Art. 22.
  Liberalizzazioni  e semplificazioni  concernenti le  funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  1.  E'  soppresso  il  visto annuale  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato  ed agricoltura alle licenze  di panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
  2. Lo  svolgimento delle  seguenti attivita' si  intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990,  n. 241, qualora  non sia comunicato  all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
  a) l'esercizio dei  mulini per la macinazione  dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre  1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di
diniego  deve  essere  comunicato  nel termine  di  sessanta  giorni,
termine  che puo'  essere ridotto  con regolamento  emanato ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  b)   l'esercizio  dei   nuovi  panifici,   i  trasferimenti   e  le
trasformazioni dei  panifici esistenti,  di cui all'articolo  3 della
legge 31 luglio  1956, n. 1002; l'eventuale  provvedimento di diniego
deve essere  comunicato nel termine  di sessanta giorni,  termine che
puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  c) la  produzione a  scopo di  vendita e  la vendita  del materiale
forestale  di propagazione  da destinarsi  al rimboschimento,  di cui
all'articolo  2  della legge  22  maggio  1973, n.  269;  l'eventuale
provvedimento  di  diniego  deve  essere comunicato  nel  termine  di
sessanta  giorni, termine  che  puo' essere  ridotto con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. E' subordinato  ad una denuncia di  inizio attivita' l'esercizio
delle seguenti attivita',  precedentemente assoggettate ad iscrizione
nei registri camerali:
  a)  attivita'  di   installazione,  trasformazione,  ampliamento  e
manutenzione di  impianti di cui  all'articolo 2 della legge  5 marzo
1990, n. 46,  e al decreto del Presidente della  Repubblica 18 aprile
1994, n. 392;
  b)   attivita'    di   pulizia,    disinfezione,   disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione  di cui all'articolo 1  della legge 25
gennaio 1994, n. 82;
  c) attivita' di autoriparazione di  cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122.
  4. E' subordinato  ad una denuncia di  inizio attivita' l'esercizio
dell'attivita'  relativa  alla  fabbricazione   e  alla  gestione  di
depositi all'ingrosso di margarina  e di grassi alimentari idrogenati
di cui al  decreto del Presidente della Repubblica  13 novembre 1997,
n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
 
          Note all'art. 22:
            -  Il  testo  degli  articoli 3 e 7 della legge 31 luglio
          1956, n.   1002 (Nuove norme  sulla  panificazione)  e'  il
          seguente:
            "Art.  3.  -  Per  l'esercizio  dei  nuovi  panifici, che
          abbiano  ottenuto  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   2,
          nonche'   per  i  trasferimenti  e  le  trasformazioni  dei
          panifici  esistenti,  la  licenza   di   panificazione   e'
          rilasciata   dalla   Camera   di  commercio,  industria  ed
          agricoltura  della  provincia,  previo  accertamento  della
          efficienza  degli  impianti  e  della  loro  rispondenza ai
          requisiti  tecnici  ed  igienico-sanitari  previsti   dalla
          presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in
          materia  di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre,
          della relativa tassa di cui al successivo art. 6.
            I panifici abilitati a produrre  pane  possono  ricorrere
          alla   lavorazione   manuale  e  all'uso  dell'impastatrice
          meccanica e debbono essere dotati di  forno  di  cottura  a
          riscaldamento   con  legna  allo  stato  naturale,  energia
          solare, energia elettrica o forma indiretta.
            Gli    accertamenti    dei    requisiti    tecnici     ed
          igienico-sanitari,   di   cui  ai  precedenti  commi,  sono
          effettuati  da  una  Commissione  composta,  per   ciascuna
          provincia,  da  un  rappresentante  della  locale Camera di
          commerio, industria ed  agricoltura,  dell'Ispettorato  del
          lavoro    e   dall'ufficiale   sanitario   competente   per
          territorio.
            Le  spese  per  tale  accertamento  sono  a  carico   del
          richiedente".
            "Art.  7.  - Le licenze di panificazione sono soggette al
          visto annuale  della  Camera  di  commercio,  industria  ed
          agricoltura.
            Tale visto dovra' essere apposto entro il mese di gennaio
          di  ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante
          il pagamento della tassa annuale  prevista  dal  precedente
          articolo".
            -  Per  il  testo dell'art. 20 della gia' citata legge n.
          241/1990 si veda la nota all'art. 19.
            - La legge 7  novembre  1949,  n.  857,  recante:  "Nuova
          disciplina   delle  industrie  della  macinazione  e  della
          panificazione" e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          dicembre 1949, n. 279.
            - Il testo dell'art. 3 della legge 22 maggio 1973, n. 269
          (Disciplina  della  produzione e del commercio di sementi e
          piante di rimboschimento) e' il seguente:
            "Art. 3. - Avverso il diniego di rilascio  della  licenza
          e'  ammesso,  entro  trenta  giorni dalla comunicazione del
          relativo  provvedimento,  il  ricorso   al   Ministro   per
          l'agricoltura   e   le  foreste,  che  decide,  sentita  la
          commissione  nazionale   tecnico-consultiva   di   cui   al
          successivo art. 16".
            -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46
          (Norme per la sicurezza degli impianti) e' il seguente:
            "Art.  2   (Soggetti   abilitati).   -   Sono   abilitate
          all'installazione,  alla  trasformazione, all'ampliamento e
          alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le
          imprese, singole o  associate,  regolarmente  iscritte  nel
          registro  delle  ditte di cui al regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443.
            2.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 e'
          subordinato      al      possesso       dei       requisiti
          tecnico-professionali,   di  cui  all'art.    3,  da  parte
          dell'imprenditore,  il  quale,  qualora  non  ne   sia   in
          possesso,  prepone  all'esercizio delle attivita' di cui al
          medesimo comma 1 un responsabile  tecnico  che  abbia  tali
          requisiti".
            -  Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, recante: "Disciplina
          del procedimento di riconoscimento delle  imprese  ai  fini
          dell'installazione,   ampliamento  e  trasformazione  degli
          impianti  nel  rispetto  delle  norme  di   sicurezza"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
          supplemento ordinario.
            -  La  legge  25  gennaio  1994, n. 82, reca: "Disciplina
          dell'attivita'   di   pulizia,    di    disinfezione,    di
          disinfestazione,  di derattizzazione e di sanificazione" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n.
          27. Si trascrive il testo dell'art. 1:
            "Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro
          delle  ditte  o   nell'albo   provinciale   delle   imprese
          artigiane).  -  1.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di
          pulizia,   di   disinfezione,   di   disinfestazione,    di
          derattizzazione  o  di sanificazione, di seguito denominate
          "imprese di pulizia",  sono  iscritte  nel  registro  delle
          ditte  di cui al testo unico approvato con regio decreto 20
          novembre 1934,  n.  2011,  e  successive  modificazioni,  o
          nell'albo   provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui
          all'art. 5 della legge  8  agosto  1985,  n.  443,  qualora
          presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
            2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, sono definiti,
          agli effetti della presente legge:
             a)  le  attivita'  di  pulizia,  di   disinfezione,   di
          disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
             b)   i  requisiti  di  capacita'  economico-finanziaria,
          tecnica ed organizzativa  delle  imprese  che  svolgono  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  a),  che  devono  essere
          certificati ai sensi della normativa in materia;
             c)  la  misura  del  contributo  per  l'iscrizione   nel
          registro  delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
          artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative  modalita'
          di versamento;
             d)  le fasce nelle quali devono essere classificate, nel
          registro delle ditte o nell'albo provinciale delle  imprese
          artigiane,  le  imprese di pulizia, tenuto conto del volume
          d'affari   nel   netto   dell'I.V.A.,   ai    fini    della
          partecipazione,  secondo  la  normativa  comunitaria,  alle
          procedure di affidamento dei servizi di cui  alla  presente
          legge.
            3.  Le  imprese  di  pulizia  comunicano  alla  camera di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  o  alla
          commissione  provinciale  per l'artigianato ogni variazione
          dei requisiti definiti ai sensi del comma  2,  lettera  b),
          nei    termini   stabiliti   dal   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui  al
          medesimo comma 2".
            -   La   legge   5   febbraio   1992,  n.  122,  recante:
          "Disposizioni in materia di  sicurezza  della  circolazione
          stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 19 febbraio 1992, n.
          41.
            -  Il  d.P.R.  n.  519  del  1997  (Regolamento   recante
          disciplina  dei  procedimenti relativi alla produzione e al
          deposito  della   margarina   e   dei   grassi   idrogenati
          alimentari,  a  norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
          marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 24 marzo 1998, n. 69.