Art. 19.
       Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono delegate  alle  regioni tutte  le funzioni  amministrative
statali   concernenti  la   materia  dell'industria,   come  definita
nell'articolo 17, non riservate allo  Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato  e   agricoltura,  ai  sensi  del   presente  articolo  e
dell'articolo 20.  Tra le  funzioni delegate  sono comprese  anche le
funzioni  amministrative   concernenti  l'attuazione   di  interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
  2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e  bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle  regioni  quelle  inerenti  alla  concessione  di  agevolazioni,
contributi,  sovvenzioni, incentivi  e benefici  di qualsiasi  genere
all'industria, ivi  compresi quelli per  le piccole e  medie imprese,
per  le aree  ricomprese in  programmi comunitari,  per programmi  di
innovazione e  trasferimento tecnologico, nonche' quelli  per singoli
settori industriali,  per l'incentivazione,  per la  cooperazione nel
settore industriale,  per il sostegno agli  investimenti per impianti
ed  acquisto  di  macchine,  per  il  sostegno  allo  sviluppo  della
commercializzazione e dell'internazionalizzazione  delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni  delegate   ineriscono  anche  l'accertamento   di  speciali
qualita'  delle imprese,  che  siano  richieste specificamente  dalla
legge  ai fini  della concessione  di tali  agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre, gli  adempimenti tecnici, amministrativi e  di controllo per
la  concessione  e  l'erogazione delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive  nelle aree  individuate dallo  Stato come  economicamente
depresse.   Alle    funzioni   delegate   ineriscono,    infine,   le
determinazioni delle  modalita' di  attuazione degli  strumenti della
programmazione  negoziata,  per  quanto attiene  alle  relazioni  tra
regioni ed enti  locali anche in ordine alle  competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
  3. Per  la definizione  dei provvedimenti attuativi  delle funzioni
amministrative delegate  e programmatorie, le regioni  attivano forme
di cooperazione funzionali  con gli enti locali  secondo le modalita'
previste dall'articolo  3, comma 1,  lettera c) della legge  15 marzo
1997, n. 59.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  ciascuna regione  puo' proporre  l'adozione di  criteri
differenziati per l'attuazione nel  proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q),  r), s),  z), aa)  e bb), i  fondi che  le leggi  dello Stato
destineranno   alla   concessione    di   agevolazioni,   contributi,
sovvenzioni, incentivi  e benefici di qualsiasi  genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
  6.  I  fondi  relativi  alle materie  delegate  alle  regioni  sono
ripartiti tra le medesime e  confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
  7.  Sono  soppresse le  forme  di  concertazione  o le  intese  col
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni.
  8.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su
proposta della  Conferenza Statoregioni,  sono definiti i  criteri di
riparto, recanti  anche eventuali quote minime  relative alle diverse
finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle
diverse  tipologie  di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
legislativo.
  9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla   produzione  di   mangimi   semplici,   composti,  completi   o
complementari, di  cui agli articoli  4 e  5 della legge  15 febbraio
1963,  n.  281,  e  successive   modificazioni,  ed  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo  1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista dall'articolo 20 della legge  7 agosto 1990, n. 241, qualora
non sia comunicato all'interessato  il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento
da emanare ai  sensi dello stesso articolo 20 della  legge n. 241 del
1990.
  10.  Resta  di  competenza  degli organi  e  delle  amministrazioni
statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei  conseguenti atti di liquidazione  ed erogazione delle
agevolazioni,  per i  quali alla  data di  effettivo trasferimento  e
delega delle  funzioni risulta gia' avviato  il relativo procedimento
amministrativo.
  11. Con  i decreti legislativi,  emanati ai sensi  dell'articolo 10
della legge  15 marzo 1997, n.  59, sono individuate le  attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a macchine, prodotti  e dispositivi, ivi inclusi  quelli sottoposti a
marcatura  CE, da  conservare  allo Stato,  da  attribuire agli  enti
locali  o  che  possono  essere  svolte  anche  da  soggetti  privati
abilitati.
  12. Le regioni provvedono alle  incentivazioni ad esse conferite ai
sensi  del presente  articolo, con  legge regionale.  Esse subentrano
alle amministrazioni  statali nei diritti e  negli obblighi derivanti
dalle  convenzioni dalle  stesse stipulate  in forza  di leggi  ed in
vigore alla  data di  emanazione del  presente decreto  legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.
 
          Note all'art. 19:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 3.
            -  La  legge  15  febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della
          preparazione e del commercio  dei  mangimi)  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26  marzo 1963, n. 82. Il testo
          degli articoli 4 e 5, cosi' come modificati dalla  legge  8
          marzo  1968,  n.  399,  e  dal decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e' il seguente:
            "Art. 4. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare   per   conto   terzi   o,   comunque,   per   la
          distribuzione, per il consumo, mangimi semplici di  origine
          animale  deve  chiedere  l'autorizzazione al prefetto della
          provincia che la  concede  a  tempo  indeterminato,  previo
          accertamento   da  parte  di  una  commissione  provinciale
          composta   del   veterinario    provinciale,    del    capo
          dell'ispettorato   provinciale  dell'agricoltura  e  di  un
          funzionario   della   camera   di   commercio,   industria,
          agricoltura  e  artigianato,  che  le  attrezzatture  ed  i
          requisiti  igienico-sanitari   dello   stabilimento   siano
          rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
            L'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente  non  e'
          richiesta per la produzione a scopo di  vendita  o  per  la
          preparazione   per   conto   terzi,   o  comunque,  per  la
          distribuzione per il  consumo,  del  siero  di  latte,  del
          latticello e del latte scremato allo stato naturale.
            L'autorizzazione  e' soggetta al pagamento, per ogni anno
          solare,  o  una  frazione,  della  tassa   di   concessione
          governativa  nella  misura  di L. 5.000 da corrispondere in
          modo ordinario.
            Il  prefetto  cura  la  trascrizione  delle  licenze   su
          apposito  registro  ed  entro  dieci  giorni dalla data del
          rilascio  trasmette  copia  delle   stesse   ai   Ministeri
          dell'industria   e   commercio,  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, e della sanita'".
            "Art. 5. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
          per il consumo, mangimi composti, completi o complementari,
          senza integratori  o  integratori  medicati  deve  chiedere
          l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede
          a  tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una
          commissione   provinciale,   composta    del    veterinario
          provinciale,    del   capo   dell'ispettorato   provinciale
          dell'agricoltura  e  di  un  funzionario  della  camera  di
          commercio,  industria,  agricoltura  ed artigianato, che le
          attrezzature  ed  i   requisiti   igienico-sanitari   dello
          stabilimento  siano  rispondenti  alla  produzione  che  si
          intende conseguire.
            L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni  anno
          solare   o   sua   frazione,  della  tassa  di  concessione
          governativa nella misura di L. 10.000 da  corrispondere  in
          modo ordinario.
            Il   prefetto  cura  la  trascrizione  delle  licenze  su
          apposito registro ed entro  dieci  giorni  dalla  data  del
          rilascio   trasmette   copia   delle  stesse  ai  Ministeri
          dell'industria  e  commercio,  dell'agricoltura   e   delle
          foreste, e della sanita'.
            Ove  nella  produzione  dei  mangimi composti, completi o
          complementari, senza  integratori  o  integratori  medicati
          siano  impiegati  mangimi  semplici  di  origine animale di
          produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte
          debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4,  o,
          qualora  siano  importati, devono risultare privi di agenti
          patogeni".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
          1988, n.  152, recante: "Recepimento di quindici  direttive
          CEE  relative  alla  produzione  e  commercializzazione  di
          mangimi, incluse  nell'elenco  B  allegato  alla  legge  16
          aprile  1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche
          comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno
          agli  atti  normativi  comunitari",   e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 14 maggio
          1988, n. 112.
            - Il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
            "Art.  20.  -  1.  Con  regolamento adottato ai sensi del
          comma 2 dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e   previo   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi in cui la domanda di rilascio di  una  autorizzazione,
          licenza,  abilitazione,  nulla osta, permesso od altro atto
          di consenso comunque denominato,  cui  sia  subordinato  lo
          svolgimento  di  un'attivita' privata, si considera accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie di  atti,  in  relazione  alla  complessita'  del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In   tali   casi,  sussistendone  le  ragioni  di  pubblico
          interesse,  l'amministrazione  competente  puo'   annullare
          l'atto  di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
          cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i  vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
            2.  Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle Commissioni parlamentari  del  Consiglio
          di  Stato  deve  essere  reso  entro  sessanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  il   Governo   procede
          comunque all'adozione dell'atto.
            3.  Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
          stabiliscono  regole  analoghe  o  equipollenti  a   quelle
          previste dal presente articolo".
            "Art.  21.  -  1. Con la denuncia o con la domanda di cui
          agli articoli 19 e  20  l'interessato  deve  dichiarare  la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti. In caso di  dichiarazioni  mendaci  o  di  false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e  dei  suoi  effetti a legge o la sanatoria previste dagli
          articoli medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la
          sanzione  prevista dall'art.   483 del codice penale, salvo
          che il fatto costituisca piu' grave reato.
            2.  Le  sanzioni  attualmente   previste   in   caso   di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione o in difformita' di esso si  applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20  in  mancanca
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente".
            - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 9.