Art. 12. Disposizioni transitorie 1. La Commissione di vigilanza provvede ad acquisire le istanze di autorizzazione presentate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale fino alla data del 31 dicembre 1997, considerandole come ricevute alla data del 1 gennaio 1998, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento. La Commissione di vigilanza terra' conto dell'ordine di presentazione delle istanze. 2. Le istanze pervenute al Ministro del lavoro e della previdenza sociale successivamente al 31 dicembre 1997 e sino all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento, si considerano validamente ricevute dalla Commissione di vigilanza alla data di presentazione dell'istanza stessa al Ministero.