Art. 33.
     Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere
                 prioritario e di rilievo nazionale
                  Progetti specifici da finanziare
  1. Dopo il  comma 34 dell'articolo 1 della legge  23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
  "34-bis.  Per   il  perseguimento  degli  obiettivi   di  carattere
prioritario  e  di rilievo  nazionale  indicati  nel Piano  sanitario
nazionale  le regioni  elaborano specifici  progetti sulla  scorta di
criteri  e   parametri  fissati  dal  Piano   stesso.  La  Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome  di Trento  e di  Bolzano,  su proposta  del Ministro  della
sanita', individua i progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le
quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del
comma 34. Si  applica l'ultimo comma dell'articolo  9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".
 
           Note all'art. 33, comma 1:
            -  Il  comma  34 dell'articolo 1  della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "34.  Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del  Fondo sanitario  nazionale, ai
          sensi dell'articolo 12, comma  3, del  decreto  legislativo
          30  dicembre   1992, n.   502, e successive  modificazioni,
          il   comitato  interministeriale   per   la  programmazione
          economica    (CIPE),   su proposta   del   Ministro   della
          sanita', d'intesa con  la  conferenza    permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le  regioni e  le province  autonome
          di  Trento e  di Bolzano, stabilisce  i pesi  da attribuire
          ai seguenti  elementi: popolazione residente, frequenza dei
          consumi  sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
          della popolazione,   indicatori  relativi    a  particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al  fine di definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni  ed     indicatori
          epidemiologici territoriali. Il CIPE,   su   proposta   del
          Ministro  della   sanita',   d'intesa   con   la conferenza
          permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e  le
          province  autonome  di Trento e  di Bolzano, puo' vincolare
          quote del Fondo sanitario  nazionale alla realizzazione  di
          specifici  obiettivi  del Piano   sanitario nazionale,  con
          priorita'   per i   progetti sulla  tutela    della  salute
          maternoinfantile,  della    salute  mentale,   della salute
          degli  anziani  nonche'   per   quelli   finalizzati   alla
          prevenzione,  e  in   particolare  alla  prevenzione  delle
          malattie  ereditarie.  Nell'ambito della prevenzione  delle
          malattie infettive nell'infanzia  le  regioni,  nell'ambito
          delle  loro  disponibilita'  finanziarie,  devono concedere
          gratuitamente  i   vaccini   per   le  vaccinazioni     non
          obbligatorie      quali   antimorbillosa,      antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenzae   tipo B  quando
          queste  vengono  richieste  dai  genitori  con prescrizione
          medica.
            Di  tale  norma  possono  usufruire   anche   i   bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale";
            -  L'articolo  9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502 (Riordino   della   disciplina    in   materia
          sanitaria,     a    norma dell'articolo  1  della legge  23
          ottobre  1992, n.  421),   inserito dall'articolo 11    del
          decreto    legislativo  7    dicembre 1993,   n. 517, cosi'
          recita:
            "Art.  9-     bis  (Sperimentazione  gestionali).       -
          1.    Le sperimentazioni gestionali  previste dall'articolo
          4, comma  6, della legge 30 dicembre   1991, n.  412,  sono
          attuate  attraverso convenzioni con  organismi  pubblici  e
          privati  per  lo  svolgimento  in  forma integrata  sia  di
          opere    che    di  servizi,    motivando   le ragioni   di
          convenienza,   di      miglioramento   della       qualita'
          dell'assistenza  e gli elementi di  garanzia che supportano
          le  convenzioni medesime.   A tal fine la Regione puo' dare
          vita a societa' miste a capitale  pubblico  e  privato.  In
          sede  di prima   attuazione, la Conferenza permanente per i
          rapporti tra  lo Stato, le  Regioni e le Province  autonome
          individua nove   Aziende   unita'   sanitarie locali    e/o
          ospedaliere,    equamente  ripartite nelle   circoscrizioni
          territoriali   del Nord, Centro    e  Sud  Italia,  in  cui
          effettuare    le  predette  sperimentazioni.  La Conferenza
          permanente per  i rapporti  tra lo   Stato, le   Regioni  e
          le  Province  autonome verifica   annualmente i   risultati
          conseguiti sia  sul piano economico che   su  quello  della
          qualita'  dei servizi. Ai  termine del primo  triennio   di
          sperimentazione,   sulla  base   dei  risultati conseguiti,
          il  Governo  e   le  Regioni   adottano   i   provvedimenti
          conseguenti".