Art. 12.
                       Disposizioni transitorie
  1. La Commissione di vigilanza  provvede ad acquisire le istanze di
autorizzazione presentate  al Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale  fino alla  data del  31 dicembre  1997, considerandole  come
ricevute alla data  del 1 gennaio 1998, ai fini  della decorrenza dei
termini  di cui  agli articoli  4 e  7 del  presente regolamento.  La
Commissione di  vigilanza terra'  conto dell'ordine  di presentazione
delle istanze.
  2. Le istanze  pervenute al Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale successivamente  al 31  dicembre 1997  e sino  all'entrata in
vigore del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini
di cui agli  articoli 4 e 7 del presente  regolamento, si considerano
validamente  ricevute dalla  Commissione  di vigilanza  alla data  di
presentazione dell'istanza stessa al Ministero.