Art. 20.
Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita'
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con
particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli
uffici di cui al comma 1.