Art. 19.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'industria, come definita
nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della
commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali
qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla
legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra
regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono
ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di
riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse
finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle
diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio
1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento
da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del
1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni
statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e
delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano
alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 3.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82. Il testo
degli articoli 4 e 5, cosi' come modificati dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e' il seguente:
"Art. 4. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
preparare per conto terzi o, comunque, per la
distribuzione, per il consumo, mangimi semplici di origine
animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della
provincia che la concede a tempo indeterminato, previo
accertamento da parte di una commissione provinciale
composta del veterinario provinciale, del capo
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un
funzionario della camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, che le attrezzatture ed i
requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano
rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione di cui al comma precedente non e'
richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la
preparazione per conto terzi, o comunque, per la
distribuzione per il consumo, del siero di latte, del
latticello e del latte scremato allo stato naturale.
L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno
solare, o una frazione, della tassa di concessione
governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in
modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su
apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del
rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri
dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle
foreste, e della sanita'".
"Art. 5. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
per il consumo, mangimi composti, completi o complementari,
senza integratori o integratori medicati deve chiedere
l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede
a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una
commissione provinciale, composta del veterinario
provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura e di un funzionario della camera di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le
attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello
stabilimento siano rispondenti alla produzione che si
intende conseguire.
L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno
solare o sua frazione, della tassa di concessione
governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in
modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su
apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del
rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri
dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle
foreste, e della sanita'.
Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o
complementari, senza integratori o integratori medicati
siano impiegati mangimi semplici di origine animale di
produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte
debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o,
qualora siano importati, devono risultare privi di agenti
patogeni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 152, recante: "Recepimento di quindici direttive
CEE relative alla produzione e commercializzazione di
mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16
aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche
comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 maggio
1988, n. 112.
- Il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i
casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto
di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessita' del
rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico
interesse, l'amministrazione competente puo' annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
1, il parere delle Commissioni parlamentari del Consiglio
di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo".
"Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria previste dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanca
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente".
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 9.