Art. 11. Proroga dei termini 1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti art. 1, comma 3, art. 4, comma 2, e art. 7, comma 2, la Commissione di vigilanza rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto, termine che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.