Art. 23
                        Materiali di consumo
1. Alla tenuta di apposita contabilita' a quantita' e specie, per gli
   oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici ed altri
   materiali di consumo, provvede il competente consegnatario, che si
   avvale  di  appositi  registri  analitici.  Il  carico  di   detto
   materiale  avviene  sulla  base  degli  ordini  di  carico e delle
   bollette di consegna dei fornitori.