Art. 32.
             Interventi di razionalizzazione della spesa
                       Obiettivi di risparmio
  1. Per  l'anno 1998 le regioni,  tenuto conto dei livelli  di spesa
rendicontati dalle singole aziende  unita' sanitarie locali e aziende
ospedaliere,  assegnano a  ciascuna  azienda  obiettivi di  risparmio
sulla spesa  per l'acquisizione di beni  e servizi in misura  tale da
realizzare, a livello  regionale, un risparmio non  inferiore al 2,25
per cento, rispetto alla  corrispondente spesa annua rendicontata per
l'esercizio  1996,  rideterminata  con   applicazione  dei  tassi  di
inflazione  programmata  relativi  agli   anni  1997  e  1998.  Nella
determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi
alle singole  aziende, le  regioni devono  tener conto  dei risultati
conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e
di risanamento del  bilancio, in modo che gli  obiettivi di risparmio
assegnati gravino in misura  inversamente proporzionale sulle aziende
che hanno  ottenuto i  migliori risultati  di razionalizzazione  e di
risanamento. Devono  comunque essere  salvaguardati gli  obiettivi di
tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani
sanitari  nazionale e regionali nonche' gli  standard  qualitativi in
atto  nelle  singole  strutture.   Nel   rispetto   della   normativa
comunitaria  in  materia  di  procedure di  acquisizione  di  beni  e
servizi, la  regione stabilisce  modalita' e limiti  entro i  quali i
direttori generali delle aziende  unita' sanitarie locali delegano ai
dirigenti  dei  presidi  ospedalieri  e dei  distretti,  nonche'  dei
dipartimenti extraospedalieri  complessi se  individuati dall'azienda
unita' sanitaria locale  quali centri di costo  e di responsabilita',
nell'ambito    dell'autonomia   economicofinanziaria    agli   stessi
attribuita,  l'approvvigionamento diretto  di  beni e  servizi per  i
quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del
diritto civile e nel rispetto  dei principi di buona amministrazione.
Il  direttore  generale  assicura  la vigilanza  e  la  verifica  dei
risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche avvalendosi
delle  risultanze  degli  osservatori   centrale  e  regionali  degli
acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto  dei vincoli e degli obiettivi di
risparmio sopra  indicati le regioni possono  modulare diversamente i
limiti  di spesa  previsti  dal  presente comma  per  le aziende  del
Servizio sanitario  nazionale a bassa densita'  demografica e situate
nelle isole  minori e  nelle zone montane  particolarmente disagiate.
                  Riduzioni in caso di inadempienze
  2.  In  caso di  inadempienza,  entro  i termini  stabiliti,  delle
regioni,  nonche' delle  relative aziende  unita' sanitarie  locali e
aziende ospedaliere, agli obblighi disposti  da leggi dello Stato per
il contenimento  della spesa  sanitaria, ovvero nel  caso in  cui non
vengano   forniti   al   Sistema   informativo   sanitario   i   dati
indispensabili alle  attivita' di  programmazione e di  controllo, in
sede  di   ripartizione  del  Fondo  sanitario   nazionale  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  si  applica  una  riduzione  della  quota
spettante che non  puo' complessivamente superare il 3  per cento. Le
riduzioni  sono proposte  dal Ministro  della sanita',  previo parere
della  Conferenza  unificata  di   cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281.  Le  regioni  individuano  le
modalita'  per   l'attribuzione  delle  diverse   responsabilita'  ai
direttori  generali,  ai  dirigenti  e  al  restante  personale,  per
l'adempimento degli  obblighi derivanti alle aziende  sanitarie dalle
disposizioni    del   presente    comma,   eventualmente    valutando
l'opportunita' di  tenerne conto  ai fini della  corresponsione della
quota integrativa  del trattamento economico dei  direttori generali,
di  cui all'articolo  1,  comma  5, del  decreto  del Presidente  del
Consiglio dei ministri  19 luglio 1995, n. 502.  I direttori generali
delle  aziende  unita' sanitarie  locali,  in  base al  principio  di
responsabilita', individuano obiettivi di  qualita' e di risparmio ai
fini degli istituti contrattuali variabili.
                      Fondo per la prevenzione
  3.  Le  regioni definiscono  ogni  anno  con i  direttori  generali
nell'ambito dei bilanci di  previsione delle aziende unita' sanitarie
locali,  l'attribuzione   di  un   fondo  destinato   alle  strutture
dipartimentali e distrettuali,  individuate dall'azienda quali centri
di costo  e responsabilita',  per le  attivita' di  prevenzione sulla
base  delle  competenze  istituzionali  previste  dalle  normative  o
nell'ambito  di progetti  obiettivo approvati  a livello  regionale e
aziendale.
           Definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici
  4. Alle regioni  che, entro la data del 31  marzo 1998, non abbiano
dato  attuazione  agli  strumenti di  pianificazione  riguardanti  la
tutela della  salute mentale di  cui all'articolo 1, comma  20, della
legge  23  dicembre 1996,  n.  662,  e  non abbiano  provveduto  alla
realizzazione   delle  residenze   territoriali  necessarie   per  la
definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi
e  le esigenze  di  residenzialita' per  gli  utenti provenienti  dal
territorio  si applicano  le  sanzioni previste  dal  comma 23  dello
stesso articolo.  Il Ministro della sanita'  verifica l'adeguatezza e
la realizzazione dei suddetti  programmi, con particolare riferimento
alle  dimissioni dai  residui ospedali  psichiatrici dei  degenti con
patologia  psichiatrica  che,   attraverso  progetti  personalizzati,
devono  essere inseriti  in  strutture extraospedaliere,  a tal  fine
avvalendosi anche  del privato  sociale senza  fini di  lucro.
          Tutela delle fasce deboli e della salute mentale
  5. Le disponibilita' del  Fondo sanitario nazionale derivanti dalle
riduzioni  effettuate ai  sensi del  comma 2  sono utilizzate  per il
finanziamento  di  azioni  di  sostegno volte  alla  rimozione  degli
ostacoli che  hanno dato origine all'inadempienza  ovvero di progetti
speciali di innovazione organizzativa e  gestionale di servizi per la
tutela  delle   fasce  deboli.  Le  disponibilita'   derivanti  dalle
riduzioni di  cui all'articolo 1,  comma 23, della legge  23 dicembre
1996,  n. 662,  e quelle  derivanti  dalla minore  spesa dovuta  alla
dimissione di  pazienti da  strutture sanitarie  private accreditate,
sono utilizzate, sentita la Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le  regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano,
per  la  realizzazione  di  quanto previsto  dal  progetto  obiettivo
"Tutela  della  salute mentale"  nonche',  a  titolo incentivante,  a
favore di aziende  unita' sanitarie locali e  aziende ospedaliere che
abbiano  attuato  i  programmi   di  chiusura  dei  residui  ospedali
psichiatrici. Per le disponibilita'  derivanti dalle riduzioni di cui
all'articolo 1,  comma 23, della legge  23 dicembre 1996, n.  662, il
Consiglio  dei  Ministri, su  proposta  del  Ministro della  sanita',
d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con
la  nomina  di  commissari regionali   ad acta  al fine di realizzare
quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale".
La quota dei  fondi da attribuire alle regioni ai  sensi del presente
comma  e'   determinata  dal  Ministro  della   sanita',  sentita  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e  di Bolzano. Il Ministro della sanita',
avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale   sulla  salute  mentale  e
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  acquisisce  i  dati  relativi
all'attuazione  della legge  13  maggio 1978,  n.  180, e  successive
modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli
indicatori di  salute, della  tariffazione delle prestazioni  e della
redazione  del  progetto  obiettivo  "Tutela  della  salute  mentale"
all'interno  del  piano  sanitario  nazionale.
                 Beni  degli  ospedali psichiatrici
  6. All'articolo 3,  comma 5, della legge 23 dicembre  1994, n. 724,
come modificato dal comma 21  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo  e' sostituito dal seguente: "I beni
mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere
utilizzati  per attivita'  di  carattere  sanitario, purche'  diverse
dalla prestazione di servizi per la  salute mentale o dalla degenza o
ospitalita'  di pazienti  dimessi  o di  nuovi  casi, ovvero  possono
essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla
produzione di  reddito, attraverso la vendita,  anche parziale, degli
stessi  con  diritto  di  prelazione  per gli  enti  pubblici,  o  la
locazione"; dopo  il terzo periodo  e' aggiunto il  seguente "Qualora
risultino disponibili  ulteriori somme,  dopo l'attuazione  di quanto
previsto  dal  predetto  progetto  obiettivo,  le  aziende  sanitarie
potranno  utilizzarle per  altre attivita'  di carattere  sanitario".
          Estensione dell'obbligo del pareggio di bilancio
  7.  L'obbligo del  pareggio  di bilancio  previsto  per le  aziende
ospedaliere  dall'articolo 4,  comma  8, del  decreto legislativo  30
dicembre  1992, n.  502,  e successive  modificazioni,  e' esteso  ai
presidi  ospedalieri  delle  aziende   unita'  sanitarie  locali  con
autonomia  economicofinanziaria e  contabilita' separata  all'interno
del   bilancio  dell'azienda   unita'  sanitaria   locale  ai   sensi
dell'articolo 4,  comma 9,  dello stesso decreto  legislativo.
                   Limiti massimi annuali di spesa
  8. Le regioni,  in attuazione della programmazione  sanitaria ed in
coerenza con gli  indici di cui all'articolo 2, comma  5, della legge
28  dicembre 1995,  n. 549,  e successive  modificazioni, individuano
preventivamente  per   ciascuna  istituzione  sanitaria   pubblica  e
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri  di cui al comma 7, o per
gruppi di  istituzioni sanitarie, i  limiti massimi annuali  di spesa
sostenibile  con il  Fondo  sanitario e  i  preventivi annuali  delle
prestazioni,   nonche'  gli   indirizzi   e  le   modalita'  per   la
contrattazione  di  cui all'articolo  1,  comma  32, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.
            Vigilanza e controllo sull'uso delle risorse
  9.  Le regioni,  le aziende  unita' sanitarie  locali e  le aziende
ospedaliere assicurano l'attivita' di  vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
  a) raccolgono ed analizzano  sistematicamente i dati concernenti le
attivita' ospedaliere e  le attivita' relative agli  altri livelli di
assistenza  ed i  relativi  costi e  adottano tempestivamente  azioni
correttive    nei   casi di   ingiustificato  scostamento  dai valori
standard  nazionali o locali. Le attivita' ospedaliere  sono  oggetto
di specifiche  azioni di monitoraggio  e valutazione sotto  i profili
della  qualita',  dell'appropriatezza,  della  accessibilita'  e  del
costo.  A tali  fini  sono promossi  interventi  di formazione  degli
operatori  regionali e  locali  dedicati  all'attivita' di  controllo
esterno  e l'impiego  di  protocolli quali  strumenti sistematici  di
valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
  b)  le  aziende  unita'  sanitarie locali  esercitano  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita' dei  medici  di  medicina
generale  e dei  pediatri  di libera  scelta  supportando i  sanitari
nell'individuazione  di linee  di intervento  appropriate al  fine di
ottenere  il   migliore  rapporto   costobeneficio  tra   le  opzioni
eventualmente  disponibili  e  fornendo  indicazioni  per  l'uniforme
applicazione in ambito locale  dei percorsi diagnostici e terapeutici
di cui  all'articolo 1, comma  28, della  legge 23 dicembre  1996, n.
662,  che sono  adottati dal  Ministro della  sanita' entro  sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle
piu'  comuni  patologie  cronicodegenerative.   A  tal  fine  possono
avvalersi  di appositi  uffici di  livello dirigenziale.  Il Ministro
della  sanita' riferisce  al  Parlamento  sull'adozione dei  percorsi
diagnostici  e terapeutici  nell'ambito della  Relazione sullo  stato
sanitario  del Paese,  di cui  all'articolo 1,  comma 6,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
  c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di
beni e servizi, l'osservatorio centrale  di cui all'articolo 1, comma
30,  della legge  23  dicembre  1996, n.  662,  avvalendosi dei  dati
forniti dalle regioni, dalle aziende  unita' sanitarie locali e dalle
aziende   ospedaliere,  compie   indagini   e  fornisce   indicazioni
sull'andamento  dei prezzi  e sulle  modalita' di  acquisto utili  ad
orientare le decisioni a livello locale.
                      Vaccinazioni di personale
  10. All'articolo  14, primo comma,  della legge 30 aprile  1962, n.
283,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "ad  esclusione  della
vaccinazione antitificoparatifica e  di altri trattamenti vaccinali".
L'articolo 38  del decreto del  Presidente della Repubblica  26 marzo
1980, n. 327, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  38    (Profilassi  del personale). - 1.  Il personale di cui
all'articolo 37 e' sottoposto ai  trattamenti di profilassi che siano
ritenuti   necessari    dall'autorita'   sanitaria    competente,   a
salvaguardia della salute pubblica,  ad esclusione della vaccinazione
antitificoparatifica e  di altri trattamenti vaccinali".
                 Vigilanza e controllo del Ministro
  11.  Il  Ministro  della  sanita', avvalendosi  anche  del  sistema
informativo  sanitario  vigila  sull'attuazione del  Piano  sanitario
nazionale e sulla attivita' gestionale delle aziende unita' sanitarie
locali  e delle  aziende  ospedaliere con  particolare riguardo  agli
obblighi  previsti dal  presente articolo  e promuove  gli interventi
necessari  per l'esercizio,  a  livello centrale,  delle funzioni  di
analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare
inerzie, dispersioni e sprechi  nell'utilizzo delle risorse.
      Borse di studio per la formazione di medici specialistici
  12. A  partire dal 1998 resta  consolidata in lire 315  miliardi la
quota del Fondo sanitario  nazionale destinata al finanziamento delle
borse di  studio per la formazione  dei medici specialisti di  cui al
decreto legislativo  8 agosto 1991,  n. 257; conseguentemente  non si
applicano  per  il  triennio   1998-2000  gli  aggiornamenti  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del  predetto decreto legislativo n. 257 del
1991.
                    Annullamento di inquadramenti
  13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15
maggio 1997, n.  127, si applica altresi' al  personale non sanitario
delle aziende unita' sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme
dalle disposizioni  contenute nel decreto del  Ministro della sanita'
30  gennaio  1982,  pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale
del  personale   delle  unita'   sanitarie  locali   in  applicazione
dell'articolo  12  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  20
dicembre  1979,  n.  761". L'annullamento  degli  inquadramenti  deve
avvenire  entro  tre mesi  dalla  data  di  entrata in  vigore  della
presente legge.  Qualora l'inquadramento  sia avvenuto sulla  base di
concorsi interni  per titoli integrati  da colloquio, ai  quali siano
stati ammessi  a partecipare  dipendenti appartenenti  alla qualifica
immediatamente inferiore, con anzianita' di servizio di almeno cinque
anni  nella qualifica  medesima, ancorche'  sprovvisti del  titolo di
studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si
procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche' venga
confermato  dall'amministrazione che  tale  procedura  si sia  svolta
nelle forme e  nei modi di cui all'articolo 6,  comma 17, della legge
15 maggio  1997, n.  127, sempreche' rappresentino  spesa consolidata
nei bilanci delle aziende sanitarie.
                    Assunzioni della Croce rossa
  14. E'  fatto salvo quanto  stabilito dal comma 46  dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto
per  l'ente  pubblico  Croce  rossa  italiana,  per  quanto  riguarda
l'assunzione delle unita'  che operano con contratto  a trentasei ore
settimanali  ai   sensi  dell'articolo   7,  comma  6,   del  decreto
legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, e per il  personale militare con
contratto  a  tempo  determinato  alla data  del  31  dicembre  1996.
                Prestazioni autorizzate per stranieri
  15.  Le  regioni,  nell'ambito  della  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale ad  esse destinata, autorizzano, d'intesa  con il Ministero
della  sanita',  le aziende  unita'  sanitarie  locali e  le  aziende
ospedaliere  ad  erogare  prestazioni   che  rientrino  in  programmi
assistenziali,   approvati    dalle   regioni   stesse,    per   alta
specializzazione a favore di:
  a)  cittadini provenienti  da Paesi  extracomunitari nei  quali non
esistono    o   non    sono    facilmente   accessibili    competenze
medicospecialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie
e non sono in vigore  accordi di reciprocita' relativi all'assistenza
sanitaria;
  b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non
rende attuabili, per  ragioni politiche, militari o  di altra natura,
gli  accordi  eventualmente  esistenti   con  il  Servizio  sanitario
nazionale per l'assistenza sanitaria.
                        Statuti di autonomia
  16. Le province  autonome di Trento e di Bolzano,  la regione Valle
d'Aosta e  la regione Friuli-Venezia Giulia  perseguono gli obiettivi
di cui  al presente  articolo nell'ambito delle  competenze derivanti
dallo  statuto di  autonomia e  dalle relative  norme di  attuazione,
provvedendo  al finanziamento  del Servizio  sanitario nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994,  n. 724, e dell'articolo 1, comma  144, della legge
23 dicembre 1996,  n. 662, senza alcun apporto a  carico del bilancio
dello Stato.
 
           Nota all'art. 32, comma 1:
            -  Il    comma 30   dell'art. 1  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "30.  Per    l'analisi, la programmazione  e il controllo
          del  settore  degli  acquisti  dei    beni  e  servizi  nel
          Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'    per  fini    di
          orientamento e   supporto,   il Ministero   della  sanita',
          nel   quadro  delle   competenze  in  materia   di  sistema
          informativo   sanitario,   provvede,   anche   mediante  la
          omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni  regionali
          di cui all'art.   6, comma 2, della   legge  23    dicembre
          1994,  n.  724,  all'organizzazione e  alla gestione di  un
          osservatorio   centrale degli   acquisti  e    dei  prezzi.
          L'osservatorio  centrale  raccoglie,   anche utilizzando il
          collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali
          del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati
          di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi
          dei beni  e  dei  servizi  offerti  al  Servizio  sanitario
          nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
          e  li classifica al fine di renderli confrontabili su scala
          nazionale,  provvedendo  ad    inviare  trimestralmente  al
          Ministro   della sanita'  ed  alla  Commissione  unica  del
          farmaco   apposita relazione in merito alla spesa sostenuta
          e diffondendo    tali  informazioni  quali  supporto  delle
          decisioni    gestionali   locali.   L'osservatorio provvede
          altresi'  al monitoraggio del prezzo dei farmaci  collocati
          nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537".
           Note all'art. 32, comma 2:
            -  L'art. 12   del   decreto   legislativo 30    dicembre
          1992,  n.    502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge    23  ottobre
          1992,    n.  421), cui commi  3, lettera c)  e 4 sono stati
          sostituiti, nel testo  che segue, dall'art. 14 del  decreto
          legislativo  7 dicembre  1993, n.  517, ed  al cui  comma 5
          e'  stato  aggiunto   dal medesimo   art.   14 del   citato
          decreto legislativo  n.  517/1993, cosi' recita:
            "12.   (Fondo sanitario  nazionale).   -   1. Il    fondo
          sanitario  nazionale   di   parte   corrente   e in   conto
          capitale  e'   alimentato interamente da  stanziamenti    a
          carico  del  bilancio  dello   Stato ed il suo  importo  e'
          annualmente  determinato  dalla  legge  finanziaria tenendo
          conto,    limitatamente       alla     parte      corrente,
          dell'importo  complessivo   presunto   dei   contributi  di
          malattia   attribuiti direttamente alle regioni.
            2. Una quota pari all'1%  del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo  di    cui   al comma   precedente,   prelevata
          dalla quota   iscritta   nel  bilancio  del  Ministero  del
          tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio  per le parti   di
          rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei  capitoli   da
          istituire  nello   stato di previsione  del Ministero della
          sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
            a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
            1)   Istituto   superiore      di    sanita'    per    le
          tematiche  di  sua competenza;
            2)  Istituto superiore per la  prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza;
            3) Istituti di ricovero e  cura  di  diritto  pubblico  e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
            4)   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
            b) iniziative  previste da  leggi nazionali  o dal  piano
          sanitario nazionale  riguardanti   programmi   speciali  di
          interesse    e    rilievo  interregionale o   nazionale per
          ricerche  o    sperimentazioni  attinenti  gli      aspetti
          gestionali,    la   valutazione dei  servizi, le  tematiche
          della comunicazione e  dei rapporti con i  cittadini,    le
          tecnologie e biotecnologie sanitarie;
            c)    rimborsi    alle   unita'    sanitarie   locali  ed
          alle  aziende ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle
          spese      per    prestazioni sanitarie erogate a cittadini
          stranieri che si trasferiscono per cure in Italia    previa
          autorizzazione  del Ministro  della sanita' d'intesa con il
          Ministro degli affari esteri.
            A decorrere dal   1 gennaio 1995, la quota  di    cui  al
          presente  comma  e' rideterminata   ai sensi dell'art.  11,
          comma 3, lettera  d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e
          successive modificazioni.
            3.  Il Fondo   sanitario nazionale, al netto  della quota
          individuata  ai    sensi    del  comma    precedente,    e'
          ripartito  con   riferimento   al triennio successivo entro
          il 15 ottobre di ciascun   anno, in coesivo entro  il    15
          ottobre  di  ciascun   anno, in coerenza con  le previsioni
          del disegno di legge finanziaria   per  l'anno  successivo,
          dal  CIPE,  su proposta del Ministro della sanita', sentita
          la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato,   le
          regioni  e  le    province autonome; la quota  capitaria di
          finanziamento  da     assicurare  alle      regioni   viene
          determinata  sulla  base  di  un    sistema di coefficienti
          parametrici,  in  relazione  ai     livelli   uniformi   di
          prestazioni  sanitarie in   tutto il territorio  nazionale,
          determinati  ai   sensi  dell'art.   1,  con riferimento ai
          seguenti elementi:
               a) popolazione residente;
            b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,  da
          compensare,  in sede di riparto, sulla base di contabilita'
          analitiche per singolo caso    fornite      dalle    unita'
          sanitarie    locali    e      dalle    aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
            c)   consistenza  e   stato   di    conservazione   delle
          strutture immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e
          delle   dotazioni strumentali.
            4.   Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento  destinate  al  riequilibro
          a   favore   delle   regioni  particolarmente  svantaggiate
          sulla  base  di  indicatori   qualitativi e quantitativi di
          assistenza  sanitaria,  con  particolare    riguardo   alla
          capacita'  di  soddisfare  la  domanda  mediante  strutture
          pubbliche.
            5.  Il  Fondo  sanitario   nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso    del  primo  triennio  di
          applicazione  del  presente decreto, quote di finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli  da garantire comunque a tutti i cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
            6.  Le  quote del  Fondo  sanitario  nazionale di   parte
          corrente,  assegnate   alle regioni   a  statuto ordinario,
          confluiscono in  sede regionale nel Fondo   comune  di  cui
          all'art.  8,  legge    16 maggio 1970, n.  281, come  parte
          indistinta,    ma  non    concorrono    ai  fini      della
          determinazione  del   tetto massimo  di indebitamento. Tali
          quote  sono  utilizzate   esclusivamente   per   finanziare
          attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
          province  autonome  le  rispettive quote confluiscono in un
          apposito capitolo di bilancio".
            -   L'art.   8   del   decreto   legislativo   28  agosto
          1997,   n.   281 (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni   della  conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo   Stato, le   regioni e   le  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti   di interesse   comune    delle  regioni,    delle
          province e  dei comuni,  con la  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie  locali), cosi' recita:
            "Art.  8    (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
          conferenza unificata).  - 1. La  conferenza Statocitta'  ed
          autonomie  locali  e'  unificata    per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          conferenza Statoregioni.
            2. La conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell interno".
            - Il comma  5 dell'art. 1 del decreto del  Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri     19  luglio  1995,    n.  502
          (Regolamento recante   norme sul  contratto  del  direttore
          generale,    del  direttore  amministrativo e del direttore
          sanitario delle  unita' sanitarie  locali e  delle  aziende
          ospedaliere), cosi' recita:
            "5. Al  direttore generale  e' attribuito il  trattamento
          economico  omnicomprensivo  individuato   dalla regione  in
          relazione  ai seguenti parametri:
            a) volume  delle entrate di  parte corrente della  unita'
          sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
               b) numero di assistiti e di posti letto;
               c) numero di dipendenti.
            Il   trattamento   economico   annuo,  determinato  sulla
          base  delle lettere   a),  b) e  c),   non  puo'  risultare
          superiore  a   lire duecentomilioni e puo' essere integrato
          di una ulteriore quota, fino al 20  per cento dello stesso,
          sulla base dei risultati   di gestione ottenuti  e    della
          realizzazione    degli obiettivi  fissati annualmente dalla
          regione,  misurata  mediante     appositi  indicatori.   Il
          trattamento   economico  e'     comprensivo  delle    spese
          sostenute per  gli spostamenti dal luogo  di residenza   al
          luogo  di    svolgimento  delle    funzioni.  Al  direttore
          generale,  per lo  svolgimento delle attivita'  inerenti le
          sue funzioni,  spetta il  rimborso delle spese  di viaggio,
          vitto ed alloggio effettivamente sostenute  e  documentate,
          nei  limiti  e  secondo  le   modalita'   stabilite per   i
          dirigenti  generali dello  Stato  di livello C".
            - Il comma  5 dell'art. 1 del decreto del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri    19  luglio  1995,      n.   502
          (Regolamento  recante    norme  sul contratto del direttore
          generale,   del direttore amministrativo  e  del  direttore
          sanitario  delle  unita' sanitarie  locali e  delle aziende
          ospedaliere), cosi' recita:
            "5. Al  direttore generale  e' attribuito il  trattamento
          economico omnicomprensivo individuato   dalla regione    in
          relazione  ai seguenti parametri:
            a) volume  delle entrate di  parte corrente della  unita'
          sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
               b) numero di assistiti e di posti letto;
               c) numero di dipendenti.
            Il   trattamento   economico   annuo,  determinato  sulla
          base  delle lettere   a),  b) e  c),   non  puo'  risultare
          superiore  a   lire duecentomilioni e puo' essere integrato
          di una ulteriore quota, fino al 20  per cento dello stesso,
          sulla base dei risultati   di gestione ottenuti  e    della
          realizzazione    degli obiettivi  fissati annualmente dalla
          regione,  misurata  mediante     appositi  indicatori.   Il
          trattamento   economico  e'     comprensivo  delle    spese
          sostenute per  gli spostamenti dal luogo  di residenza   al
          luogo  di    svolgimento  delle    funzioni.  Al  direttore
          generale,  per lo  svolgimento delle attivita'  inerenti le
          sue funzioni,  spetta il  rimborso delle spese  di viaggio,
          vitto ed alloggio effettivamente sostenute  e  documentate,
          nei  limiti  e  secondo  le   modalita'   stabilite per   i
          dirigenti  generali dello  Stato  di livello C".
           Note all'art. 32, comma 4:
            - Il  comma 20  dell'art. 1   della legge  23    dicembre
          1996,    n.  662 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "20. In applicazione di quanto previsto  dalla  legge  13
          maggio  1978,  n. 180,  ferma restando  la scadenza  del 31
          dicembre 1996   e quanto previsto  dall'art.  3,  comma  5,
          della    legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  le   regioni
          provvedono,   entro   il    31  gennaio  1997,  sentite  le
          associazioni nazionali  del settore e degli    enti  locali
          interessati,   all'adozione  di     appositi  strumenti  di
          pianificazione    riguardanti  la  tutela  della     salute
          mentale,      in  attuazione    di  quanto    previsto  dal
          progettoobiettivo    "Tutela    della   salute      mentale
          1994-1996",  approvato  con  decreto del Presidente   della
          Repubblica  7  aprile  1994,  pubblicato  nella     Gazetta
          Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994".
            -  Il    comma 23   dell'art. 1  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "23. Nell'anno  1997, alle  regioni inadempienti rispetto
          a  quanto  previsto  dall'art.  3, comma 5, della  legge 23
          dicembre 1994, n. 724, e   dal   comma 20   del    presente
          articolo,  si  applica, in  sede  di ripartizione del Fondo
          sanitario  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto
          legislativo     30   dicembre     1992,   n.    502,      e
          successive   modificazioni,   una   riduzione  della  quota
          spettante pari allo 0,50 per cento. A  decorrere dal  1998,
          tale  percentuale  e'  elevata    in  misura  pari al 2 per
          cento".
           Note all'art. 32, comma 5:
            - Il comma 23  dell'art. 1 della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662 e' riportato in nota al comma 4.
            -  La legge  13  maggio  1978, n.  180  (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale   del  16    maggio    1978,  n.    133)
          concerne: "Accertamenti  e trattamenti sanitari volontari e
          obbligatori".
           Note all'art. 32, comma 7:
            -  Il  comma  8  dell'art. 4   del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n.   502 (Riordino   della    disciplina  in
          materia  sanitaria, a  norma dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre   1992,  n.  421),  nel  testo sostituito dall'art.
          5 del decreto  legislativo 7 dicembre  1993, n.  517, cosi'
          recita:
            "8.  Le aziende  ospedaliere, incluse  quelle  di cui  al
          comma    5,  devono  chiudere    il  proprio  bilancio   in
          pareggio.  L'eventuale  avanzo  di    amministrazione    e'
          utilizzato  per gli  investimenti  in  conto capitale,  per
          oneri  di  parte   corrente e   per   eventuali forme    di
          incentivazione   al   personale  da  definire  in  sede  di
          contrattazione.   Il   verificarsi      di   ingiustificati
          disavanzi  di gestione  o la  perdita delle caratteristiche
          strutturali  e    di  attivita'    prescritte,  fatta salva
          l'autonomia  dell'universita', comportano   rispettivamente
          il  commissariamento da   parte della  regione e la  revoca
          dell'autonomia aziendale".
            - Il comma 9 dell'art. 4    del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.   502 (Riordino   della   disciplina in
          materia  sanitaria, a  norma dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421),  nel  testo sostituito  dall'art.
          5  del decreto  legislativo 7 dicembre  1993, n.  517, cosi
          recita:
            "9.  Gli   ospedali che non  siano costituiti in  azienda
          ospedaliera conservano la   natura di  presidi  dell'unita'
          sanitaria  locale.  Nelle unita'   sanitarie locali   nelle
          quali sono   presenti  piu'    ospedali,  questi    possono
          essere  accorpati    ai    fini   funzionali. Nei   presidi
          ospedalieri  dell'unita' sanitaria  locale e'  previsto  un
          dirigente  medico  in    possesso  dell'idoneita'   di  cui
          all'art.      17,    come  responsabile    delle   funzioni
          igienicoorganizzative, ed  un dirigente amministrativo  per
          l'esercizio        delle    funzioni    di    coordinamento
          amministrativo. Il   dirigente medico   ed  il    dirigente
          amministrativo    concorrono,    secondo    le   rispettive
          competenze, al conseguimento degli  obiettivi  fissati  dal
          direttore  generale.  A  tutti i presidi di cui al presente
          comma  e'  attribuita  autonomia  economicofinanziaria  con
          contabilita' separata all'interno  del bilancio dell'unita'
          sanitaria locale,  con  l'introduzione  delle  disposizioni
          previste    per   le   aziende   ospedaliere,   in   quanto
          applicabili".
           Note all'art. 32, comma 8:
            -  Il comma  5 dell'art.   2 della   legge 28    dicembre
          1995,  n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della finanza
          pubblica),     nel     testo  sostituito  dall'art.  1  del
          decreto-legge  17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato
          dalla relativa legge   di conversione 18  luglio  1996,  n.
          382, cosi' recita:
            "5.    Le regioni,   entro   il   31 dicembre  1996,  con
          apposito   atto programmatorio    di    carattere  generale
          anche    a    stralcio  del    piano  sanitario  regionale,
          provvedono a  ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo
          l'utilizzazione dei posti letto  ad un tasso non  inferiore
          al 75 per cento in media  annua ed adottando lo standard di
          dotazione  media  di   5,5 posti letto  per mille abitanti,
          di cui l'1  per mille riservato alla riabilitazione ed alla
          lungodegenza postacuzie, con un  tasso  di  spedalizzazione
          del    160   per   mille.   Le   regioni   procedono   alla
          ristrutturazione  della  rete   ospedaliera   operando   le
          trasformazioni   di   destinazione,  gli  accorpamenti,  le
          riconversioni e le disattivazioni necessari,   con  criteri
          di   economicita'    ed  efficienza    di  gestione,  anche
          utilizzando i   finanziamenti di cui  all'art.  20    della
          legge   11   marzo   1988,  n.  67,  che     devono  essere
          prioritariamente  finalizzati  ai  progetti  funzionali  al
          raggiungimento  dei parametri indicati al primo periodo del
          presente comma. Le regioni completano  la  ristrutturazione
          della  rete    ospedaliera  entro    il 31 dicembre   1999.
          L'organizzazione interna degli  ospedali deve  osservare il
          modello  dipartimentale al fine di  consentire a    servizi
          affini e  complementari di  operare in forma coordinata per
          evitare  ritardi,  disfunzioni  e  distorto  utilizzo delle
          risorse  finanziarie. Le  Regioni  procedono  ad  attivita'
          di   controllo   e     verifica  sulla  osservanza    delle
          disposizioni di   cui ai commi  da  1  a  14  del  presente
          articolo,  sul  corretto  utilizzo da parte degli erogatori
          di  prestazioni    sanitarie  ospedaliere    delle  risorse
          impiegate    nel   trattamento   dei   pazienti   e   sulla
          qualita' dell'assistenza".
            - Il  comma 32  dell'art. 1   della legge  23    dicembre
          1996,    n.  662 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "32. Le   regioni, per  l'esercizio  1997,    nell'ambito
          delle funzioni previste dall'art.  2, comma 2,  del decreto
          legislativo    30  dicembre  1992,  n.    502, e successive
          modificazioni,  individuano, nel rispetto dei livelli    di
          spesa  stabiliti    per  l'anno   1996, le quantita'   e le
          tipologie di   prestazioni sanitarie che  possono    essere
          erogate  nelle strutture pubbliche e in quelle  private. La
          contrattazione dei piani  annuali    preventivi,  di    cui
          all'art.   6, comma  5,  della legge  23 dicembre  1994, n.
          724,  ed  all'art. 2,  comma  8,  della legge  28  dicembre
          1995,    n. 549,   deve essere   realizzata in  conformita'
          alle predette indicazioni, con   la fissazione  del  limite
          massimo di spesa sostenibile".
           Note all'art. 32, comma 9:
            -  Il    comma 28   dell'art. 1  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "28.    Allo   scopo di   assicurare   l'uso  appropriato
          delle   risorse sanitarie e  garantire  l'equilibrio  delle
          gestioni,  i  medici  abilitati alle funzioni  prescrittive
          conformano  le  proprie    autonome  decisioni  tecniche  a
          percorsi  diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
          al   rispetto   degli obiettivi   di   spesa.   I  percorsi
          diagnostici    e  terapeutici    sono      individuati   ed
          adeguati   sistematicamente  dal Ministro  della   sanita',
          avvalendosi  dell'Istituto  superiore  di sanita',  sentite
          la    Federazione    nazionale    dell'ordine  dei   medici
          chirurghi e degli odontoiatri e  le  societa'  scientifiche
          interessate,  acquisito  il parere  del Consiglio superiore
          di  sanita'. Il Ministro della sanita' stabilisce, d'intesa
          con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          gli indirizzi  per l'uniforme applicazione    dei  percorsi
          stessi  in  ambito locale e le  misure da adottare in  caso
          di mancato rispetto dei protocolli  medesimi, ivi  comprese
          le    sanzioni  a carico del  sanitario  che  si   discosti
          dal  percorso  diagnostico  senza giustificati motivi".
            - Il comma 6 dell'art. 1    del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.   502 (Riordino   della   disciplina in
          materia  sanitaria, a  norma dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421),  nel  testo sostituito  dall'art.
          2 del decreto  legislativo 7 dicembre  1993, n.  517, cosi'
          recita:
            "6.    La   relazione sullo  stato  sanitario  del paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita',  espone
          i  risultati  conseguiti rispetto  agli  obiettivi  fissati
          dal  piano  sanitario  nazionale, illustra   analiticamente
          e      comparativamente   costi,   rendimenti   e risultati
          delle  unita'  del  Servizio e  fornisce  indicazioni   per
          l'ulteriore programmazione.  La relazione  fa menzione  dei
          risultati  conseguiti    dalle  regioni    in   riferimento
          all'attuazione dei  piani sanitari regionali".
            - Il testo   del comma 30 dell'art. 1  della    legge  23
          dicembre 1996, n. 662 e' riportato in nota al comma 7.
           Note all'art. 32, comma 10:
            -  Il    primo comma dell'art. 14   della legge 30 aprile
          1962, n. 283 (Modifica degli  articoli 242, 243,  247,  250
          e 262 del  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
          regio  decreto  27  luglio  1934,  n.    1265,   disciplina
          igienica   della   produzione  e    della  vendita    delle
          sostanze alimentari e delle bevande), cosi' recitava:
            "1.     Il    personale    addetto  alla   presentazione,
          produzione, manipolazione e vendite di sostanze  alimentari
          deve essere munito di apposito    libretto  di    idoneita'
          sanitaria    rilasciato  dall'ufficiale  sanitario.  Esso e
          tenuto  a    sottoporsi  a  periodiche  visite  mediche  di
          controllo  e   ad eventuali  speciali misure  profilattiche
          nei  modi e termini stabiliti.
            E'  vietato assumere  o mantenere   in servizio   per  la
          produzione,  preparazione,   manipolazione  e   vendita  di
          sostanze  alimentari personale non munito del  libretto  di
          idoneita' sanitaria.
            I   contravventori   alla disposizione  di  cui  al primo
          comma  del presente articolo sono puniti con   la  sanzione
          amministrativa  da  lire  50.000  a  lire    200.000,  ed i
          contravventori alle  disposizioni di cui al  secondo  comma
          con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  50.000  a lire
          200.000.
            Quest'ultima sanzione  amministrativa si applica altresi'
          a carico di  chi, pur  a conoscenza  di  essere affetto  da
          manifestazioni   di malattia      infettiva      diffusiva,
          continui   ad   attendere   alla preparazione,  produzione,
          manipolazione  o  vendita   di  sostanze alimentari".
            - L'art.  38 del decreto  del Presidente della Repubblica
          26  marzo  1980,  n. 327   (Regolamento di esecuzione della
          legge  30 aprile 1962, n. 283 e  successive  modificazioni,
          in materia di disciplina igienica della produzione  e della
          vendita  delle sostanze alimentari  e delle bevande), cosi'
          recitava:
            "Art.  38  (Vaccinazione del personale).  -  Il personale
          di cui all'articolo  precedente   deve   essere  sottoposto
          alla    vaccinazione  antitificoparatifica, nonche' ad ogni
          altro  trattamento  di  profilassi  che   sia      ritenuto
          necessario      dall'autorita'  sanitaria    competente,  a
          salvaguardia della salute pubblica".
           Nota all'art. 32, comma 12:
            - Il comma 1 dell'art.  6    del  decreto  legislativo  8
          agosto  1991,  n.    257 (Attuazione   della direttiva   n.
          82/76/CEE  del Consiglio   del 26 gennaio  1982,    recante
          modifica    di precedenti  direttive in  tema di formazione
          dei  medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29
          dicembre 1990,  n.  428  (Legge  comunitaria  1990),  cosi'
          recita:
            "Art.  6     (Borse   di studio).    - Agli  ammessi alle
          scuole di specializzazione   nei limiti   definiti    dalla
          programmazione  di    cui all'art. 2, comma 2 in  relazione
          all'attuazione  dell'impegno  a  tempo  pieno     la   loro
          formazione,  e    corrisposta,  per   tutta la   durata del
          corso,  ad esclusione  dei  periodi di   sospensione  della
          formazione specialistica, una  borsa di  studio determinata
          per  l'anno   1991 in lire  21.500.000. Tale  importo viene
          annualmente, a  partire dal  1 gennaio 1992,   incrementato
          del  tasso  programmato   d'inflazione ed e' rideterminato,
          ogni triennio, con decreto del Ministro della  sanita',  di
          concerto     con  i    Minstri  dell'universita'  e   della
          ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione
          del miglioramento stipendiale tabellare    minimo  previsto
          dalla      contrattazione   relativa  al  personale  medico
          dipendente del Servizio sanitario nazionale".
           Note all'art. 32, comma 13:
            -  Il comma  17 dell'art.   6   della legge    15  maggio
          1997,  n.    127  (Misure  urgenti    per  lo   snellimento
          dell'attivita'    amministrativa  e  dei  procedimenti   di
          decisione di controllo), cosi' recita:
            "17.  Entro  e non oltre  tre mesi dalla  data di entrata
          in vigore della  presente legge   gli enti   locali    sono
          tenuti    ad annullare   i provvedimenti  di  inquadramento
          del     personale   adottati   in   modo  difforme    dalle
          disposizioni    del    decreto   del     Presidente   della
          Repubblica   25 giugno   1983,  n.    347,  e    successive
          modificazioni  ed integrazioni, e a bandire contestualmente
          i  concorsi per la copertura dei  posti resisi  vacanti per
          effetto dell'annullamento.  Fino alla data   di   copertura
          dei   posti  resisi  disponibili per  effetto  del presente
          comma,  il   personale  destinatario   dei   provvedimenti,
          mantenendo    il relativo   trattamento   economico.   Alla
          copertura   dei posti   resisi    vacanti    per    effetto
          dell'annullamento   si   provvede mediante concorsi interni
          per titoli  integrati da colloquio ai quali sono ammessi  a
          partecipare  i  dipendenti    appartenenti  alla  qualifica
          immediatamente    inferiore  che    abbiano svolto   almeno
          cinque    anni  di  effettivo  servizio    nella   medesima
          qualifica  nonche'  i dipendenti di cui  al  presente comma
          anche  se  provvisti  del titolo  di  studio immediatamente
          inferiore   a   quello prescritto   per   l'accesso    alla
          qualifica corrispondente".
            -  Il decreto del Ministro  della sanita' 30 gennaio 1982
          (Normativa concorsuale    del  personale    delle    unita'
          sanitarie    locali      in  applicazione  dell'art. 12 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n.  761) e'  stato  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
           Note all'art. 32, comma 14:
            -  Il    comma 46   dell'art. 1  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "46.  Il divieto di  cui al comma 45 non si  applica alle
          aziende ed agli enti del  Servizio    sanitario  nazionale,
          compreso   l'ente   pubblico   Croce      rossa   italiana,
          limitatamente per   quest'ultimo al   personale  che,  alla
          data  del  30 settembre 1996,  presta servizio  nei servizi
          sanitari  con  contratto   a   tempo   determinato,   ferme
          restando   le previsioni di  cui al comma  1, agli ordini e
          collegi  professionali,  alle  universita',  agli      enti
          pubblici  di ricerca,  alle regioni, alle province autonome
          ed agli  enti locali non strutturalmente deficitari ed    a
          quelli    per   i quali,  alla  data di  entrata  in vigore
          della presente  legge,  sia    intervenuta   l'approvazione
          dell'ipotesi   di bilancio stabilmente  riequilibrato, agli
          enti non in  condizioni di squilibrio finanziario di    cui
          all'art.  22,  comma 12,   della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  al    personale  della  carriera  diplomatica  e  dei
          contrattisti   all'estero,    alle  Forze  armate  ed    al
          personale tecnico,  nelle  qualifiche    funzionali  sesta,
          settima  e    ottava,  dell'Istituto  idrografico  e  degli
          Arsenali della Marina in misura complessiva  passi  a    23
          posti    per   il primo   e   75   posti per  i  secondi, a
          parziale compensazione   delle  cessazioni    dal  servizio
          verificatesi  nel   1996 nelle   stesse   qualifiche  anche
          attraverso   concorsi   riservati   al  personale  gia'  in
          servizio,  ai  Corpi di polizia previsti dall'art. 16 della
          legge 1 aprile 1981, n.  121,  limitatamente  al  personale
          addetto  all'espletamento    dei servizi   di ordine   e di
          sicurezza pubblica  e dell'amministrazione della  giustizia
          per i servizi  istituzionali di traduzione  dei detenuti  e
          deli  internati, al  Corpo nazionale  dei vigili del  fuoco
          per  il  solo    personale  operativo,  ed  a quello di cui
          all'art.  10,  comma 5,   del   decreto-legge   29    marzo
          1995,   n.  97, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          30 maggio 1995,  n. 203, per il   quale si  siano  esaurite
          le  prescritte procedure entro  il 31 dicembre  1996. Resta
          fermo quanto  previsto dall'art.  9, comma   4,  secondo  e
          terzo  periodo, della  legge 23  dicembre 1992, n.  498. Il
          divieto non opera per  le  assunzioni    di  personale  del
          Ministero  per  i beni culturali e ambientali, nella misura
          del  40  per  cento  dei  posti  resisi   disponibili   per
          cessazioni,   nonche'   per   le   assunzioni  previste  da
          specifiche   norme  legislative  per  lattuazione    ed  il
          funzionamento  degli  uffici  nelle otto province  di nuova
          istituzione, in entrambi i casi previo  espletamento  delle
          procedure  di  mobilita' da concludere entro il termine  di
          trenta  giorni,  decorso  il  quale     si   procede   alle
          assunzioni.    Il  divieto    non opera   altresi' per   le
          assunzioni,   sia mediante procedure   concorsuali,  sia  a
          tempo    determinato,  degli enti di   gestione dei  parchi
          nazionali,   da  effettuare    nei  limiti    della  pianta
          organica    o  dell'attuale  dotazione  organica    purche'
          approvati dal Ministero  dell'ambiente, previo espletamento
          delle    procedure  di mobilita' da   concludere entro   il
          termine di   trenta giorni.   Per il comparto  scuola    si
          applicano le disposizioni  del comma 73 e  per il personale
          del    Ministero  degli  affari  esteri   si  applicano  le
          disposizioni  dal   comma  132  al   comma   142.   Restano
          ferme    le  disposizioni  di   cui all'art.   5, comma 27,
          della legge  24 dicembre 1993.   n.   537,   e   successive
          modificazioni    e    integrazioni.    Sono consentite   le
          assunzioni   dei vincitori   di concorsi    per  qualifiche
          dirigenziali  banditi   da amministrazioni statali, le  cui
          graduatorie risultino approvate  dalle commissioni  d'esame
          entro il  15 dicembre 1996, e, per  il triennio  1997-1999,
          le  assunzioni    del  Ministero  del  lavoro    e    della
          previdenza   sociale, per   il    personale    del    ruolo
          dell'ispettorato  del   lavoro, limitatamente a 190  unita'
          dell'ottava  qualifica         funzionale,      dell'INPDA,
          limitatamente  a   250  unita' complessive di  personale da
          utilizzare  nelle    strutture periferiche, dell'INPS,  nei
          limiti   di   200 unita'   complessive   di personale    da
          adibire    alla   vigilanza, e  dell'INAIL,  nei  limiti di
          150  unita' complessive.  Gli    enti   locali   dissestati
          che      abbiano   ottenuto l'approvazione dell'ipotesi  di
          bilancio  riequilibrato alla   data di  entrata  in  vigore
          della  presente    legge  possono  chiedere, per esienze di
          funzionamento  dei servizi,   l'assegnazione  di  personale
          posto in mobilita' al momento della  rideterminazione delle
          piante  organiche e in servizio presso gli enti stessi alla
          data del 31 dicembre 1995".
            - Il comma   6 dell'art. 7 del  decreto  legislativo    3
          febbraio     1993,     n.          29    (Razionalizzazione
          dell'organizzazione delle   amministrazioni  pubbliche    e
          revisione   della   disciplina   in   materia  di  pubblico
          impiego, a  norma dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), cosi' recita:
            "6.  Per esigenze  cui  non   possono far   fronte    con
          personale    in  servizio,   le amministrazioni   pubbliche
          possono  conferire incarichi individuali     ad     esperti
          di   provata    esperienza,    determinando preventivamente
          durata,     luogo,    oggetto    e      compenso      della
          collaborazione".
           Note all'art. 32, comma 16:
            -  Il    comma 3   dell'art. 34  della legge 23  dicembre
          1994,  n. 724 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "3.    Le   misure del  concorso  delle  regioni Sicilia,
          Sardegna  e Friuli-Venezia  Giulia   al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario  nazionale  previste    dall'art.  12,
          comma  9,    della  legge    24 dicembre 1993, n. 537, sono
          elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento  e
          al  19,50  per  cento.    La  regione  Valle d'Aosta   e le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono   al
          finanziamento   del   Servizio  sanitario  nazionale    nei
          rispettivi territori, senza  alcun apporto a  carico    del
          bilancio    dello Stato   utilizzando  prioritariamente  le
          entrate  derivanti   dai  contributi  sanitari  ad     esse
          attribuiti  dall'art.    11,  comma    9,   del   D.Lgs. 30
          dicembre  1992,  n. 502,   e successive   modificazioni  ed
          integrazioni,   e,  ad integrazione,  le risorse dei propri
          bilanci;  per    i  predetti  enti   cessa   l'applicazione
          dell'art.  12,  comma  9,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, e non si provvede   alle    compensazioni    di    cui
          all'art.    11,    comma    15,    del  predetto    decreto
          legislativo   n.     502   del   1992,      e    successive
          modificazioni  e integrazioni,  anche con  riferimento agli
          esercizi  precedenti.   Di  conseguenza non  si  applicano,
          alla regione   Valle d'Aosta e alle  province  autonome  di
          Trento  e  di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente
          legge".
            - Il  comma 144  della legge  23 dicembre 1996,   n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi'
          recita:
            "144.   A decorrere  dal  1997  sono soppresse  le  quote
          del  Fondo sanitario nazionale a carico del  bilancio dello
          Stato a favore della regione   Friuli-Venezia  Giulia   che
          provvede  al   finanziamento dell'assistenza sanitaria  con
          i  proventi dei contributi  sanitari e con   risorse    del
          proprio  bilancio. Dalla  stessa  data  gli  oneri previsti
          a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
          stipulati    dalla   regione   FriuliVenezia    Giulia,   a
          copertura  dei disavanzi delle  aziende sanitarie per   gli
          anni  successivi   al 1994, sono fronteggiati dalla regione
          medesima".