Art. 17.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"
comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed
alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base
all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e
scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con
esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione
finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".