Art. 21.
                  Semplificazioni e liberalizzazioni
  1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
  a) autorizzazione agli investimenti  per l'apertura e l'ampliamento
di  nuovi impianti  industriali, prevista  dagli articoli  3 e  4 del
decreto-legge 30  aprile 1976,  n. 156, convertito  con modificazioni
dalla legge  24 maggio 1976,  n. 350,  come modificati dalla  legge 1
marzo 1986, n. 64;
  b)  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
macinazione,  ampliamento,   riattivazione  e   trasformazione  degli
impianti   di   macinazione   e   operazioni   di   trasferimento   o
concentrazione  degli stessi,  ai  sensi del  decreto del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
  2. Il  riconoscimento come impresa  produttrice di amido,  fecole e
derivati,  ai   sensi  dell'articolo  1  del   decreto  del  Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato 31  maggio 1989, si
intende concesso ove  nel termine di sessanta  giorni dalla richiesta
non sia  comunicato all'interessato  il provvedimento di  diniego, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 21:
            - Il decreto-legge 30 aprile 1976,  n.  156  (Provvidenze
          urgenti   a   favore  dell'industria  e  dell'artigianato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1976, n.  115,
          e'  stato  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla
          legge 24 maggio 1976, n. 350 (Gazzetta Ufficiale  3  giugno
          1976,  n. 144). Nel trascrivere il testo degli articoli 3 e
          4 si fa presente che il comma 11 dell'art. 9 della legge  1
          marzo  1986,  n.  64  (Disciplina  organica dell'intervento
          straordinario     nel     Mezzogiorno)     ha     soppresso
          l'autorizzazione   per  la  localizzazione,  nei  territori
          meridionali, degli impianti industriali previsti  dall'art.
          3 del decreto-legge n. 156/1976.
            "Art.  3.  - Ogni progetto di investimento concernente la
          creazione  di  nuovi  impianti  industriali   per   importi
          superiori  a  10 miliardi di lire, da chiunque predisposto,
          deve essere tempestivamente comunicato al Ministro  per  il
          bilancio   e   la   programmazione   economica  per  essere
          sottoposto all'esame del  C.I.P.E.  La  comunicazione  deve
          essere  effettuata  anche per ogni progetto di investimento
          concernente   l'ampliameno    di    impianti    industriali
          preesistenti,  il  quale  comporti  aumento della capacita'
          produttiva e  dell'occupazione  o  delle  aree  occorrenti,
          sempre  che  il  relativo  investimento  sia  superiore a 4
          miliardi di lire e  il  valore  dell'impianto,  comprensivo
          dell'impianto  progettato,  superi il limite di 10 miliardi
          di   lire,   tenendo   conto   degli   investimenti   fissi
          preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
            La  realizzazione  di  progetti di investimento di cui al
          comma precedente si intende  autorizzata  se  il  C.I.P.E.,
          entro  tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria
          valutazione  di  difformita'  rispetto  agli  indirizzi  di
          programmazione  economica  e  in  relazione  al  livello di
          congestione della zona  di  prevista  localizzazione  degli
          impianti    congiuntamente    o    alternativamente    alla
          disponibilita' di manodopera, nella zona medesima.
            Coloro i quali danno corso ai progetti di  cui  al  primo
          comma  nonostante  l'intervenuta  valutazione  negativa del
          C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al
          25% dell'ammontare dell'investimento.  Al medesimo  obbligo
          sono  assoggettati  coloro  i quali danno corso ai predetti
          progetti senza  darne  comunicazione  al  Ministro  per  il
          bilancio e la programmazione economica.
            Le  amministrazioni  dello  Stato  anche  decentrate,  le
          amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,  le  regioni,   le
          province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni
          e  le  licenze di rispettiva competenza per progetti di cui
          al primo comma che non risultino approvati dal  C.I.P.E.  o
          per  i quali non sia decorso il termine indicato al secondo
          comma".
            "Art. 4. - Le imprese costituite in forma societaria,  il
          cui  capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono
          tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per  il
          bilancio  e  la  programmazione economica e al Ministro per
          l'industria, il commercio e l'artigianato i loro  programmi
          annuali e pluriennali di investimento.
            Le  societa'  a  partecipazione  statale  e  le  societa'
          concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare
          l'informazione di cui al comma precedente su richiesta  del
          Ministro  per il bilancio e la programmazione economica, di
          intesa,   rispettivamente,   con   il   Ministro   per   le
          partecipazioni  statali  e  con  i  Ministri  preposti alle
          amministrazioni concedenti.
            In caso di inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          precedente comma si applicano a carico degli amministratori
          delle   societa'  le  sanzioni  di  cui  al  secondo  comma
          dell'art. 18 del regio decreto-legge  27  maggio  1929,  n.
          1285, e successive modificazioni e integrazioni.
            Le  informazioni  contenute nei programmi di cui al primo
          comma sono sottoposte al  vincolo  del  segreto  d'ufficio,
          sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione
          economica   e  non  possono  essere  rese  note  attraverso
          riferimenti  individuali  o  comunque  in  modo  che  siano
          identificabili  i  dati  e  le cifre riguardanti le singole
          imprese.
            Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
          agli  istituti  e  alle  aziende di credito sottoposte alla
          vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo  1936,  n.
          375, e successive modificazioni e integrazioni".
            -  Il  d.P.R. 18 aprile 1994, n. 386 (Regolamento recante
          disciplina del procedimento  di  autorizzazione  preventiva
          per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti di macinazione,
          ampliamenti, riattivazioni o  trasformazioni  di  impianti,
          nonche'    per    le    operazioni   di   trasferimento   o
          concentrazione) e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.
            -  Il  D.M.  (industria)  31  maggio 1989 reca: "Norme di
          attuazione dei regolamenti CEE  n.  1009/86  e  n.  1010/86
          relativi  alle norme generali applicabili alle restituzioni
          agli amidi, fecole e zuccheri  utilizzati  dalle  industrie
          cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili".
            - Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 241 del
          1990 si veda in nota all'art. 19.