Art. 25 (Decorrenza e garanzie) 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione: a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA; b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali; c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'articolo 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilita' del contribuente per tutta la durata per la quale e' prestata e fino a concorrenza dell'importo garantito. La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata. La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso e' stato eseguito.
Note all'art. 25: - Il titolo II del citato D.P.R. n. 567/1993 comprende gli articoli da 18 a 24. Si riporta di seguito il testo vigente dei suddetti articoli: "Art. 18 (Rimborsi erogati dai concessionari). - 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4. 2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso. 3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, e' eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dall'1 gennaio 1994. Per i crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dall'1 gennaio 1994. 4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". "Art. 19 (Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici). - 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dall'1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione". "Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dall'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione, di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua". "Art. 21 (Limiti di erogabilita' del rimborso senza prestazione di garanzia). - 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi gia' erogati. Ai fini della verita' del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta. 2. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria". "Art. 22 (Prestazione delle garanzie da parte degli intestatari). - Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'art. 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. E' consentito il cumulo di piu' forme di garanzia. 2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate. 3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate". "Art. 23 (Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati). 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalita' concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati. 2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita' generale dello Stato". "Art. 24 (Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi). - 1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11. 2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".