Art. 35.
   Modifica della  partecipazione alla spesa per le prestazioni di
           medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale
                       Distinzione di ricette
  1. Il comma  3 dell'articolo 1 del decreto-legge  25 novembre 1989,
n. 382, convertito,  con modificazioni, dalla legge  25 gennaio 1990,
n. 8, e' sostituito dal seguente:
  "   3.  Le   prescrizioni   di  prestazioni   relative  a   branche
specialistiche diverse  devono essere formulate su  ricette distinte.
In ogni ricetta possono essere prescritte  fino ad un massimo di otto
prestazioni della medesima branca.  Fanno eccezione le prestazioni di
medicina  fisica e  riabilitazione incluse  nel decreto  del Ministro
della sanita'  22 luglio  1996, pubblicato nel  supplemento ordinario
alla Gazzetta  Ufficiale n. 150  del 14 settembre 1996,  e successive
modificazioni ed  integrazioni, che  recano l'indicazione  del ciclo,
per le quali  ciascuna ricetta puo' contenere fino a  tre cicli fatte
salve  le  specifiche patologie  che  sono  individuate con  apposito
decreto del  Ministro della sanita', previo  parere delle Commissioni
parlamentari   competenti  per   materia".
                 Emanazione del decreto ministeriale
  2. Il  decreto del  Ministro della  sanita' di cui  al comma  3 del
citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo,  e' emanato  entro sessanta  giorni dalla  data di
entrata  in  vigore della  presente  legge.  Fino all'emanazione  del
predetto decreto  ministeriale resta in vigore  la disciplina dettata
dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.
                               Tariffe
  3.  A decorrere  dal  1  gennaio 1998,  le  regioni  e le  province
autonome che alla  data del 31 dicembre 1997  non abbiano determinato
proprie  tariffe  per  le  prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale
come definite dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 luglio
1996,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni, applicano  tale
decreto secondo  i criteri definiti  dall'articolo 2, comma  9, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
           Nota all'art. 35, comma 1:
            -  Il  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto-legge  25
          novembre  1989,  n.    382  (Disposizioni   urgenti   sulla
          partecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  sul  ripiano dei
          disavanzi delle unita' sanitarie locali),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge 25  gennaio  1990, n.  8, nel
          testo sostituito  dall'articolo 2  della legge  23 dicembre
          1994, n.  724, cosi' recitava:
            "3.  Le    richieste  di prestazioni relative   a branche
          specialistiche  diverse    devono  essere    formulate   su
          ricette  distinte.   Ogni ricetta puo' contenere fino ad un
          massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per   le
          prestazioni   di medicina  fisica e  di riabilitazione ogni
          ricetta  non  puo'  contenere  piu'     di  sei   tipi   di
          prestazioni;  per  ciascun tipo   di prestazione  il numero
          massimo  di sedute,  anche in caso di   cicli  terapeutici,
          e' fissato  in un numero non  superiore a dodici (2/b).
            4.  Il pagamento delle quote di  partecipazione di cui al
          comma 1 e' effettuato direttamente presso la struttura  che
          eroga  le  prestazioni, secondo le modalita'  di versamento
          dalla medesima  stabilite. Per le strutture  a     gestione
          diretta    i   competenti    organi   dell'unita' sanitaria
          locale dispongono  l'assegnazione del personale necessario,
          anche in deroga alle  norme  vigenti  sulla  mobilita'  del
          personale".
           Nota all'art. 35, comma 2:
            -    Il    testo  del   comma   3   dell'articolo   1 del
          decreto-legge  25 novembre 1989, n. 382, convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  25  gennaio  1990,  n.  8, e'
          riportato in nota al comma 1.
           Nota all'art. 35, comma 3:
            - Il comma  9 dell'articolo 2 della legge  28    dicembre
          1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "9.  In sede   di prima   applicazione del    sistema  di
          remunerazione  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo 8,
          comma  5,  del  decreto legislativo 30 dicembre   1992,  n.
          502,  e    successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le
          regioni fissano  il    livello  massimo  delle  tariffe  da
          corrispondere   nel      proprio   territorio  ai  soggetti
          erogatori entro un intervallo   di   variazione    compreso
          tra   il   valore  delle  tariffe individuate dal  Ministro
          della sanita', con  propri decreti, sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province autonome    di  Trento  e  di    Bolzano,  ed  una
          riduzione    di  tale valore non superiore al 20 per cento,
          fatti salvi i livelli inferiori individuati in   base  alla
          puntuale  applicazione   dei criteri  di cui all'articolo 3
          del decreto del Ministro  della  sanita'  15  aprile  1994,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  107 del 10 maggio
          1994. Per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale,  ivi
          compresa  la diagnostica strumentale e  di laboratorio,  il
          Ministro  della    sanita'  individua,  entro    centoventi
          giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore  della presente
          legge,   oltre   alle   suddette  tariffe,  le  prestazioni
          erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale".