Art. 15 Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi. 2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7 la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento. 3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7 le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima. 4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dete- nute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7 entro il 30 settembre 1998. 5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente la societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata. 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente puo' esercitare l'opzione per il regime sostitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 7, presentando la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere per i redditi prodotti a partire da tale data. 8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'articolo 14. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 15: - L'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 378 del 1992: "2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227". - Si riporta il testo dell'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993: "Art. 67 (Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine). - 1. (Omissis). 2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, alI'articolo 41, comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'articolo 2, cornma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992 e all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma. 3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima. 4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. 5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. 7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228. 8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228; 9.-11. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 6 del 1996: "Art. 7 (Operazioni di ''Prestito titoli'') - 1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonche', per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi. 2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su detti beni atti di disposizione. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualita' di intermediario. 5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996: "Art. 1 (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizioni di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti e' compresa anche la differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione. 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto: a) le modalita' per l'applicazione e il versamento della predetta imposta; b) le modalita' di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2. 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse". - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10-ter della legge n. 77 del 1983: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. 2. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,5 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento e' ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla societa' di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516". "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. 2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attivita' di impresa, nonche' degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attivita' di impresa, nonche' da enti non commerciali. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. 6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui i proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983: "Art. 11-bis. - 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta. 2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. 3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati del territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge n. 344 del 1993: "2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva".