Art. 20.
                Risorse per la gestione dell'Agenzia
                        e fondo di mobilita'

  1.  Alle  spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti
per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede
mediante  le  risorse  del  fondo  finanziario  di  mobilita'  di cui
all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresi',
i  proventi  dei  diritti  di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge  8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni,
fatte  salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34,
comma 2.
  2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1 sono versate su
apposito  conto  corrente  bancario  intestato  all'Agenzia ed acceso
presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.
  3. Il fondo finanziario di mobilita', di cui all'articolo 17, comma
73,   della  legge,  e'  attribuito  all'Agenzia  ed  e'  determinato
percentualmente  sul  trattamento economico del segretario e graduato
in rapporto alla dimensione dell'ente.
  4.  La  percentuale  di  cui al comma 3 e' fissata, in attesa della
determinazione  in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15%
del  trattamento  economico  del  segretario. L'importo derivante dal
predetto   calcolo   e'  rapportato  al  coefficiente  stabilito  dal
consiglio  nazionale  di  amministrazione  tenuto  conto  anche della
classe demografica di ciascun ente.
  5.  Ai  fini  del  calcolo  di  cui  al comma 4, le amministrazioni
provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il
termine  perentorio  del  30  aprile  di ciascun anno, il trattamento
economico  fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente   distinto   nelle   componenti:  retribuzione  tabellare,
indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita', retribuzione
individuale  di  anzianita',  assegno  personale, maturato economico,
retribuzione  di  posizione,  maggiorazione  del  25%  prevista per i
segretari titolari di segreteria convenzionata.
  6.  La  misura del 15% di cui al comma 5 puo' essere aumentata, con
delibera  motivata  del  consiglio  nazionale di amministrazione e su
proposta  del  presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in
bilancio risultino insufficienti.
 
 Note all'art. 20:
            - Il testo del comma 73 dell'art.    17  della  legge  n.
          127/1997  e'  il  seguente:  "73. Il regolamento di cui  al
          comma 78 disciplina un fondo  finanziario  di  mobilita'  a
          carico degli enti locali e percentualmente determinato  sul
          trattamento    economico    del    segretario    dell'ente,
          graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e  definito
          in   sede   di   accordo   contrattuale   e  da  attribuire
          all'Agenzia".
            -  Il testo  dell'art.  42 della  legge  8 giugno   1962,
          n.  604  e successive modificazioni  e integrazioni recante
          "Modificazioni allo stato   giuridico   e   all'ordinamento
          della   carriera  dei  segretari comunali e provinciali" e'
          il seguente:
            "Art.  42  (Costituzione  di un fondo  da erogarsi a cura
          del Ministro dell'interno).  -    Le  somme  che  risultano
          disponibili  dopo  effettuata la ripartizione   dei diritti
          di segreteria  fra comune  e segretario secondo la  tabella
          E   sono  destinate  alla  costituzione  di  un  fondo  per
          sussidiare    corsi       di     preparazione     e      di
          perfezionamento    e   per effettuare  corsi di  formazione
          nonche' al  pagamento  di borse  di studio e  di  premi  di
          profitto.
            Dal    fondo di   cui al   precedente comma  sono tratte,
          altresi', le somme occorrenti  per il  pagamento di assegni
          al segretario  o alla vedova o  ai figli minorenni in  caso
          di reintegrazione a  seguito di assoluzione  in   sede   di
          giudizio    penale    di  revisione   o  di proscioglimento
          da  ogni    addebito   in    sede   di     revisione    del
          procedimento disciplinare.
            Le  somme di  cui al primo comma sono versate,  alla fine
          di  ciascun  anno,  con  imputazione  alla  categoria   dei
          "servizi  speciali  non  aventi attinenza con   il bilancio
          dello Stato",  nella contabilita' speciale delle rispettive
          prefetture.
            Queste ne rimettono il  corrispondente importo,  mediante
          ordinativo  di  pagamento  commutabile  in    quietanza  di
          contabilita' speciale, alla  prefettura  di  Roma,  che  le
          imputa  alla  stessa  categoria, curandone la erogazione in
          conformita' delle disposizioni impartite  dal Ministro  per
          l'interno.
            Delle  somme  pervenute  e  dei    pagamenti  disposti il
          prefetto di  Roma  compila  e  trasmette  al  Ministro  per
          l'interno apposito rendiconto".