Art. 15 
Regime transitorio  per  le  gestioni  individuali  e  gli  organismi
                      d'investimento collettivo 
 
  1. Per le obbligazioni e titoli  similari  detenuti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto   dagli   organismi   di
investimento collettivo soggetti alle disposizioni  dell'articolo  8,
commi da 1 a 4, nonche' per quelli  inclusi  nei  patrimoni  soggetti
alle disposizioni di cui all'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si
applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta
data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto
del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi. 
  2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti  alle  disposizioni
di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2,  del  decreto-legge
17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, 7 del decreto-legge  8  gennaio  1996,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi
di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di  cui
all'articolo 7 la  ritenuta  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi maturati fino alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto ed e' operata all'atto del pagamento. 
  3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni  e  degli
altri titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  1  aprile
1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a  4,  nonche'
dalle gestioni di cui all'articolo 7 le operazioni di  accreditamento
ed addebitamento del conto unico  sono  eseguite  limitatamente  agli
interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima. 
  4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di  investimento
collettivo commercializzate nel territorio  dello  Stato  e  soggette
alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 77, dete- nute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a
4, nonche' dalle gestioni di cui  all'articolo  7,  la  ritenuta  del
12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati  fino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  ed  e'  versata  dalla  banca
depositaria del fondo o della  SICAV,  dal  soggetto  incaricato  del
collocamento in Italia di  cui  all'articolo  11-bis,  comma  3,  del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o  dal  soggetto
gestore di cui all'articolo 7 entro il 30 settembre 1998. 
  5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle  disposizioni  di
cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto  e'  assunto  al  netto  delle  ritenute  e   delle   imposte
sostitutive dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 
  6.  Ai  soli  fini  dell'applicazione   dell'imposta   patrimoniale
sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli  organismi  di  investimento
collettivo di cui agli articoli 9, comma  2,  della  legge  23  marzo
1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis, comma 2,
del  decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,  il  patrimonio
netto del fondo alla  data  del  30  giugno  1998  e'  assunto  quale
patrimonio netto alla data  della  cessazione  del  fondo.  L'imposta
sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione  del  fondo,  dalla
SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia  di
cui all'articolo 11-bis, comma  3,  del  decreto-legge  30  settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato  entro  il  30  settembre  1998.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente la societa' di
gestione del fondo, la SICAV,  nonche'  il  soggetto  incaricato  del
collocamento in Italia di  cui  all'articolo  11-bis,  comma  3,  del
predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano  i  dati  relativi
all'imposta sostitutiva versata. 
  7. Per gli incarichi di gestione gia'  perfezionati  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  contribuente   puo'
esercitare l'opzione per il regime sostitutivo  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 7, presentando la comunicazione di cui al comma  2  del
medesimo articolo, entro il 30  settembre  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  a  valere  per  i  redditi
prodotti a partire da tale data. 
  8. Per la determinazione del  costo  o  valore  di  acquisto  delle
partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari,  valute  e
rapporti posseduti od in essere alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui  al
comma 1 dell'articolo 7, anche nel caso in cui sia  stata  esercitata
l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'articolo 14. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 15: 
            - L'art. 26 del D.P.R.  n.  600  del  1973  e'  novellato
          dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. 
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del 
          decreto-legge n. 378 del 1992: 
            "2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo
          41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, se percepiti da  soggetti  diversi  da  quelli  che
          subiscono la ritenuta alla fonte a titolo  d'acconto  sugli
          interessi, premi e altri frutti delle  obbligazioni  e  dei
          titoli  similari,  i  soggetti  indicati  nel  comma  primo
          dell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che  intervengono  in
          qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta
          a titolo d'imposta nella misura del 12,50  per  cento,  con
          obbligo di rivalsa, e contestualmente  rilasciano  apposita
          certificazione all'interessato; non  si  applica  il  terzo
          comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  limitatamente  agli
          interessi, premi e altri frutti  maturati  nel  periodo  di
          valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) 
          dell'articolo 41 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi, se derivano da cessioni a soggetti non  residenti,
          sono  considerati  redditi  di   fonte   estera   ai   fini
          dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227". 
            - Si riporta il testo dell'art. 67 del D.L.  n.  331  del
          1993: 
            "Art. 67 (Disposizioni in materia di imposizione  fiscale
          delle cessioni a termine). - 1. (Omissis). 
            2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi  e  sulle
          plusvalenze  indicati,  rispettivamente,  alI'articolo  41,
          comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'articolo 2, cornma
          1,  del  predetto  decreto-legge  n.   378   del   1992   e
          all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  deve
          essere  operata  dai  soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n   600,   che   comunque
          intervengono nella cessione a  termine,  anche  se  non  in
          qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu'
          sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi
          il quale rilascia copia  della  certificazione  agli  altri
          sostituti di imposta intervenuti. Le predette  ritenute  si
          applicano anche nei confronti di  tutti  gli  organismi  di
          investimento collettivo in valori  mobiliari,  operanti  in
          qualunque forma. 
            3. I soggetti indicati nel primo comma  dell'articolo  23
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  che  comunque  intervengono  negli   altri
          contratti di cui  alla  lettera  c-ter)  dell'articolo  81,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  operano  una  ritenuta  a  titolo
          d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo  di
          rivalsa, sulle  plusvalenze  di  cui  alla  citata  lettera
          c-ter). In assenza di corrispettivo sul  quale  operare  la
          ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve
          versare al sostituto d'imposta intervenuto  nell'operazione
          l'importo  corrispondente  all'ammontare   della   ritenuta
          medesima. 
            4. Le  disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  si
          applicano anche ai contratti che assumono,  anche  in  modo
          implicito, valori a termine delle valute  come  riferimento
          per la determinazione del corrispettivo. 
            5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma  1,
          lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, nonche' le disposizioni  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
          contratti stipulati a partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
            6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei
          precedenti commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  debbono
          essere versate con le modalita' e nei termini previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, per  le  ritenute  alla
          fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive  modificazioni.  Le  ritenute  operate
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  decreto  medesimo,  debbono  essere  versate,  con  le
          modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno  15
          del  mese  successivo  a  quello  di  pubblicazione   della
          predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. 
            7.  Ai  componenti  ed  ai  segretari  della  commissione
          indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio
          1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          aprile 1937,  n.  517,  e  successive  modificazioni,  sono
          corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge
          8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito  dall'articolo  1
          della legge 31 dicembre 1962, n. 1866;  la  spesa  relativa
          gravera' sul capitolo 1095 del bilancio  del  Ministero  di
          grazia e giustizia, nei  limiti  delle  somme  affluite  ai
          sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio  1937,
          n. 228. 
            8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  non  si   applica
          all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937,  n.
          228; 
            9.-11. (Omissis). 
  - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 6 del 1996:  "Art.  7
  (Operazioni di ''Prestito titoli'') -  1.  I  redditi  di  capitale
  corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori  mobiliari
  sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento,
  ovvero, se superiore, nella misura pari  a  quella  applicabile  ai
  proventi  dei  titoli  oggetto  del  contratto  che  risultino   di
  pertinenza del mutuatario. Detto regime non si  applica  qualora  i
  predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta
  a titolo di acconto nei  confronti  del  mutuante  e  risultino  di
  pertinenza del mutuatario, 
          nonche', per i  titoli  azionari,  quando  nel  periodo  di
          efficacia del contratto vengono pagati i dividendi. 
            2. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  contratto  di
          finanziamento in valori mobiliari si intende  il  contratto
          di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni  altro
          contratto che persegue le medesime finalita' economiche.  A
          tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli
          articoli 56, primo periodo del comma  3-ter,  e  61,  comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla  tassa
          di cui all'articolo 1 del regio decreto 30  dicembre  1923,
          n. 3278, e successive modificazioni. 
            3. Qualora la garanzia di cui al comma 2  sia  costituita
          da pegno irregolare, agli effetti fiscali  i  proventi  dei
          beni dati in garanzia spettano al costituente  il  pegno  a
          condizione  che,  durante  il  periodo  di  efficacia   del
          contratto, il creditore pignoratizio non compia su di  essi
          atti di disposizione. Non si considera a tali effetti  atto
          di disposizione la costituzione in garanzia  da  parte  del
          creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori
          operazioni di  prestito  di  titoli,  a  condizione  che  i
          soggetti a favore dei quali la garanzia e'  costituita  non
          compiano su detti beni atti di disposizione. 
            4. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal  soggetto
          che corrisponde il reddito di capitale  ovvero,  se  questo
          non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che
          comunque interviene nel contratto,  anche  in  qualita'  di
          intermediario. 
            5. Se i redditi di  capitale  di  cui  al  comma  1  sono
          corrisposti da soggetti non residenti, essi si  considerano
          redditi  di  fonte  estera  ai  fini  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge". 
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          n. 239 del 1996: 
            "Art. 1  (Soppressione  della  ritenuta  alla  fonte  per
          talune obbligazioni e titoli similari). -  1.  La  ritenuta
          del 12,50 per cento di cui al primo comma dell'art. 26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, non si applica  sugli  interessi,  premi  ed  altri
          frutti delle  obbligazioni  e  titoli  similari  emessi  da
          banche e da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in
          mercati regolamentati italiani, nonche' delle  obbligazioni
          e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati, ivi compresi quelli  emessi  da  enti  pubblici
          economici trasformati in societa'  per  azioni  in  base  a
          disposizioni di legge. Tra gli interessi,  premi  ed  altri
          frutti  e'  compresa  anche  la  differenza  fra  la  somma
          percepita alla scadenza dai  possessori  dei  titoli  e  il
          prezzo di emissione. 
            2. Per i proventi dei  titoli  obbligazionari  emessi  da
          enti territoriali ai sensi  dell'art.  35  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva  di
          cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro  e  il   Ministro   dell'interno,
          determina con apposito decreto: 
             a) le modalita' per l'applicazione e il versamento della
          predetta imposta; 
             b) le modalita' di retrocessione da  parte  dello  Stato
          agli enti  emittenti  della  quota  del  gettito  derivante
          dall'imposizione  sul  reddito,  in  misura  non  superiore
          all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2. 
            3.  Le  disposizioni  incompatibili  con  la   disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse". 
            - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10-ter della 
          legge n. 77 del 1983: 
            "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di
          cui all'art. 1 non sono soggetti  all'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche, ne' all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi.  Le
          ritenute operate sui  redditi  di  capitale  percepiti  dai
          fondi sono a titolo di imposta. 
            2.   Sull'ammontare   del   valore   netto   del    fondo
          proporzionalmente  riferito  alla  componente   dell'attivo
          costituita da titoli di Stato, conti correnti  e  depositi,
          titoli  obbligazionari  e  similari  ad   eccezione   delle
          obbligazioni  convertibili,  nonche'  da  quote  di   altri
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo  0,5
          per  cento.  Sull'ammontare  del  valore  netto  del  fondo
          proporzionalmente  riferito   alla   rimanente   componente
          dell'attivo, la societa' di gestione preleva  un  ammontare
          pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25  per  cento
          e' ridotta allo 0,10 per cento  sull'ammontare  del  valore
          netto del fondo proporzionalmente riferito alla  componente
          dell'attivo  rappresentato   da   azioni   e   obbligazioni
          convertibili in azioni di societa', costituite  in  Italia,
          aventi  per  oggetto  esclusivo  o   principale   attivita'
          industriali. I valori che costituiscono  l'attivo,  nonche'
          il valore netto del fondo,  devono  essere  calcolati  come
          media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla
          lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese,
          tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non  ha  avuto
          alcun valore perche' avviato o  cessato  in  corso  d'anno.
          L'ammontare  dei  prelievi  effettuati  dalla  societa'  di
          gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio
          di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 
            3. I proventi delle partecipazioni ai  fondi,  tranne  di
          quelle assunte nell'esercizio di imprese  commerciali,  non
          concorrono   a   formare   il   reddito   imponibile    dei
          partecipanti. Sui proventi di ogni tipo,  ivi  comprese  le
          plusvalenze realizzate in sede  di  riscatto  delle  quote,
          percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo  assunte
          da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A  tali
          fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta  degli
          interessati, attestazione dalla quale  devono  risultare  i
          dati  identificativi  del  percipiente,   l'ammontare   dei
          proventi distribuiti,  le  somme  corrisposte  in  sede  di
          riscatto e il numero delle quote riscattate. 
            4. Entro lo  stesso  termine  previsto  nel  comma  2  la
          societa'  di  gestione   deve   provvedere   a   presentare
          annualmente la  dichiarazione  relativa  a  ciascuno  degli
          ammontari ivi indicati  su  apposito  modulo,  conforme  al
          modello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze,
          allegandovi,  oltre  alla  copia  della   distinta   o   al
          bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il
          prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai  fini
          dell'applicazione delle aliquote previste nel comma  2.  Le
          modalita'   di   effettuazione   dei   versamenti   e    la
          presentazione della dichiarazione prevista nel presente 
          articolo sono disciplinate dalle disposizioni  dei  decreti
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
          n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio
          1982, n. 429, convertito dalla  legge  7  agosto  1982,  n.
          516". 
            "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi  delle
          quote di organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero). -  1.  I  proventi  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto estero situati  negli  Stati
          membri della Comunita'  economica  europea,  conformi  alle
          direttive comunitarie e le cui  quote  sono  collocate  nel
          territorio dello Stato  ai  sensi  dell'art.  10-bis,  sono
          soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere
          operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei
          proventi medesimi,  del  riacquisto  o  della  negoziazione
          delle quote o delle azioni. La  ritenuta  si  applica  agli
          eventuali utili distribuiti in costanza  di  partecipazione
          all'organismo di investimento  e  alla  differenza  tra  il
          valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e  il
          valore di sottoscrizione o acquisto. 
            2. Agli organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari   di   diritto   estero   gia'   autorizzati   al
          collocamento nel territorio dello Stato prima  dell'entrata
          in vigore della presente legge continua  ad  applicarsi  il
          trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti
          dalla partecipazione a tali organismi  non  si  applica  la
          ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo. 
            3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica  a  titolo
          di imposta  nei  confronti  delle  persone  fisiche  e  dei
          soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   non   esercenti
          attivita' di impresa, nonche' degli enti  non  commerciali;
          nei confronti degli altri soggetti si applica a  titolo  di
          acconto dell'imposta sui redditi. 
            4. Gli obblighi di indicazione  nella  dichiarazione  dei
          redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990,
          n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227 non riguardano le  partecipazioni  di  cui  al
          comma 1. 
            5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui  al  comma  1
          sono collocate all'estero, o comunque i  relativi  proventi
          sono  conseguiti  all'estero  senza  l'applicazione   della
          ritenuta, detti proventi concorrono a  formare  il  reddito
          imponibile; sono assoggettati  a  tassazione  separata  con
          aliquota del 12,50  per  cento  se  conseguiti  da  persone
          fisiche o da soggetti di cui all'art.  5  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non
          esercenti  attivita'  di  impresa,  nonche'  da  enti   non
          commerciali. Il contribuente ha facolta' di  non  avvalersi
          della tassazione separata e in tal caso compete il  credito
          di imposta per i redditi prodotti all'estero. 
            6. I proventi derivanti dalla partecipazione a  organismi
          di investimento collettivo in valori mobiliari  di  diritto
          estero diversi da quelli di cui al  comma  1  concorrono  a
          formare il reddito imponibile  dei  partecipanti,  sia  che
          vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia  che
          vengano  percepiti  quale  differenza  tra  il  valore   di
          riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore  di
          sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui i proventi  sono
          percepiti in Italia tramite soggetti  residenti  incaricati
          del  pagamento  degli  utili,  del   riacquisto   o   della
          negoziazione delle quote o  azioni,  tali  soggetti  devono
          operare una ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo  di
          acconto delle imposte sui redditi. 
            7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 
            8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabilite le modalita' di 
          presentazione della dichiarazione di sostituto  di  imposta
          da parte dei soggetti che corrispondono i proventi  di  cui
          al  presente  articolo,  nonche'  degli   eventuali   altri
          adempimenti. 
            9. Gli organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto  estero  situati  negli  Stati  membri
          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
          comunitarie  possono,  con   riguardo   agli   investimenti
          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente corrispondenti alle loro quote  possedute
          da soggetti non residenti in Italia. 
            10. Le disposizioni di  cui  al  comma  9,  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani. 
            11. Il Ministro  delle  finanze  determina,  con  proprio
          decreto, le disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e  10  del
          presente articolo". 
            - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del  D.L.  n.  512
          del 1983: 
            "Art. 11-bis. - 1. I fondi comuni esteri di  investimento
          mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio
          dello Stato ai sensi del decreto-legge 6  giugno  1956,  n.
          476, convertito, con modificazioni, nella legge  25  luglio
          1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti
          all'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   ne'
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  ne'
          all'imposta locale sui redditi.  Le  ritenute  operate  sui
          redditi di capitale percepiti  dai  fondi  di  investimento
          sono a titolo d'imposta. 
            2.   Sulla    parte    del    fondo,    proporzionalmente
          corrispondente ai titoli  collocati  nel  territorio  dello
          Stato,  calcolata  come  media  tra  il  patrimonio   netto
          all'inizio e alla fine di ciascun  esercizio,  il  soggetto
          incaricato del collocamento preleva un ammontare pari  allo
          0,50 per  cento,  da  versare  alle  sezioni  di  tesoreria
          provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla  chiusura
          dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I  proventi
          delle partecipazioni ai  fondi,  tranne  le  partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  delle  imprese  commerciali,   non
          concorrono   a   formare   il   reddito   imponibile    dei
          partecipanti. 
            3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio
          dello Stato deve provvedere a presentare annualmente  entro
          il termine previsto nel comma precedente  la  dichiarazione
          relativa all'ammontare indicato nel  comma  stesso  e  deve
          provvedere  altresi'  agli  adempimenti   stabiliti   dagli
          articoli 7 e 9 con riferimento al  valore  complessivo  dei
          titoli  collocati  del  territorio  dello  Stato  ed   alle
          operazioni ivi effettuate". 
            - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della  legge
          n. 344 del 1993: 
            "2. Sull'ammontare del valore netto del fondo,  calcolato
          come media annua  dei  valori  risultanti  dalle  relazioni
          semestrali dell'anno precedente, di cui all'art.  5,  comma
          1, lettera c), tenendo anche conto dei periodi  in  cui  il
          fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato  o  cessato
          in  corso  d'anno,  la  societa'  di  gestione  preleva  un
          ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle  sezioni
          di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di
          ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva".