Art. 11. Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale 1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 292 e' sostituito dal seguente: "Art. 292 (Sanzioni amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto. 2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione."; b) l'articolo 296 e' abrogato.
Note all'art. 11: - Si riporta l'art. 296 del R.D. n. 1175 del 1931 in materia di finanza locale che viene abrogato dall'art. 11 del presente decreto: "Art. 296 (Sanzioni amministrative). - Salvo quanto e' disposto nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal Podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza.".