Art. 16.
                         Teatro universitario
  1.  Possono  essere  concessi  contributi  a  favore  di  organismi
teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali o
parificate per l'attuazione di  iniziative di produzione e promozione
teatrale, nell'ambito di  programmi di studio e di  ricerca, anche in
collaborazione con gli enti  di cui agli articoli 8, 9,  10, 11, 15 e
21.
  2.  I contributi  sono concessi  ad integrazione  di un  prevalente
apporto da parte  degli organismi scolastici in  termini finanziari o
di servizi finanziariamente quantificabili.