Art. 17. Promozione e perfezionamento professionale 1. Possono essere concessi contributi a favore di: a) enti e soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione; b) enti a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; c) enti che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuita' attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale; d) enti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attivita' di gruppi teatrali non professionisti ad essi aderenti. 2. L'eventuale attivita' produttiva degli enti di cui alle lettere b) e c) puo' configurarsi solo come saggio finale connesso all'attivita' realizzata e non puo' assumere carattere prevalente. 3. Per gli enti di cui alla lettera c), l'intervento dello Stato puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. 4. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.