Art. 15.
               Sanzioni in materia di tributo speciale
           per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
 1.  L'articolo  3,  comma  31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente  le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: "31. Per
l'omessa  presentazione  della  dichiarazione  si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Se
la  dichiarazione  e'  infedele si applica la sanzione amministrativa
dall'ottanta  al  centosessanta  per cento dell'ammontare del maggior
tributo  dovuto,  ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua
determinazione  si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un
milione.  Per  l'omessa  o infedele registrazione delle operazioni di
conferimento  in  discarica  si  applica  la  sanzione amministrativa
commisurata   al   cinquanta   per   cento   del   tributo   relativo
all'operazione.  Le  sanzioni  sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine   per   ricorrere  alle  commissioni  tributarie,  interviene
adesione  del  contribuente  e  contestuale pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.".