Art. 28.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  nelle amministrazioni
statali, anche  ad  ordinamento  autonomo,  comprese  le  istituzioni
universitarie,  e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del
personale con qualifica di ricercatore e tecnologo delle  istituzioni
e  degli  enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per
esami   indetto   dalle   singole   amministrazioni,    ovvero    per
corso-concorso  selettivo  di  formazione  presso la Scuola superiore
della  pubblica   amministrazione.      L'accesso   alle   qualifiche
dirigenziali    relative    a   professionalita'   tecniche   avviene
esclusivamente tramite  concorso  per  esami  indetto  dalle  singole
amministrazioni.
 2.  Al  concorso  per  esami  possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni di cui al comma  1,  provenienti  dall'ex
carriera  direttiva,  ovvero  in  possesso, a seguito di concorso per
esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio  effettivo  nella
qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di
laurea.  Possono  essere  altresi' ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in strutture pubbliche o  private,  che  siano
muniti del prescritto titolo di studio.
 3. Al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
in   numero   maggiorato,  rispetto  ai  posti  disponibili,  di  una
percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50 per cento,  candidati  in
possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque
anni.   Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta'
e' elevato a quarantacinque anni.
 4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e'  seguito,  previo
superamento   di   esame-concorso   intermedio,  da  un  semestre  di
applicazione presso  amministrazioni  pubbliche  o  private,  nonche'
presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione
sono ammessi i candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al
termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
 5.  Ai  partecipanti  al  corso  ed  al  periodo  di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della
pubblica  amministrazione.  Gli  oneri  per  le  borse   di   studio,
corrisposte  ai  partecipanti  ai  corsi per l'accesso alla dirigenza
delle amministrazioni non statali, sono  da  queste  rimborsate  alla
Scuola superiore.
 6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri sono
definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
  a)   le   percentuali,   sul   complesso  dei  posti  di  dirigente
disponibili, riservate  al  concorso  per  esami  e,  in  misura  non
inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
  b)  la  percentuale  di posti da riservare al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi per esame;
  c) i criteri per la composizione  e  la  nomina  delle  commissioni
esaminatrici;
  d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
  e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti
al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma
5.
 7.  Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso  alle
qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
 9. Nella prima applicazione del presente decreto  e,  comunque,  non
oltre  tre  anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei
posti della qualifica di dirigente conferibili mediante  il  concorso
per  esami  di  cui  al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per
titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti  in  possesso  di
diploma  di  laurea,  provenienti  dalla  ex carriera direttiva della
stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite  concorso  per
esami   in   qualifiche   corrispondenti,   e  che  abbiano  maturato
un'anzianita' di nove  anni  di  effettivo  servizio  nella  predetta
carriera  o  qualifica.    Il  decreto  di cui al comma 6 definisce i
criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e  per  la
valutazione  dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei
titoli di servizio del personale che appartenga  alle  qualifiche  ad
esaurimento  di  cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a) e 15 della legge 9  marzo
1989,  n.  88  (b). Per lo stesso periodo, al personale del Ministero
dell'interno  non  compreso  tra  quello   indicato   nel   comma   4
dell'articolo   2,   continua  ad  applicarsi  l'articolo  1-bis  del
decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  858  (c),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
   (a)  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   reca:   "Disciplina   delle   funzioni   dirigenziali    nelle
Amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo." Per il
testo dei relativi artt. 60 e 61, si veda la nota (b) all'art. 25.
   (b)  La  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  reca:  "Ristrutturazione
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.".  Per il testo del relativo art. 15, si  veda  la  nota  (c)
all'art. 25.
   (c) Il decreto legge 19 dicembre 1984, n. 858, reca: "Norme per il
trattenimento  o  il  richiamo  in  servizio  di  alcune categorie di
personale della Polizia di Stato.". Si riporta il testo del  relativo
art. 1-bis:
  "Art.  1-bis.  - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali
dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti
di attuazione, avviene  mediante  corso  di  formazione  dirigenziale
della  durata  di  tre  mesi con esame finale, al quale e' ammesso il
personale   direttivo   con  qualifica  apicale  ovvero  in  possesso
dell'anzianita' di nove anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nel
rispettivo ruolo di appartenenza.
  2.  L'ammissione  al  corso, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, si  consegue  mediante  scrutinio  per  merito
comarativo.
  3.  La  nomina  decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze  ed  e'
conferita  secondo  l'ordine  di  graduatoria  dell'esame  finale del
corso.
  4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano  anche  per  il
conferimento  di  posti  disponibili  alla  data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".