Art. 17.
              Promozione e perfezionamento professionale
  1. Possono essere concessi contributi a favore di:
  a)  enti  e  soggetti  pubblici  e  privati,  per  l'attuazione  di
iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;
  b) enti  a iniziativa  pubblica o  privata che  realizzano progetti
mirati  alla  promozione,  divulgazione   e  informazione  nel  campo
teatrale  nonche' alla  valorizzazione  della  cultura teatrale,  con
particolare riguardo  alla drammaturgia italiana  contemporanea. Tali
progetti possono  articolarsi in stages, seminari,  convegni, mostre,
attivita' di  laboratorio, con particolare riguardo  all'uso di nuove
metodologie  e  alle  interazioni   con  gli  altri  linguaggi  dello
spettacolo;
  c)  enti   che  svolgono  istituzionalmente  e   con  carattere  di
continuita'  attivita'  di  perfezionamento professionale  di  quadri
artistici,  tecnici  ed amministrativi  del  settore  teatrale e  che
dimostrano di possedere un  corpo docente di accertata qualificazione
professionale ed adeguati spazi  attrezzati per l'attivita' didattica
e teatrale;
  d)  enti   a  carattere  nazionale  che   coordinano  e  sostengono
l'attivita' di gruppi teatrali non professionisti ad essi aderenti.
  2. L'eventuale attivita' produttiva degli  enti di cui alle lettere
b)  e  c)   puo'  configurarsi  solo  come   saggio  finale  connesso
all'attivita' realizzata e non puo' assumere carattere prevalente.
  3. Per  gli enti di cui  alla lettera c), l'intervento  dello Stato
puo' essere  solo integrativo e  comunque non superiore al  30% degli
interventi degli enti locali.
  4. Non possono essere sovvenzionati  ai sensi del presente articolo
soggetti  che beneficiano  di  interventi  finanziari previsti  dalla
presente circolare ad altro titolo.