Art. 66.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il 1 gennaio 1998. Le
disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che
hanno  inizio  dopo  il  31  dicembre 1997, salvo quanto disposto dal
comma 2.
  2.  La  revisione  delle  aliquote  e del numero degli scaglioni di
reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per
i  periodi  di  imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per
gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 66:
             - Si riporta il testo dell'art. 16 del TUIR:
            "Art.    16    (Tassazione  separata).  -  1.   L'imposta
          si  applica separatamente sui seguenti redditi:
            a) trattamento  di fine  rapporto di cui   all'art.  2120
          del  codice  civile   e indennita'   equipollenti, comunque
          denominate, commisurate alla   durata   dei   rapporti   di
          lavoro    dipendente,    compresi   quelli contemplati alle
          lettere a) , d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche  nelle
          ipotesi   di   cui   all'art.    2122  del  codice  civile;
          altre indennita'  e somme  percepite una  volta tanto    in
          dipendenza      della  cessazione  dei  predetti  rapporti,
          comprese l'indennita' di preavviso, le   somme   risultanti
          dalla   capitalizzazione  di  pensioni e  quelle attribuite
          a  fronte  dell'obbligo  di  non  concorrenza,   ai   sensi
          dell'art.  2125  del  codice  civile  nonche'  le somme e i
          valori comunque percepiti, al netto    delle  spese  legali
          sostenute, anche  se a titolo risarcitorio  o nel  contesto
          di    procedure  esecutive,    a seguito   di provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria  o di  transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
            b)   emolumenti   arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni precedenti,   percepiti  per
          effetto  di    leggi,  di  contratti      collettivi,    di
          sentenze  o   di  atti   amministrativi sopravvenuti o  per
          altre cause  non dipendenti dalla   volonta'  delle  parti,
          compresi  i   compensi e le indennita' di cui  alle lettere
          a) e g) del  comma 1 dell'art. 47   e le pensioni    e  gli
          assegni di  cui al comma 2 dell'art. 46;
            c)    indennita'    percepite   per  la  cessazione   dei
          rapporti  di collaborazione coordinata e  continuativa,  di
          cui   al   comma  2  dell'art.     49,    se  il    diritto
          all'indennita'  risulta da  atto  di data  certa  anteriore
          all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i
          valori   comunque percepiti,  al netto  delle spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure esecutive, a     seguito    di      provvedimenti
          dell'autorita'     giudiziaria  o   di transazioni relativi
          alla risoluzione  dei rapporti di collaborazione coordinata
          e, continuativa;
            c-bis) l'indennita'  di  mobilita'  di  cui  all'art.  7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di integrazione salariale di   cui all'art.    1-bis    del
          decretolegge  10   giugno   1994, n.   357, convertito, con
          modificazioni, dalla   legge 8    agosto  1994,    n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
            d)    indennita'   per la   cessazione   di   rapporti di
          agenzia  delle persone fisiche;
            e) indennita' percepite per  la  cessazione  da  funzioni
          notarili;
            f)   indennita'   percepite   da sportivi  professionisti
          al  termine dell'attivita' sportiva ai sensi del    settimo
          comma  dell'art.  4 della legge  23 marzo  1981, n.  91, se
          non rientranti  tra le   indennita' indicate  alla  lettera
          a);
            g)   plusvalenze,   compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione  a titolo oneroso  di  aziende
          possedute  da   piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali  esercitate da  piu' di  cinque anni;
            g-bis)  plusvalenze  di  cui alla lettera b) del comma  1
          dell'art. 81 realizzate   a   seguito   di    cessioni    a
          titolo      oneroso     di     terreni  suscettibili     di
          utilizzazione    edificatoria  secondo    gli     strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
            h)  indennita'  per perdita dell'avviamento spettanti  al
          conduttore in  caso  di    cessazione  della  locazione  di
          immobili    urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da quello di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare;
            i) indennita'  spettanti a titolo  di risarcimento, anche
          in  forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita
          di redditi relativi a piu' anni;
            l) redditi compresi nelle somme attribuite o  nel  valore
          normale dei beni assegnati ai  soci delle societa' indicate
          nell'art.    5  nei casi di recesso, esclusione e riduzione
          del  capitale o agli eredi in caso di  morte del  socio,  e
          redditi  imputati  ai soci  in dipendenza  di liquidazione,
          anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo  di
          tempo   intercorso  tra  la   costituzione  della  societa'
          e  la comunicazione  del recesso  o   dell'esclusione,   la
          deliberazione    di riduzione   del   capitale,   la  morte
          del  socio  o  l'inizio  della liquidazione e' superiore  a
          cinque anni;
            m)  redditi  compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai   soci di  societa'  soggette
          all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche nei casi
          di recesso, riduzione del capitale  e  liquidazione,  anche
          concorsuale,  se    il  periodo  di tempo intercorso tra la
          costituzione della societa',  la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
            n)  redditi compresi  nelle somme  o  nel valore  normale
          dei  beni attribuiti  alla scadenza  dei contratti  e   dei
          titoli   di cui  alle lettere a),  b), f) e  g) del comma 1
          dell'art. 41, quando  non sono soggetti  a ritenuta    alla
          fonte   a titolo  di imposta  o ad  imposta sostitutiva, se
          il periodo di durata   del  contratto  o  del    titolo  e'
          superiore a cinque anni;
            n-bis)  somme  conseguite a titolo di rimborso di imposte
          o di oneri dedotti dal  reddito complessivo  o per  i quali
          si e'   fruito  della  detrazione  in  periodi  di  imposta
          precedenti.  La  presente disposizione non si applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art.   13-bis, comma 1, lettera
          c), quinto e sesto periodo.
            2. I  redditi indicati  alle lettere da   g) a  n)    del
          comma    1  sono  esclusi  dalla  tassazione    separata se
          conseguiti  da    societa'  in  nome  collettivo    o    in
          accomandita   semplice; se  conseguiti  da  persone fisiche
          nell'esercizio  di   imprese   commerciali,  sono   tassati
          separatamente   a    condizione   che   ne   sia      fatta
          richiesta    nella dichiarazione dei   redditi relativa  al
          periodo  di imposta   al quale  sarebbero  imputabili  come
          componenti del reddito di impresa.
            3.  Per  i  redditi  indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1 e per quelli  indicati   alle  lettere  da   g)   a
          n-bis)      non     conseguiti  nell'esercizio  di  imprese
          commerciali  il contribuente ha facolta' di non   avvalersi
          della     tassazione   separata     facendolo      constare
          espressamente  nella dichiarazione dei  redditi relativa al
          periodo di imposta in  cui e' avvenuta  o ha avuto   inizio
          la  percezione.   Per i redditi indicati  alle lettere  a),
          b),   c) e c-bis) del comma   1  gli  uffici  provvedono  a
          iscrivere  a    ruolo  le  maggiori  imposte  dovute con le
          modalita'  stabilite  negli  articoli  17   e   18   ovvero
          facendo  concorrere i   redditi stessi alla formazione  del
          reddito complessivo dell'anno in cui sono  percepiti,    se
          cio' risulta piu' favorevole per il contribuente".