Art. 38.
     Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa
                        Aumento dell'aliquota
  1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge
24 dicembre  1969, n. 990,  introdotto dall'articolo 126  del decreto
legislativo 17  marzo 1995, n. 175,  e' elevata alla misura  del 10,5
per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1998.
                             Regolamento
  2. Entro  sei mesi dalla data  di entrata in vigore  della presente
legge,  su proposta  del Ministro  della sanita',  di concerto  con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato  e  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
un  regolamento  per  la  disciplina concernente  il  rimborso  delle
prestazioni  erogate a  favore dei  cittadini coinvolti  in incidenti
causati dalla circolazione di veicoli a  motore o natanti o a seguito
di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
                               Criteri
  3. Il  regolamento di cui  al comma 2  e' emanato nel  rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento  e nell'osservanza  dei  criteri
dell'economicita'    dell'azione    di   rivalsa,    nonche'    della
commisurazione dell'entita' del rimborso al costo della prestazione e
della massima tempestivita' del versamento  delle somme dovute a tale
titolo alle aziende sanitarie.
                             Decorrenza
  4.  Le disposizioni  regolamentari di  cui  al comma  2 entrano  in
vigore  il  1 gennaio  1999;  da  tale data  non  e'  piu' dovuto  il
contributo di cui  all'articolo 11-bis della legge  24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175.
 
           Note all'art. 38, comma 1:
            -  Il   comma  11-bis  della   legge  24  dicembre  1969,
          n.  990 (Assicurazione  obbligatoria della  responsabilita'
          civile    derivante  dalla    circolazione  dei   veicoli a
          motore e  dei natanti),   aggiunto dall'articolo   126  del
          decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  175, cosi' recita:
            "11-bis.  -  1.  Sui  premi    delle assicurazioni per la
          responsabilita'  civile   per   i   danni   causati   dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei   natanti   si
          applica   un   contributo    sostitutivo    delle    azioni
          spettanti    alle regioni   e agli  altri enti  che erogano
          prestazioni facenti   carico     al   Servizio    sanitario
          nazionale        nei     confronti  dell'assicuratore,  del
          responsabile o  dell'impresa designata a norma dell'art. 20
          della  legge  24  dicembre   1969, n. 990, per  il rimborso
          delle    prestazioni    erogati    ai  danneggiati    dalla
          circolazione  dei medesimi veicoli a motore e dei natanti.
            2.  Il   contributo si applica, con  aliquota del 6,5 per
          cento, sui premi incassati   e deve   essere  distintamente
          indicato  in   polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha
          diritto di  rivalersi  nei  confronti  del  contraente  per
          l'importo del contributo.
            3.   Per   l'individuazione   e   la denuncia  dei  premi
          soggetti  al contributo, per la riscossione del contributo,
          per  la  riscossione  del  contributo  e  per  le  relative
          sanzioni    si  applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e
          successive modificazioni".
            - Il  comma 2 dell'articolo 17   della  legge  23  agosto
          1988,  n. 400 (Disposizioni   dell'attivita'  del   Governo
          e     ordinamento    della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), cosi' recita:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta la legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 38, comma 4:
            -  Il  testo    dell'  articolo  11-bis  della  legge  24
          dicembre 1969, n.  990  introdotto dall'articolo   126  del
          decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175 e' riportato in
          nota al comma 1.