Art. 15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Se la dichiarazione e' infedele si applica la sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare del maggior tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.".