Art. 22.
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di
diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni,
termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le
trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della
legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego
deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che
puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale
forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione
nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo
1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio
dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di
depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997,
n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Note all'art. 22:
- Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 luglio
1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e' il
seguente:
"Art. 3. - Per l'esercizio dei nuovi panifici, che
abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2,
nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei
panifici esistenti, la licenza di panificazione e'
rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed
agricoltura della provincia, previo accertamento della
efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai
requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla
presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in
materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre,
della relativa tassa di cui al successivo art. 6.
I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere
alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice
meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a
riscaldamento con legna allo stato naturale, energia
solare, energia elettrica o forma indiretta.
Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed
igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono
effettuati da una Commissione composta, per ciascuna
provincia, da un rappresentante della locale Camera di
commerio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del
lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per
territorio.
Le spese per tale accertamento sono a carico del
richiedente".
"Art. 7. - Le licenze di panificazione sono soggette al
visto annuale della Camera di commercio, industria ed
agricoltura.
Tale visto dovra' essere apposto entro il mese di gennaio
di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante
il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente
articolo".
- Per il testo dell'art. 20 della gia' citata legge n.
241/1990 si veda la nota all'art. 19.
- La legge 7 novembre 1949, n. 857, recante: "Nuova
disciplina delle industrie della macinazione e della
panificazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
dicembre 1949, n. 279.
- Il testo dell'art. 3 della legge 22 maggio 1973, n. 269
(Disciplina della produzione e del commercio di sementi e
piante di rimboschimento) e' il seguente:
"Art. 3. - Avverso il diniego di rilascio della licenza
e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del
relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per
l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la
commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al
successivo art. 16".
- Il testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46
(Norme per la sicurezza degli impianti) e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati). - Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le
imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti".
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, recante: "Disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
supplemento ordinario.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 82, reca: "Disciplina
dell'attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n.
27. Si trascrive il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro
delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attivita' di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate
"imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20
novembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora
presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti,
agli effetti della presente legge:
a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria,
tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le
attivita' di cui alla lettera a), che devono essere
certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita'
di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume
d'affari nel netto dell'I.V.A., ai fini della
partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle
procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente
legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla
commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione
dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b),
nei termini stabiliti dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al
medesimo comma 2".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n.
41.
- Il d.P.R. n. 519 del 1997 (Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al
deposito della margarina e dei grassi idrogenati
alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 1998, n. 69.