Art. 29.
                  Attivita' della Scuola superiore
                   della pubblica amministrazione
 1.  La  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e' organo
della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  svolge  attivita'  di
formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX,
di  reclutamento  dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, nonche' di formazione permanente per le medesime qualifiche
e di ricerca, per lo svolgimento di tali attivita'. Esprime parere al
Presidente  del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro
per la funzione pubblica, sui piani formativi  delle  amministrazioni
statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi
predisposti dagli enti ai quali compete l'attivita' di formazione per
il   personale   degli   enti   locali   e  per  il  personale  delle
amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali  diverse
dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il
Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle
pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
 2.  La  Scuola  superiore della pubblica amministrazione utilizza, a
tempo pieno  in  posizione  di  fuori  ruolo,  ovvero  per  incarico,
personale   docente  di  comprovata  professionalita'.  Per  progetti
speciali puo' stipulare convenzioni con universita' ed altri enti  di
formazione e ricerca.
 3.    Al   direttore   della   Scuola   superiore   della   pubblica
amministrazione, che presiede l'organo  deliberante,  fanno  capo  le
responsabilita'  didattico-scientifiche.  Il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  direttore  nomina  un   segretario
generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale
dello   Stato   od   equiparata,   il  quale  ha  la  responsabilita'
dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.
 4. La  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  provvede
all'autonoma  gestione  delle  spese per il proprio funzionamento nei
limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello  Stato  e
iscritto  in  un unico capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione  finanziaria
e' sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
 5.  Sono  disciplinati  con  regolamento  emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400 (a):
  a)    gli    organi   della   Scuola   superiore   della   pubblica
amministrazione, loro composizione e competenze;
  b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel
rispetto delle leggi vigenti;
  c) il regolamento di amministrazione e  contabilita'  della  Scuola
superiore  della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi
e le modalita' di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
  d) il contingente di personale funzionale alle attivita' permanenti
di organizzazione;
  e) il contingente e le modalita'  di  utilizzazione  del  personale
docente correlato alla realizzazione dei programmi;
  f) le modalita' relative alle convenzioni di cui al comma 2;
  g)   la   possibilita'  che  la  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione  si  avvalga  anche  di  strutture   di   formazione,
aggiornamento e perfezionamento gia' esistenti.
 6.  E'  abrogato l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto
del Presidente della Repubblica 9  giugno  1992,  n.  336  (b).  Sono
altresi'  abrogate  le norme in contrasto con il presente decreto. Il
regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in  forma  di  testo  unico,
tutte  le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle
del presente decreto.
 7.   Le   attivita'   della   Scuola   superiore   della    pubblica
amministrazione,  non  previste  dal nuovo ordinamento ed in corso di
svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni  del
presente   capo,   continuano   ad  essere  espletate  fino  al  loro
compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come  ridefiniti
sulla  base  delle  disposizioni  del  presente  capo,  continuano ad
operare quelli attualmente in carica.
  (a)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art.6.
  (b) Il decreto del Presidente della Repubblica 9  giugno  1992,  n.
336,  reca:  "Regolamento  concernente  l'organizzazione della Scuola
centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della  legge
29  ottobre 1991, n. 358.". Si riporta il testo del relativo art.  2,
comma 2, lettere a) e b):
  "2.  La  Scuola  provvede,  altresi',  d'intesa  con  la  Direzione
generale  degli  affari  e del personale del Ministero delle finanze,
con la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e  con  le
organizzazioni sindacali, ad organizzare:
   a)  le  procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui agli
articoli 1, primo  comma,  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile 1972, n. 472, per il reclutamento del personale
amministrativo e tecnico dell'amministrazione  finanziaria  e  per  i
profili   professionali   non   inferiori   alla   settima  qualifica
funzionale;
   b) i corsi di formazione dirigenziale per l'accesso  ai  posti  di
primo  dirigente  nei  ruoli  dell'amministrazione  finanziaria, come
indicati nel regolamento degli uffici e del personale  del  Ministero
delle finanze".