Art. 23 Materiali di consumo 1. Alla tenuta di apposita contabilita' a quantita' e specie, per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo, provvede il competente consegnatario, che si avvale di appositi registri analitici. Il carico di detto materiale avviene sulla base degli ordini di carico e delle bollette di consegna dei fornitori.