Art. 11.
       Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale
 1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto
 14   settembre   1931,   n.   1175,   sono   apportate  le  seguenti
  modificazioni: a) l'articolo 292 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 292 (Sanzioni amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione
delle  denunzie  di  cui  all'articolo  274  si  applica  la sanzione
amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.
  2.  Per  la  denuncia  incompleta o infedele si applica la sanzione
dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se
l'errore  o  l'omissione  attengono  ad  elementi non incidenti sulla
determinazione  di questa, si applica la sanzione da lire centomila a
lire un milione.";
  b) l'articolo 296 e' abrogato.
 
          Note all'art. 11:
            - Si riporta l'art. 296 del R.D.  n.  1175  del  1931  in
          materia  di  finanza locale che viene abrogato dall'art. 11
          del presente decreto:
            "Art. 296 (Sanzioni amministrative). -  Salvo  quanto  e'
          disposto  nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in
          cui sia stabilita una pena piu' grave, le  violazioni  alle
          norme  del  presente testo unico riguardanti l'applicazione
          dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono  punite,
          oltre  che  con  le  sanzioni  civili comminate nei singoli
          casi, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a  lire
          500.000.
            Per  l'accertamento e la definizione amministrativa delle
          contravvenzioni si osservano,  in  quanto  applicabili,  le
          norme  degli  articoli  da  106 a 110 e 155 del testo unico
          della legge comunale e  provinciale,  approvata  con  regio
          decreto 3 marzo 1934, n. 383.
            La  misura  dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e'
          determinata discrezionalmente dal Podesta' o dal preside  a
          seconda della rispettiva competenza.".