Art. 21.
Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento
di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni
dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1
marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli
impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o
concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e
derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si
intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 21:
- Il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 (Provvidenze
urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1976, n. 115,
e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 maggio 1976, n. 350 (Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1976, n. 144). Nel trascrivere il testo degli articoli 3 e
4 si fa presente che il comma 11 dell'art. 9 della legge 1
marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno) ha soppresso
l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori
meridionali, degli impianti industriali previsti dall'art.
3 del decreto-legge n. 156/1976.
"Art. 3. - Ogni progetto di investimento concernente la
creazione di nuovi impianti industriali per importi
superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il
bilancio e la programmazione economica per essere
sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve
essere effettuata anche per ogni progetto di investimento
concernente l'ampliameno di impianti industriali
preesistenti, il quale comporti aumento della capacita'
produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti,
sempre che il relativo investimento sia superiore a 4
miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo
dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi
di lire, tenendo conto degli investimenti fissi
preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
La realizzazione di progetti di investimento di cui al
comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E.,
entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria
valutazione di difformita' rispetto agli indirizzi di
programmazione economica e in relazione al livello di
congestione della zona di prevista localizzazione degli
impianti congiuntamente o alternativamente alla
disponibilita' di manodopera, nella zona medesima.
Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo
comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del
C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al
25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo
sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti
progetti senza darne comunicazione al Ministro per il
bilancio e la programmazione economica.
Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le
amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le
province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni
e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui
al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o
per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo
comma".
"Art. 4. - Le imprese costituite in forma societaria, il
cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono
tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il
bilancio e la programmazione economica e al Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi
annuali e pluriennali di investimento.
Le societa' a partecipazione statale e le societa'
concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare
l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del
Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di
intesa, rispettivamente, con il Ministro per le
partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle
amministrazioni concedenti.
In caso di inosservanza della disposizione di cui al
precedente comma si applicano a carico degli amministratori
delle societa' le sanzioni di cui al secondo comma
dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n.
1285, e successive modificazioni e integrazioni.
Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo
comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio,
sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione
economica e non possono essere rese note attraverso
riferimenti individuali o comunque in modo che siano
identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole
imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla
vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, e successive modificazioni e integrazioni".
- Il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 386 (Regolamento recante
disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva
per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti,
nonche' per le operazioni di trasferimento o
concentrazione) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.
- Il D.M. (industria) 31 maggio 1989 reca: "Norme di
attuazione dei regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86
relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni
agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie
cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili".
- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 241 del
1990 si veda in nota all'art. 19.