Art. 20. Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilita' 1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresi', i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1. 3. Il fondo finanziario di mobilita', di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, e' attribuito all'Agenzia ed e' determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente. 4. La percentuale di cui al comma 3 e' fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo e' rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente. 5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita', retribuzione individuale di anzianita', assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata. 6. La misura del 15% di cui al comma 5 puo' essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.
Note all'art. 20: - Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia". - Il testo dell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni recante "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali" e' il seguente: "Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto. Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare. Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture. Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno. Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".