Art. 13.
               Sanzioni in materia di imposta comunale
         per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
 1.   Al   decreto-legge   2  marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra
l'altro,  l'istituzione  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di
imprese   e  di  arti  e  professioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 4, il comma 10 e' abrogato;
  b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  5  (Sanzioni  ed  interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della  denuncia  si  applica  la sanzione amministrativa dal cento al
duecento  per  cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo
di lire duecentomila.
 2.  Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
 3.  Se  l'omissione  o  l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire  centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti  e  documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei   sessanta   giorni   dalla  richiesta  o  per  la  loro  mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo  deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
 6.  Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora
nella  misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67.".
 
          Note all'art. 13:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 66 del
          1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del
          1989 concernente, tra l'altro,  l'istituzione  dell'imposta
          comunale   per   l'esercizio   di   imprese  e  di  arti  e
          professioni, cosi' modificato  dall'art.  13  del  presente
          decreto:
            "Art.  4  (Liquidazioni  ed  accertamenti  in rettifica o
          d'ufficio dell'imposta, rimborsi,  riscossione  coattiva  e
          contenzioso).   -  1.    Il  comune  controlla  le  denunce
          presentate, verifica i versamenti eseguiti  e,  sulla  base
          dei  dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce
          stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche  a  correggere
          gli errori materiali e di calcolo.
            2.   Il   comune   emette  avviso  di  liquidazione,  con
          l'indicazione dei criteri di  liquidazione  seguiti,  della
          maggiore  imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonche'
          delle sanzioni  ed  interessi,  assegnando  il  termine  di
          sessanta  giorni  per  il  pagamento.  L'avviso deve essere
          comunicato al contribuente entro il 31 dicembre  del  terzo
          anno  successivo  a  quello  in  cui e' stata presentata la
          denuncia.
            3.  Il  comune  provvede  alla  rettifica  delle  denunce
          presentate   nei   casi   di   infedelta',  inesattezza  ed
          incompletezza  delle  medesime,   ovvero   all'accertamento
          d'ufficio  nei casi di omessa presentazione della denuncia.
          A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato,
          nel quale sono indicati l'imposta, nonche'  le  sanzioni  e
          gli  interessi  liquidati  ed il termine di giorni sessanta
          per il pagamento.
            4. L'avviso di accertamento  deve  essere  notificato  al
          contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quinto anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata
          presentata  ovvero,  nei casi di omessa presentazione delle
          denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo  a
          quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
          Il  comune puo' integrare gli avvisi di accertamento di cui
          al comma 3 per recuperare la maggiore imposta,  nonche'  le
          relative  sanzioni  ed  interessi, dovuta per effetto della
          determinazione definitiva del reddito  di  riferimento,  di
          cui non abbia gia' tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi
          integrativi  devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro  due  anni  decorrenti  dalla  scadenza  dei  termini
          previsti  nel  presente  comma, ovvero dalla data in cui il
          reddito di riferimento e' divenuto definitivo se successiva
          alla detta scadenza.
            5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta
          i comuni possono: invitare i contribuenti,  indicandone  il
          motivo,  a  esibire o trasmettere atti e documenti; inviare
          ai contribuenti questionari relativi a dati  e  notizie  di
          carattere  specifico,  con invito a restituirli compilati e
          firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
          confronti dei singoli  contribuenti  agli  uffici  pubblici
          competenti,  con  esenzione  di spese e diritti. In difetto
          della presentazione degli  atti  e  documenti  richiesti  i
          dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo
          avviso  da comunicare almeno cinque giorni prima della data
          fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei
          quali si svolgono le  attivita'  soggette  all'imposta,  al
          fine   di  procedere  alla  misurazione  e  verifica  delle
          superfici.
            5-bis. Per l'esecuzione dei  controlli  l'Amministrazione
          finanziaria   provvede  a  comunicare  ai  comuni,  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
          gli elementi di identificazione dei  soggetti  tenuti  alla
          denuncia   ed   al   versamento  dell'imposta,  nonche'  le
          attivita'   esercitate    nelle    singole    sedi.    Tali
          comunicazioni,   che   debbono   essere   trasmesse   anche
          all'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
          riguardano  per  il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre
          per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno
          iniziato,  variato  o cessato l'attivita'. Le comunicazioni
          verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno
          per i soggetti che risultino in attivita'  dal  1  gennaio;
          per  il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il
          31 dicembre.
            5-ter.   Per    il    completamento    dei    dati    che
          l'Amministrazione   finanziaria   deve  fornire  a  ciascun
          comune, le camere di commercio, industria,  artigianato  ed
          agricoltura    debbono    comunicare    all'Amministrazione
          finanziaria le informazioni relative  alle  ditte  iscritte
          nei  propri  registri,  anche  se relative a singole unita'
          locali. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  605, nel testo sostituito dal decreto
          del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976. n. 784,  e
          modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 23
          dicembre  1977,  n.  955,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
            (Omissis).
            5-quater.  Per  l'esecuzione  dei  controlli previsti dal
          comma  5-bis,  l'Amministrazione  finanziaria  provvede   a
          comunicare  ai  comuni competenti per domicilio fiscale dei
          soggetti indicati nell'art.  1,  comma  2,  il  reddito  di
          impresa,  di  arti e professioni da essi dichiarato ai fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, sulla
          base dei dati  in  possesso  del  sistema  informativo  del
          Ministero delle finanze.
            6.  Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso
          delle somme versate e non dovute, entro il termine  di  tre
          anni  dal  giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e'
          stato   definitivamente   accertato   il    diritto    alla
          restituzione.  Sulle  somme dovute al contribuente spettano
          gli interessi di mora nella misura  prevista  dall'art.  7,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
            7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in
          un'unica  soluzione. La modifica della relativa cartella di
          pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:
             a) entro il 31 dicembre del  quinto  anno  successivo  a
          quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni
          operate  sulla  base  dei  dati  ed  elementi  direttamente
          desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro  il  termine
          di  cui  alla  lettera b) in caso di contestazione di dette
          liquidazioni;
             b) entro il 31 dicembre  del  terzo  anno  successivo  a
          quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le
          liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica
          o d'ufficio.
            8.   (Contro   l'avviso   di  liquidazione,  l'avviso  di
          accertamento, il provvedimento che irroga le  sanzioni,  il
          ruolo,  l'avviso  di  mora ed il provvedimento che respinge
          l'istanza di rimborso possono  essere  proposti  i  ricorsi
          secondo  le  disposizioni  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  636  e  successive
          modificazioni,  nei  termini  e  secondo  le  modalita' ivi
          previsti).
            9.  A seguito del ricorso del contribuente la riscossione
          dell'imposta puo' essere sospesa, quando  sussistano  gravi
          motivi,   con  provvedimento  motivato  dall'autorita'  che
          decide sul ricorso.".
            - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge
          n. 67 del 1988 recante disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988):
            "3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di
          imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21,  39  e  44  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per
          cento annuo e del 6 per cento semestrale,  sono  dovuti,  a
          decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure
          del 9 e del 4,5 per cento.".