.   3,  comma 1,  del presente  regolamento, ad
          esclusione dei  rimborsi dell'imposta  sul valore  aggiunto
          disposti  dai competenti  uffici e regolati  al  successivo
          art.  19,    e' eseguita relativamente ai crediti d'imposta
          sorti  dall'1  gennaio   1994.  Per  i  crediti   d'imposta
          derivanti   dalle      dichiarazioni   dei  contribuenti  i
          concessionari sono autorizzati   ad erogare   i    rimborsi
          scaturenti dalle  dichiarazioni presentate a partire dall'1
          gennaio 1994.
            4.  Qualora  il  concessionario  ometta  di richiedere la
          prestazione di idonea   garanzia  come    stabilito     dal
          successivo     art.  22   il concessionario stesso risponde
          delle somme rimborsate con la cauzione di cui  al capo  III
          del titolo II  del decreto del  Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43.
            5. Sulla base  dei dati delle riscossioni effettuate  nel
          corso  del  primo    semestre  dall'attivazione   del conto
          fiscale  il    Dipartimento  delle  entrate    -  Direzione
          centrale  per    la  riscossione    provvede ad adeguare la
          cauzione versata dal  concessionario ai nuovi    flussi  di
          entrata,    secondo  la   procedura indicata   all'art. 54,
          comma 1,  del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 43".
            "Art.  19  (Rimborsi  dell'imposta    sul valore aggiunto
          disposti dagli uffici). -  1. I rimborsi  dell'imposta  sul
          valore    aggiunto  disposti dai     competenti     uffici,
          anche   se    maturati    antecedentemente  all'istituzione
          del  conto  fiscale,    sono  eseguiti,  a decorrere dall'1
          gennaio  1994,  dai  concessionari   del   servizio   della
          riscossione  che  li  erogano  a  carico dei relativi fondi
          della riscossione".
            "Art. 20 (Modalita' per la  richiesta e l'erogazione  dei
          rimborsi).   -   1.   L'intestatario di  conto  fiscale  ha
          facolta'  di  richiedere direttamente al concessionario  il
          rimborso   dei tributi e delle altre somme di  cui all'art.
          3.  A pena  di improcedibilita' la  domanda e' compilata su
          stampato  conforme al modello approvato   con  decreto  del
          Ministro delle  finanze e contiene  tutti gli elementi  ivi
          previsti.    Con  lo  stesso  decreto da   pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale saranno definite  le  modalita'  per  la
          richiesta  e  per  l'erogazione  dei rimborsi.
            2.    La     richiesta     di  rimborso      sottoscritta
          dall'intestatario    ed  attestante  il diritto al rimborso
          stesso  va  presentata  allo  sportello  del     competente
          concessionario    il   quale   entro     i   dieci   giorni
          successivi,  chiede  al  contribuente,  se     dovuta,   la
          prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art.
          22,  ove  questa  non  sia  stata gia' prestata all'atto di
          presentazione della richiesta di rimborso.
            3.    Ove  la   garanzia non   venga   prestata entro   i
          quaranta  giorni successivi dalla   data  di  presentazione
          della    richiesta  di rimborso, la richiesta stessa non ha
          corso.  Le   richieste   di   rimborso   presentate   dagli
          intestatari  e  le   comunicazioni trasmesse dai competenti
          uffici vengono ordinate cronologicamente  per  giornata  di
          presentazione.
            4.     Decorso    il    quarantesimo      giorno    dalla
          presentazione  della richiesta  o  dal  giorno   in     cui
          e'   pervenuta  la  comunicazione dell'ufficio  tributario,
          il  concessionario,   rispettando   l'ordine cronologico  e
          per    ciascuna  giornata in ordine   crescente di importo,
          entro i successivi venti giorni   dispone l'erogazione  del
          rimborso  e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata,
          tramite  accreditamento   sul   conto   corrente   bancario
          comunicato dall'intestatario.
            5.   Nei   casi   in   cui      il   rimborso,  richiesto
          dall'intestatario    ovvero    disposto        dall'ufficio
          dell'amministrazione   finanziaria,    non    possa  essere
          erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo  previsto
          dal  precedente  comma 4, per mancanza od insufficienza dei
          fondi specifici della   riscossione,   il    concessionario
          provvede    ad    effettuare    nei  giorni  immediatamente
          successivi, fino a concorrenza dell'importo  del  rimborso,
          piu'    accrediti,     sul     conto   corrente    bancario
          dell'intestatario interessato, di importo   pari  ai  fondi
          specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai  fini
          della  liquidazione  del  compenso,    la   pluralita'   di
          accrediti  e'   considerata   una   unica operazione,    di
          rimborso.    Qualora    il rimborso   richiesto non   possa
          essere eseguito,  per carenza dei   fondi disponibili,  nel
          termine  di  sessanta giorni  previsto dall'art. 78,  comma
          33, lettera  a), della legge 30 dicembre    1991,  n.  413,
          sugli  ammontari  in    tutto  o  in  parte  non rimborsati
          competono gli  interessi previsti dalle leggi speciali  per
          i crediti di imposte.
            6.  Qualora  i  fondi specifici di cui al precedente art.
          11, comma 4, relativi   ai  singoli    tributi,   risultino
          in  via   continuativa insufficienti rispetto all'ammontare
          dei    rimborsi chiesti, i singoli concessionari    che  ne
          facciano       istanza,       anche     su        richiesta
          dell'intestatario,  saranno  autorizzati,  con decreto  del
          Ministro  delle finanze,   di concerto con  il Ministro del
          tesoro,    da  emanarsi  nei  successivi  120   giorni,   a
          prelevare  le somme occorrenti dai fondi specifici di altri
          tributi imputati al conto fiscale,  previa  verifica  della
          compatibilita'  con    i capitoli di bilancio   relativi ai
          tributi utilizzati.
            7.  In sede   di controllo   dei rimborsi    erogati  dai
          concessionari  l'ufficio     competente     provvede      a
          recuperare   nei   confronti dell'intestatario   le   somme
          indebitamente    rimborsate,    secondo    le  disposizioni
          previste  nelle  singole leggi   d'imposta,   qualora    il
          recupero    delle    relative   somme    non   sia    stato
          preventivamente effettuato  sulla garanzia   prestata   dal
          contribuente    che  ne    abbia  l'obbligo; in   tale sede
          andra' recuperata  la somma  trattenuta dal  concessionario
          a     titolo   di   compenso   ove    il  rimborso  risulti
          totalmente   non dovuto.   Se   il rimborso    erogato  dal
          concessionario  risulti  inferiore    a quello   spettante,
          l'ufficio  competente dispone per la parte residua".
            "Art. 21 (Limiti di  erogabilita'    del  rimborso  senza
          prestazione di garanzia). -  1. Non devono  essere prestate
          specifiche   garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui
          ammontare risulti non superiore al dieci   per cento    dei
          complessivi   versamenti eseguiti  nei due  anni precedenti
          la  data  della  richiesta  e  registrati  nei   due   anni
          precedenti  la    data  della  richiesta   e registrati nel
          conto  fiscale,  esclusi  i    versamenti  conseguenti   ad
          iscrizione  a ruolo ed  al netto dei rimborsi gia' erogati.
          Ai fini della verita' del limite del  dieci  per  cento  si
          cumulano  i  rimborsi  erogati nei due   anni precedenti la
          data della richiesta.
            2. Non e' dovuta garanzia nei casi  in  cui  il  rimborso
          venga  erogato sulla   base  della  comunicazione   inviata
          dal  competente  ufficio dell'amministrazione finanziaria".
            "Art. 22  (Prestazione  delle  garanzie  da  parte  degli
          intestatari).  -  Per l'erogazione dei  rimborsi di importo
          superiore al  limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve
          prestare  una  delle  garanzie  di   durata   quinquennale,
          indicate    all'art. 38-bis,   del decreto   del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni.    E'  consentito il cumulo di piu' forme di
          garanzia.
            2.  La garanzia,  da intestarsi  a favore  del  direttore
          regionale  delle entrate,  va prestata  per l'ammontare del
          rimborso  richiesto,   maggiorato   dell'importo      degli
          interessi  annui, di cui  all'art. 38-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n.  633,  per
          la   durata  di  cinque  anni.  La  stessa  garanzia  viene
          consegnata     al     competente      concessionario    del
          servizio      della  riscossione per il necessario  inoltro
          alla direzione regionale delle entrate.
            3. Nel  caso di  prestazione della  garanzia in    titoli
          di   Stato o garantiti   dallo   Stato,   va    effettuato,
          a   cura   e   spesa dell'intestatario  il   deposito   dei
          titoli  alla   Cassa  depositi  e prestiti che  ne rilascia
          ricevuta,  da allegare, in  originale, alla richiesta    di
          rimborso,  per   il   necessario   inoltro alla   direzione
          regionale delle entrate".
            "Art.  23      (Recupero   dei   rimborsi   indebitamente
          effettuati).  1. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,    della  legge  23
          agosto  1988,    n.  400,  vengono   approvate le modalita'
          concernenti  il   recupero   di  rimborsi     indebitamente
          effettuati.
            2. Per la legittimazione dei  rimborsi a favore di eredi,
          mandatari  e  procuratori,  i  concessionari   del servizio
          della riscossione devono attenersi  alle  disposizioni  del
          regolamento di contabilita' generale dello Stato".
            "Art.  24  (Compensi  e  penalita'  per  l'erogazione dei
          rimborsi). - 1.  Per  ogni rimborso  erogato ai  sensi  del
          titolo  secondo spetta   al concessionario    del  servizio
          della  riscossione   un compenso   di lire venticinquemila,
          da trattenersi  in occasione  del primo   versamento  utile
          alla    sezione  di   tesoreria provinciale dello  Stato di
          cui al precedente art. 11.
            2. Per  l'omesso o ritardato  versamento alle sezioni  di
          tesoreria provinciale   o    alle    casse    degli    enti
          destinatari   conseguente  a rimborsi  erroneamente erogati
          dal  concessionario  si applicano  le disposizioni previste
          all'art. 104 del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43".