Art. 18. Teatro di figura di rilevanza nazionale 1. Possono essere concessi contributi a favore di enti di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attivita' di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonche' a soggetti di produzione che allestiscono annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove i predetti soggetti hanno la disponibilita' di una propria sala teatrale, l'intervento finanziario dello Stato tiene conto anche delle relative spese di gestione. 2. Non possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo.