Art. 12.
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto
   sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed
   aree  pubbliche  e  di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
   urbani.
 1.  Al  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a)  l'articolo  23,  concernente  le  sanzioni relative all'imposta
comunale sulla pubblicita', e' sostituito dal seguente:
 "Art.  23  (Sanzioni  ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  8 si applica la sanzione
amministrativa  dal  cento  al  duecento per cento dell'imposta o del
diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
 2.   Per   la   dichiarazione   infedele   si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento  della maggiore
imposta  o  diritto  dovuti.  Se  l'errore o l'omissione attengono ad
elementi  non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la
sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
 3.  Le  sanzioni  indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene  adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o
del diritto, se dovuti, e della sanzione.
 4.  Sulle  somme  dovute  per  l'imposta  sulla pubblicita' e per il
diritto  sulle  pubbliche  affissioni  si applicano interessi di mora
nella  misura  del  sette  per  cento per ogni semestre compiuto, con
decorrenza  dal  giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili;
interessi  nella  stessa misura spettano al contribuente per le somme
ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.";
  b)  nell'articolo  24,  primo comma, secondo periodo, le parole "si
osservano  le  norme  contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge  24  novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "si
osserva  la  disciplina generale delle sanzioni amministrative per le
violazioni delle norme tributarie";
  c)  l'articolo  53, concernente le sanzioni relative alla tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  53  (Sanzioni  ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della  denuncia  si  applica  la sanzione amministrativa dal cento al
duecento  per  cento  della  tassa  dovuta,  con  un  minimo  di lire
centomila.
 2.  Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al
cento   per   cento  della  maggiore  tassa  dovuta.  Se  l'errore  o
l'omissione  attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
di   questa,  si  applica  la  sanzione  da  lire  centomila  a  lire
cinquecentomila.
 3.  Le  sanzioni  indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se
dovuta, e della sanzione.
 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi
 moratori   in   ragione  del  sette  per  cento  per  ogni  semestre
  compiuto.";
d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per
lo   smaltimento  dei  rifiuti  solidi  interni,  e'  sostituito  dal
seguente:
 "Art.  76  (Sanzioni  ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della   denuncia,   anche  di  variazione,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cento  al duecento per cento della tassa o della
maggiore tassa dovuta.
 2.  Se  la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta
al  cento  per  cento  della  maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o
l'errore  attengono  ad  elementi  non incidenti sull'ammontare della
tassa,  si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a
lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni
concernenti  la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti
o  dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per
la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 3.  Le  sanzioni  indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo  deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano
interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per
cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui
doveva  essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei
ruoli  alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata
l'iscrizione delle somme predette.".
 
          Note all'art. 12:
            - Si riporta il comma 1, secondo  periodo,  dell'art.  24
          del  D.Lg.  n. 507 del 1993, in materia di imposta comunale
          sulla  pubblicita',  cosi'  modificato  dall'art.  12   del
          presente decreto:
            "Art.  24  (Sanzioni  amministrative).  - 1. Il comune e'
          tenuto  a  vigilare   sulla   corretta   osservanza   delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  riguardanti
          l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette
          disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la  cui
          applicazione   si  osserva  la  disciplina  generale  delle
          sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  delle  norme
          tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.".