Art. 18.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la
conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei
consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi
per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o
depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli
minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il
trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi
compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il
relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto
di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi
pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di
certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per
il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,
per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato
alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di
cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi
di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli
operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi,
incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo
scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera
della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto
dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui
territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia
dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei
fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche
delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili,
del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il
distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e
dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento,
la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma,
definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni
previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono
svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a
svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei
crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o
partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno
finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di
penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a
gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di
regia nazionale dalla legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n.
675, recante: "Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione
e lo sviluppo del settore", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 1977, n. 243, e' il seguente:
"Art. 2. - Il CIPI determina gli indirizzi di politica
industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la
riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo
delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con
produzione nazionale, in particolare nel settore
agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura
sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la
trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la
trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema
industriale italiano, sia per elevarne il livello
tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta
alle esigenze poste da una migliore collocazione nei
mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei
consumi collettivi e sociali, sia per favorire il
risanamento ecologico degli impianti e dei processi
produttivi; ad attuare una politica organica di
approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie
prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte
degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a
basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di
politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo
di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione
aggiuntiva.
Il CIPI provvede:
a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno,
sulla base di una relazione del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria
e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto
territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le
disponibilita' finanziarie delle leggi di incentivazione
industriale;
b) a fissare contestualmente le direttive per la
riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel
suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel
Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione
nelle aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli
accertamenti e dalla determinazione delle direttive
anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume
interesse rilevante ai fini della crescita industriale e
per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro
programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si
rendano necessari processi di ristrutturazione e
riconversione in misura tale da comportare rilevanti
modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al
numero e alla dimensione degli impianti, alla loro
ubicazione sul territorio nazionale, alle loro
caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli
occupazionali;
d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento,
con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine
di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione,
nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime coerente
con gli indirizzi della politica industriale; a determinare
i criteri di priorita', gli indirizzi e le procedure
amministrative, in base alle direttive e ai programmi di
cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi
di incentivazione all'industria;
e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI
nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca
applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti
alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge
14 ottobre 1974, n. 652;
f) a determinare i limiti ed i criteri per la
classificazione delle piccole e medie imprese, anche in
rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del
capitale investito, ai fini dell'applicazione della
presente legge.
Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale
sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un
programma annuale di ripartizione del fondo di cui al
successivo art. 3, distinguendo fra le risorse finanziarie
destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate
ai progetti di ristrutturazione; emana direttive
concernenti la destinazione settoriale e territoriale di
tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore
delle industrie manifatturiere.
Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla
lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei
settori e delle attivita' indicati, programmi finalizzati
agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per
singoli compatti e coordinati con i programmi degli altri
settori economici. Tali programmi devono contenere
direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di
riconversione in rapporto alle esigenze di settore e
coerenti con l'indirizzo generale di priorita' dello
sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresi' conto
della necessita' di favorire l'occupazione di manodopera
femminile e giovanile nonche' delle esigenze di sviluppo
delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche
in forma cooperativa, in rapporto alla quota di
finanziamenti da riservarsi alle stesse.
Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale:
a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni;
b) accerta lo stato di crisi occupazionale
determinandone l'ambito territoriale ed i termini di
durata;
c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione
del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici
casi di crisi aziendale che presentino particolare
rilevanza sociale in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del
settore;
d) accerta, anche in relazione alle direttive previste
dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
1) su proposta della commissione centrale costituita a
norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita'
interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di
intervento a carico del fondo istituito a norma del
successivo art. 28;
2) su proposta della commissione regionale costituita a
norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita'
regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di
intervento a carico del fondo istituito a norma del
successivo art. 28.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:
1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere
a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i
conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito
territoriale di applicazione ed i limiti temporali di
efficacia;
2) sulla base delle esigenze determinate a norma della
lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di
pagamento.
Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, determina le direttive per
l'attivita' della Gepi
S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni
acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal
successivo art. 15 nei territori ivi indicati e stabilisce
la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a
statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti
regionali di promozione industriale.
In sede di prima attuazione della presente legge il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo
comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata
in vigore della presente legge.
Sulle proposte di deliberazione di cui al presente
articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli
imprenditori di cui al precedente art. 1, settimo comma,
lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di
cui al presente articolo, sono immediatamente trasmesse al
Parlamento".
- Si trascrive il testo dell'art. 63 del gia' citato
regio decreto n. 773 del 1931:
"Art. 63 (Art. 62 testo unico 1926). - Salvo quanto sara'
disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio
dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui,
sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi con
decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione
delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di
incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per
l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti
e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi
gli olii minerali, loro derivati e residui".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979,
n. 95, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, e' il seguente:
"Art. 1 (Le imprese soggette all'amministrazione
straordinaria e norme applicabili). - Le imprese di cui al
primo comma dell'art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla
disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria, con esclusione del
fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero
di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei
guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e
modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una
esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti
speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza
sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, e
superiore a cinque volte il capitale versato e risultante
dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale
relativo all'esposizione debitoria e' aggiornato al 30
aprile di ciascun anno con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
utilizzando il deflattore degli investimenti lordi
riportato nella relazione generale sulla situazione
economica del Paese.
Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le
societa' che controllano da almeno un anno altre societa'
in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste
ultime.
La disposizione che precede si applica anche ai
procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi
di revoca o di opposizione.
Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo
comma sono compresi i debiti verso societa' per azioni a
prevalente partecipazione pubblica, derivanti da
finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani
aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di
ristrutturazione settoriale.
Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi
degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio
o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della
predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero
l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di
retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione
straordinaria.
La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari
sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto
non diversamente stabilito con il presente decreto-legge
dagli articoli 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge
fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su
parere conforme dal Comitato dei Ministri per il
coordinamento della politica industriale (CIPI). Del
comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che
sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori
chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte
nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli
effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il
provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al
decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: "Interventi
per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n.
57.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, suppl.
ord. Il testo dell'art. 2, comma 100, e' il seguente:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi lire per
l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964,
n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 155 e' il
seguente:
"Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745,
sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del
presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo
e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare
operazioni riservate agli intermediari finanziari".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- L'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329
(Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili)
e' il seguente:
"Art. 4. - Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le
modalita' per l'applicazione ed il distacco del
contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei
registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei
tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro
per l'industria e per il commercio, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre
mesi dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema
di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti
commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini
previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti
legislativi per disciplinare il trasferimento delle
competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della
programmazione economica del coordinamento, della
programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione
di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse
del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale
individuate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello
Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento
delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono
altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di
realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro
trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione
e gestione. I relativi programmi sono sottoposti
all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti
ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi
finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico
dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della
legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine
di provvedere al loro riordino, ristrutturazione,
privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla
data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri
organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente
per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato
dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni
tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lett. a),
b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la
successione delle amministrazioni individuate nei rapporti
giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi
dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
degli interventi in corso e di quelli previsti dalla
presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, come modificato dalla legge medesima".
- Il testo dell'art. 2, comma 203, della sopra citata
legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di
interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e
gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lett. c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: "Azioni
positive per l'imprenditoria femminile" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n 56.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, recante
"Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n.
306. La relativa legge di conversione 28 febbraio 1986, n.
44, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1986, n.
50.
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1965, n. 282.
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- La legge 25 marzo 1997, n. 68 (Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio estero) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72.