Art. 14 
Regime  transitorio  per  le  ritenute  sui  redditi  di  capitale  e
 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si  applicano
ai redditi di capitale divenuti esigibili a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili  derivanti
dalla partecipazione a societa'  od  enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche   di   cui   e'   deliberata   la
distribuzione  a  partire  dalla  predetta  data.   Le   disposizioni
dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi  delle
obbligazioni e titoli similari  la  cui  prima  emissione  avviene  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per  le
obbligazioni e titoli similari la cui  prima  emissione  e'  avvenuta
anteriormente, le disposizioni dell'articolo  13  si  applicano  agli
interessi e altri proventi maturati a partire dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo
alla predetta data sia superiore a due anni. 
  2. In  deroga  al  comma  1  le  disposizioni  dei  commi  1  e  10
dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi  delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  con  esclusione  delle   cambiali
finanziarie, emessi a partire  dalla  data  del  30  giugno  1997  da
societa'  od  enti,  diversi  dalle  banche,  il  cui   capitale   e'
rappresentato  da  azioni  non  negoziate  in  mercati  regolamentati
italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano
divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  3. Per gli interessi e gli  altri  proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari  emessi  fino  al  31  dicembre  1988  da   soggetti
residenti,  nonche'  per  i  certificati  di  deposito  e  di   buoni
fruttiferi emessi fino alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  a  tale
ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste  per  gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
emessi anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Le disposizioni degli articoli  da  3  a  6  si  applicano  alle
minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito  dall'articolo
82 del predetto testo unico n. 917 del 1996, il  costo  o  valore  di
acquisto delle partecipazioni  possedute  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del  comma
5  dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.   27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,  n.  102,
sulla base della variazione intervenuta fino al 30  giugno  1998.  6.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   modificato
dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute  alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  in  luogo  del  costo  o
valore di acquisto, puo' essere assunto: 
    a) nel caso dei titoli, quote o  diritti,  negoziati  in  mercati
regolamentati italiani, indicati  nella  citata  lettera  c-bis)  del
comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo  n.  917  del  1986,  nel
testo vigente anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il valore risultante  dalla  media  aritmetica  dei
prezzi rilevati presso i  medesimi  mercati  regolamentati  nel  mese
precedente alla predetta data; 
    b) nel caso dei titoli, quote o  diritti,  negoziati  in  mercati
regolamentati,  indicati  nella  stessa  lettera  c)  del   comma   1
dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel  testo
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,   nonche'   dei   titoli,   quote   o   diritti,   negoziati
esclusivamente  in  mercati  regolamentati  esteri,  indicati   nella
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo  unico
n. 917 del 1986, il valore  risultante  dalla  media  aritmetica  dei
prezzi rilevati presso i  medesimi  mercati  regolamentati  nel  mese
precedente  alla  predetta  data  a  condizione  che  le  plusvalenze
comprese  nel  predetto  valore   siano   assoggettate   ad   imposta
sostitutiva con i criteri  stabiliti  nel  decreto-legge  28  gennaio
1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1991, n. 102; 
    c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in  mercati
regolamentati  il  valore  alla  predetta  data  della  frazione  del
patrimonio netto della societa', associazione od  ente  rappresentata
da tali  titoli,  quote  e  diritti,  determinato  sulla  base  delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima
data, a condizione che le plusvalenze comprese  nel  predetto  valore
siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991. n. 102. 
  7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva  indicata  nel  precedente  comma   e'   indicato   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   e   l'imposta
sostitutiva e' versata entro il 30 novembre  1998  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 
  8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data  del  28  gennaio
1991, in luogo del costo o valore di  acquisto,  nonche'  del  valore
determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto: 
    a) nel caso dei titoli, quote  o  diritti  negoziati  in  mercati
regolamentati,  il  valore  risultante  dalla  media  dei  prezzi  di
compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla  borsa  di
valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od  i
diritti erano in tale periodo negoziati; 
    b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il  valore  alla
data del 28 gennaio 1991 della frazione del  patrimonio  netto  della
societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote  e
diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla predetta data. 
  9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma  6,  nonche'  dalla
lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare  il
valore della frazione di patrimonio netto rappresentato  dai  titoli,
quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione  giurata  di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di  procedura  civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali,  nonche'  nell'elenco  dei  revisori
contabili. In tal caso il valore  periziato  e'  riferito  all'intero
patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati  identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei  redditi  della
societa', associazione od ente, relativa al  periodo  di  imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto
ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora  la
relazione giurata di stima sia predisposta  per  conto  della  stessa
societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa
spesa  e'  deducibile  dal  reddito  d'impresa  in   quote   costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. 
  10.  Agli  effetti  della  determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati  nelle  lettere
c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  81  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti,  le
valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o  monetato,  gli
strumenti finanziari, rapporti  o  crediti  posseduti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto
e'  quello  risultante  da  documentazione  di  data   certa,   anche
proveniente dalle  scritture  contabili  dei  soggetti  di  cui  agli
articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli  altri
proventi divenuti imponibili per  effetto  del  presente  decreto,  a
richiesta dell'interessato, in luogo del costo o valore di  acquisto,
puo' essere assunto: 
    a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli  preziosi
allo stato  grezzo  o  monetato,  strumenti  finanziari  e  rapporti,
negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla  media
aritmetica dei prezzi  rilevati  nel  mese  precedente  a  quello  di
entrata in vigore del presente  decreto  presso  i  medesimi  mercati
regolamentati; 
    b) nel caso dei  titoli,  certificati,  diritti,  valute  estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e
rapporti, non negoziati  in  mercati  regolamentati,  nonche'  per  i
crediti, il valore alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risultante da apposita relazione giurata di stima,  la  quale
puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma  9,
anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7. 
  11. Per i rapporti in essere alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto l'opzione di cui al comma  1  dell'articolo  6  puo'
essere esercitata entro il 30 settembre 1998. L'imposta dovuta  sulle
plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro  il  31
ottobre 1998 dai  contribuenti  che  hanno  esercitato  l'opzione  e'
liquidata dai soggetti di cui al comma 1  dell'articolo  6  entro  il
mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.
A  tal  fine  il  contribuente  fornisce   al   soggetto   incaricato
dell'applicazione  dell'imposta  gli  elementi  e  la  documentazione
necessari  alla  determinazione  della   plusvalenza   imponibile   e
costituire, in favore di tale soggetto, apposita  provvista  per  far
fronte al pagamento dell'imposta. 
  12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1 dell'articolo 11
si applicano a partire dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. Le disposizioni degli altri commi del predetto  articolo  11
si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto
dall'articolo  4,  comma  1,  per  le  partecipazioni,  i  titoli,  i
certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti  posseduti  ovvero
in essere alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  si
assume come data di acquisto la predetta data. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 14: 
            -  Gli  articoli  81  e  82  del  TUIR  sono   riportati,
          rispettivamente, in nota agli articoli 3 e 4. 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  5,   del
          decreto-legge n. 27 del 1991 (conv. con modif. dalla  legge
          n. 102 del 1991: 
            "5. Ai fini  della  determinazione  della  plusvalenza  o
          minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto e' adeguato
          sulla base di un coefficiente pari al tasso  di  variazione
          della media dei valori dell'indice mensile  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e di  impiegati  rilevati
          nell'anno in cui si e' verificata la  cessione  rispetto  a
          quella dei medesimi valori rilevati  nell'anno  in  cui  e'
          avvenuto  l'acquisto,  sempreche'   fra   la   cessione   e
          l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. 
          Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          entro il mese di febbraio  di  ciascun  anno,  il  Ministro
          delle finanze rende noti i coefficienti di  adeguamento  da
          utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o
          minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente". 
            - Si riporta il testo dell'art. 64 del C.P.C.: 
            "Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano
          al consulente tecnico le  disposizioni  del  codice  penale
          relative ai periti. 
            In ogni caso il consulente tecnico che incorre  in  colpa
          grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e'
          punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino  a
          lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale.
          In ogni caso e' dovuto il risarcimento  dei  danni  causati
          alle parti".