Art. 11.
                         Proroga dei termini
  1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di rispettare i termini stabiliti ai precedenti art. 1, comma 3, art.
4,  comma  2,  e  art.  7,  comma  2,  la  Commissione  di  vigilanza
rappresentera' al  soggetto istante tale situazione,  motivandola, ed
indichera' il  nuovo termine entro  il quale verra'  adottato l'atto,
termine  che  non potra',  comunque,  essere  superiore ad  ulteriori
centottanta giorni.