Art. 18.
               Teatro di figura di rilevanza nazionale
  1.  Possono  essere  concessi  contributi   a  favore  di  enti  di
promozione che nel  campo del teatro di figura  svolgono attivita' di
conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle
tecniche,  di  rinnovamento  espressivo anche  attraverso  iniziative
seminariali,  di  formazione,  di  rassegne  e  festival,  nonche'  a
soggetti di  produzione che allestiscono annualmente  almeno un nuovo
spettacolo. Ove  i predetti soggetti  hanno la disponibilita'  di una
propria  sala teatrale,  l'intervento finanziario  dello Stato  tiene
conto anche delle relative spese di gestione.
  2. Non possono essere sovvenzionati  ai sensi del presente articolo
soggetti  che beneficiano  di  interventi  finanziari previsti  dalla
presente circolare ad altro titolo.