Art. 19
                         Inventario dei beni
1. I beni mobili sono presi in carico  dai  consegnatari  secondo  le
   rispettive  competenze.  La  consegna si effettua con l'iscrizione
   negli inventari.
2.  L'inventario  dei  beni  mobili  deve   contenere   le   seguenti
   indicazioni:
   a)  la  denominazione  e  la  descrizione secondo la loro natura e
      specie;
   b) il titolo e l'anno di acquisizione;
   c) il luogo in cui si trovano;
   d) la quantita' ed il numero;
   e) il valore.
3. Il valore iniziale dei  beni  mobili  e'  determinato  dal  prezzo
   d'acquisto,  ovvero  di  stima  o  di  mercato se trattasi di beni
   pervenuti per altra causa.
4.  Gli  impianti  fissi  ed   amovibili   costituiscono   pertinenze
   dell'immobile   in   cui   si   trovano   e   non   sono  inseriti
   nell'inventario  dei  beni.  Se  tali  impianti  sono  soggetti  a
   manutenzione,  sono  iscritti  a  cura di ciascun consegnatario in
   apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".